venerdì, Luglio 26, 2024
Criminal & Compliance

Il ruolo del difensore nelle indagini preliminari

Il processo penale può essere definito come una sorta di “partita” tra le due parti principali del processo: il pubblico ministero e l’imputato assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, dal difensore designato d’ufficio. Prima che il pubblico ministero eserciti l’azione penale e formuli l’imputazione assistiamo ad una fase investigativa definita delle “indagini preliminari”. Dunque come si esplica il diritto dell’indagato alla difesa tecnica nel corso delle indagini preliminari? Possiamo individuare essenzialmente tre tipi di intervento, la possibilità del difensore di assistere agli atti investigativi del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, la facoltà di presentare memorie e richieste a tali soggetti e infine possiamo evidenziare una apposita disciplina dedicata allo svolgimento di vere e proprie investigazioni difensive. Tale disciplina è relativamente recente in quanto è stata introdotta con la legge 397 del 2000 dando attuazione all’art 111 comma due della Costituzione che impone la tendenziale parità tra le parti del processo. Sulla scorta di tale disciplina il difensore può conferire con le persone in grado di riferire notizie utili ai fini della attività investigativa, procedendo in tre differenti modalità quali il colloquio non documentato, una dichiarazione scritta e autenticata dal soggetto che svolge l’indagine ed infine il rilascio di informazioni documentate dallo stesso difensore. La persona contattata dal difensore potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Il nostro difensore impavido non deve però “perdersi d’animo” dinanzi a tale rifiuto, infatti può sempre rivolgersi al pubblico ministero affinchè disponga l’audizione della persona informata sui fatti o ricorrere allo stratagemma dell’incidente probatorio che consente l’assunzione anticipata della prova. Alfine inoltre di garantire la reciproca correttezza nello svolgimento delle indagini preliminari, è fatto divieto al difensore di chiedere alle persone che sono state precedentemente sentite dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria notizie sulle domande formulate o sulle risposte date agli inquirenti. Quali altri poteri sono attributi al difensore? Dunque il difensore può interloquire con la pubblica amministrazione al fine di prendere visione ed estrarre copie dei documenti in possesso della stessa; può inoltre accedere a luoghi pubblici o privati per prenderne visione, descriverli ed eseguire rilievi tecnici. Per “luogo privato” facciamo riferimento ad un luogo di privata dimora, per quanto riguarda invece l’abitazione e le annesse pertinenze sarà consentito l’accesso solo nei casi di accertamento di tracce ed altri effetti materiali del reato. Cosa succede qualora il soggetto che ha la disponibilità del luogo privato non fornisce il suo consenso? Si potrebbe profilare una lesione del diritto alla inviolabilità del domicilio tutelato all’art 14 della Costituzione, dunque è necessaria l’autorizzazione del giudice che valuterà quanto la rilevanza della prova possa prevalere rispetto al sacrificio imposto al diritto alla intimità domiciliare. Infine poniamoci una ultima domanda: che valore probatorio attribuiamo ai numerosi atti compiuti del difensore nel corso delle indagini preliminari? La materia è disciplinata dall’art 391 octies cpp. Qualora il giudice debba compiere un atto per cui è previsto l’intervento della parte privata, il difensore può presentare direttamente al giudice gli elementi di prova a favore del proprio assistito. Qualora invece il giudice non debba adottare una decisione che comporti l’intervento della parte privata, il difensore in via preventiva potrà presentare gli elementi di prova per l’eventualità che debba essere adottata una decisione che non comporti l’intervento della difesa. Attenzione: il difensore non ha nessun obbligo al riguardo e ciò risulta confermato dalla possibilità di cestinare i verbali delle indagini compiute qualora emergessero elementi sfavorevoli all’assistito. Non può pero documentare in maniera infedele e incompleta l’atto di indagine di cui intende avvalersi, a tal proposito le sezioni Unite della Cassazione, adottando una rigida interpretazione, attribuiscono al difensore la qualità di pubblico ufficiale e di conseguenza l’infedele e incompleta documentazione integrerebbe una ipotesi di falsità ideologica in atto pubblico. Quale è lo strumento utilizzato dal difensore per garantire la conoscenza dei suoi atti investigativi? Egli si avvale del cosidetto fascicolo del difensore che va formato e conservato presso l’ufficio del giudice delle indagini preliminari. Al termine dell’udienza preliminare gli atti non ripetibili compiuti dal difensore e contenuti nel suo fascicolo confluiranno nel fascicolo per il dibattimento e acquisteranno valore di prova con la lettura in dibattimento del contenuto del fascicolo. Le parti possono anche accordarsi per acquisire al fascicolo del dibattimento la documentazione della attività investigativa del difensore. Al di là di questi atti, il fascicolo del difensore al termine della udienza preliminare, confluisce poi nel fascicolo del pubblico ministero. Infine vale la pena di ricordare che dopo la riforma del 2000 gli elementi di prova raccolti dal difensore sono ormai interamente equiparabili dal punto di vista della forza probatoria a quelli raccolti dal pubblico ministero, dunque si differenziano da questi solo per la connotazione squisitamente privatistica.

Claudia Ercolini

Claudia Ercolini, ha ventiquattro anni ed è laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti. Il suo obiettivo è accedere alla magistratura, la considera la carriera più adatta alla sua personalità, al suo istinto costante di ricercare meticolosamente le ragioni alla base di ogni problema. Svolge il tirocinio presso la Procura generale della corte di appello. Ha partecipato al progetto Erasmus in Portogallo dove ha sostenuto gli esami in lingua portoghese e ha proceduto alla scrittura della tesi. Ha deciso di fare questa esperienza all’estero per arricchirsi e scoprire come viene affrontato lo studio del diritto al di fuori dell’Italia. Ha conseguito il livello B2 di lingua inglese presso il British Council e il livello A2 di lingua portoghese. La sua tesi di laurea è relativa ad una recente legge di procedura penale: il proscioglimento del dibattimento per tenuità del fatto. Con questa tesi ha coronato quello che rappresenta il suo sogno sin da bambina: si è iscritta, infatti, a giurisprudenza proprio per la sua passione per il diritto penale, per il suo forte carattere umanistico e perché da sempre si interroga sul connesso concetto di giustizia. E ‘ membro della associazione ELSA che le ha permesso di partecipare alla “moot competition” relativa al diritto internazionale. Ha già partecipato alla stesura di articoli di giornale relativi al diritto penale e alla procedura penale. Le è sempre piaciuto scrivere, anche semplici pensieri e riflessioni, conciliare dunque la scrittura con la materia che maggiormente la fa sentire viva, rappresenta per lei una grandissima soddisfazione. Chiunque la volesse contattare la sua mail è: claudia.ercolini@virgilio.it

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