venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

I reati ambientali: riforma ed innovazioni legislative

Il 19 maggio 2015 è, a suo modo, una data storica. Per la prima volta, infatti, è stata sottoposta a dettagliata disciplina la delicata materia dei delitti contro l’ambiente, territorio fino ad allora solo marginalmente considerato dal nostro legislatore. La legge, proposta dai deputati Micillo (M5S), Realacci (PD) e Pellegrino (SEL), ha avuto l’effetto di introdurre nel Codice Penale, all’interno del Libro II sui Delitti in particolare, il nuovo Titolo VI-bis (artt. 452-bis-452-terdecies) appositamente volto a realizzare un miglioramento sensibile della tutela delle risorse naturali, con innegabili e consistenti risvolti positivi anche sulla salute pubblica. Le nuove fattispecie introdotte sono quelle di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo ed omessa bonifica.

Inquinamento ambientale

Ai sensi dell’art. 452-bis) C.P., è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Sono previste delle aggravanti di pena nei seguenti casi:

  • quando l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (v. art. 452-bis, ult. Comma);
  • in caso di morte o lesioni personali (tranne nei casi in cui si determini una malattia di durata inferiore a venti giorni) come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (v. 452-ter C.P).

Sono previste invece diminuzioni di pena:

  • nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (v. art. 452-quinquies, co. 1);-e, ulteriormente, nel caso in cui da tali condotte colpose derivi soltanto il pericolo di inquinamento ambientale (v. art. 452-quinquies, co. 2).

Disastro ambientale

Ai sensi dell’art. 452-quater) C.P, fuori dai casi previsti dall’art. 434 (disastro innominato), è sanzionato con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, definito,  alternativamente, come:

  1. l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
  2. l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali,
  3. l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sono previste aggravanti di pena nel caso in cui il disastro sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (v. art. 452-quater, ult. comma)

Diminuzioni di pena sono previste, invece, nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (v. art. 452-quinquies, co. 1);- e, ulteriormente, nel caso in cui da tali condotte colpose derivi il pericolo di disastro (v. art. 452-quinquies, co. 2).
Nel caso in cui i reati di inquinamento e di disastro ambientale vengano commessi con colpa e non con dolo, le pene saranno ridotte fino ad un massimo di due terzi.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Ai sensi dell’art. 452-sexies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000, chiunque abusivamente cede,acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Aggravanti di pena sono previste nel caso in cui dal fatto derivi:

  • pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
  • pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.

 

Impedimento del controllo

L’art. 452-septies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.
Omessa bonifica

L’art. 452-terdecies) C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o recupero stato dei luoghi.
Limitatamente alle fattispecie di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo e traffico illecito di rifiuti è prevista anche la pena accessoria consistente nell’impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Tra le novità di maggior rilievo apportate dalla legge in esame, merita sicuramente di essere menzionata l’introduzione della confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto del reato o che servirono a commetterlo.
Tuttavia, nel caso in cui l’imputato si sia adoperato al fine di mettere in atto la bonifica, la messa in sicurezza o il ripristino dello stato dei luoghi o nel caso in cui i beni utilizzati siano di proprietà di terzi che nulla hanno a che vedere con la commissione del reato, tale misura deve considerarsi esclusa.
Altro elemento di novità che merita di essere messo in risalto è quello del ravvedimento operoso.
Esso, alla luce della normativa vigente, opera come circostanza attenuante in favore di chi, prima della dichiarazione di apertura di apertura del dibattimento di primo grado, eviti che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori, provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi o collabori concretamente con l’Autorità di Polizia o Giudiziaria alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione dei colpevoli.
Alcune novità sono state apportate anche al d. lgs. 152/2006, con l’aggiunta della parte sesta-bis rubricata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, articolata in questo modo:
Art. 318-bis (Ambito di applicazione); Art. 318-ter (Prescrizioni); Art. 318-quater (Verifica dell’adempimento); Art. 318-quinquies (Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore); Art. 318-sexies (Sospensione del procedimento penale); Art. 318-septies (Estinzione del reato); Art. 318-octies (Norme di coordinamento e transitorie).

 

 

Dott. Giovanni Sorrentino

Giovanni Sorrentino è nato a Napoli nel 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica con il massimo dei voti presso il Liceo Classico Jacopo Sannazaro, intraprende lo studio del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Nel dicembre del 2017 si è laureato discutendo una tesi in diritto penale dal titolo "Il riciclaggio", relatore Sergio Moccia. Attualmente sta svolgendo la pratica forense presso lo Studio Legale Chianese. Nel 2012 ha ottenuto il First Certificate in English (FCE). Ha collaborato dal 2010 al 2014 con la testata sportiva online "Il Corriere del Napoli". È socio di ELSA (European Law Students' Association) dal 2015. Nel 2016 un suo articolo dal titolo "Terrore a Parigi: analisi e possibili risvolti" è stato pubblicato su ElSianer, testata online ufficiale di ELSA Italia. Nel 2017 è stato selezionato per prendere parte al Legal Research Group promosso da ELSA Napoli in Diritto Amministrativo (Academic Advisors i proff. Fiorenzo Liguori e Silvia Tuccillo) dal titolo "L'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato", con un contributo dal titolo "Il contratto di avvalimento". Grande appassionato di sport (ha giocato a tennis per dieci anni a livello agonistico) e di cinema, ama viaggiare ed entrare in contatto con nuove realtà. Email: giovanni.sorrentino@iusinitinere.it

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