Rovistare tra i rifiuti configura una fattispecie di reato? Scopri quale
L’abbandono di rifiuti sulla strada pubblica, dopo aver rovistato tra i sacchi contenenti gli stessi all’interno dei cassonetti, configura la fattispecie di reato prevista dall’art. 639 del Codice Penale[1].
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 29018/2018 del 22 giugno, che configura quale deturpamento di cose altrui la condotta di un soggetto che aveva rovistato in alcuni sacchi di rifiuti conferiti con la raccolta differenziata prelevando quanto di suo interesse, lasciando tutto il resto abbandonato sulla pubblica via[2].
I giudici di Piazza Cavour ribaltano l’affermazione del giudice di merito, che aveva ritenuto in un primo momento insussistente l’elemento soggettivo del reato sull’assunto della condotta non abituale e sulla mancanza di una effettiva “volontà di disfarsi” dei materiali, necessaria per la qualificazione del rifiuto[3].
Secondo la Cassazione: “integra il delitto di cui all’art. 639, comma 2, cod. pen, la condotta di chi, dopo aver rovistato nelle buste dei rifiuti conferiti in regime di raccolta differenziata, al fine di asportare quanto di suo interesse, rompa le buste che lì contengono ed asporti quanto a lui utile, abbandonando il resto sulla pubblica via, in ragione del pregiudizio dell’estetica e della pulizia conseguente, risultando imbrattato il suolo pubblico in modo tale da renderlo sudicio, con senso di disgusto e dì ripugnanza nei cittadini”.
L’interpretazione della Suprema Corte è chiara: a prescindere dalla volontà soggettiva inerente i materiali abbandonati, la condotta lesiva risulta perfettamente posta in essere, con conseguente pregiudizio del bene giuridico tutelato dalla norma che, nel caso in questione, risulta essere il decoro pubblico del suolo.
A nulla rileva pertanto la “semplice” volontà di disfarsi momentaneamente, ovvero accantonare, i materiali non più utili, rispetto alla possibilità di escludere l’elemento soggettivo del reato.
Quest’ultima, infatti, attiene alle ragioni che hanno spinto il soggetto a delinquere, profilo decisamente estraneo rispetto all’accertamento del dolo che, invece, investe la verifica della previsione e volontà del fatto tipico. Per il reato in questione, essendo sufficiente il dolo generico, è indifferente il fine per cui il soggetto agisce, occorrendo soltanto che questi si sia rappresentato l’evento dannoso ed abbia agito di conseguenza.
Posto quanto precede, tale rappresentazione si evince dalla stessa ricostruzione del fatto, tramite un comportamento, quale quello di selezionare, accantonare e poi lasciare i materiali che non erano di “gradimento” sulla pubblica via, logicamente espressivo proprio dell’intento di deturpare ed imbrattare.
A nulla rileva, inoltre, la natura episodica della condotta, considerato che il momento consumativo del reato si verifica unicamente con il prodursi dell’effetto di deturpamento.
Con tale pronuncia, la Cassazione tenta di definire i contorni della condotta ex art. 639 c.p. di fronte a situazioni di ormai diffuso e sistematico abbandono dei rifiuti, per differenziare e distinguere la “dannosità sociale” della fattispecie e gli elementi tipici necessari per la sua incriminazione.
[1] Il testo dell’articolo prevede che: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna”.
[2] Per ulteriori configurazioni del particolare reato di cui all’art. 639 cod. pen., si veda Sez. 2, n. 5828 del 24/10/2012, dep. 6/2/2013, Rv. 255241 e sulla differenza con il danneggiamento Sez. 2, n. 2768 del 2/12/2008, dep. 21/1/2009, Rv. 242708.
[3] La definizione normativa è data dall’art. 183 del decreto legislativo 2006 n. 152 (cosiddetto Testo unico ambientale): “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi“.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma – Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell’ambiente, realizzando una tesi intitolata “Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi”.
Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell’Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma – Roma Tre.
Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del “Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale”, primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale.
Dopo una proficua esperienza lavorativa all’interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l’abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni.
Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com