sabato, Novembre 9, 2024
Labourdì

Sicurezza Vs attività produttive: la priorità ai diritti dei lavoratori

Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce da sempre una delle più grandi preoccupazioni delle istituzioni e dei legislatori (nazionali e sovranazionali).
D’altra parte, anche la giurisprudenza costituzionale non è affatto restìa nel pronunciarsi sulla questione. Proprio di recente, infatti, la Corte Costituzionale è stata chiamata ad esprimersi attraverso una decisione di fondamentale rilievo interpretativo.

In particolare, la sentenza di accoglimento n. 58 del 23 marzo scorso ha dichiarato l’incostituzionalità della norma impugnata, cioè l’art. 3 del decreto-legge 92/2015. Essa, secondo l’interpretazione data dalla Corte, privilegiava in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili, legati alla tutela della salute e della vita (artt. 2 e 32 Cost.), ai quali si connette il diritto al lavoro in ambienti sicuri e non pericolosi (artt. 4 e 35 co.1 Cost).
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto, con riferimento agli artt. 2, 3 ,4 , 32 ,41 e 112 della Costituzione, rispetto ai quali la norma impugnata si porrebbe in contrasto.

Ma andiamo per gradi.
Il suddetto art. 3 d.l. 92/2015, infatti, prevede la primo comma che al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre (…), l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale NON è IMPEDITO dal provvedimento di sequestro (…) , quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
Il problema (dal quale è derivato il sollevamento della questione di legittimità costituzionale riportata) è sorto dopo la morte di un operaio dello stabilimento ILVA di Taranto, ustionato fatalmente dall’esplosione di ghisa di un altoforno (“afo 2”), sottoposto a sequestro. I difensori di ILVA hanno presentato istanza al pubblico ministero del medesimo Tribunale, richiedendo che venisse data attuazione al citato art.3 d.l. 92/2015.
Tale articolo, nella loro interpretazione, disporrebbe una sospensione ex lege dell’esecuzione del vincolo reale; in questo modo, tuttavia, la disposizione di sequestro dello stesso pubblico ministero si troverebbe ad avere mero valore dichiarativo.
Tali considerazioni, apparentemente intuitive, hanno spinto il giudice a quo ad intercettare un contrasto, innanzitutto con gli artt 2, 4, 32 e 41 Cost., proprio perché la norma impugnata di fatto consente la prosecuzione dell’attività, pur in presenza di impianti pericolosi per la vita o l’incolumità del lavoratori, compromettendo in tal modo dei diritti fondamentali della persona.
Ma i dubbi di legittimità costituzionale non si fermano qui poichè il remittente ravvisa anche altri contrasti con la carta Costituzionale. Il riferimento alle imprese di interesse strategico nazionale, ad esempio, lascia intendere che il legislatore abbia inteso riservare solo a questo tipo di imprese un ingiustificato privilegio rispetto all’adeguamento agli standard di sicurezza (che sappiamo invece essere validi in maniera generalizzata). Questo aspetto della norma, lo pone quindi in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, concernente il principio di uguaglianza formale e sostanziale.
Infine, il giudice a quo ritiene pregiudicato anche il principio di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art.112 Cost, che deve ritenersi operante anche per finalità relative alla prevenzione dei reati (come nel caso del sequestro)e non solo in ragione della repressione degli stessi.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte Costituzionale ha giudicato fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Taranto, anche in ragione di due sue precedenti decisioni (sent. n. 84/1996 e sent. 85/2013).
Attraverso queste importantissime pronunce, la Corte aveva stabilito, nel primo caso, che la norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l’esistenza della norma stessa è rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non più in vigore al momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad essere oggetto dello scrutinio della Corte stessa; nel secondo caso ha stabilito che il bilanciamento di diritti costituzionalmente rilevanti deve rispondere a criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
Con queste affermazioni, quindi, si è inteso sottolineare il fatto che il susseguirsi delle disposizioni non caduca la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata e non ne pregiudica l’esame da parte della stessa Corte.
Nel caso dell’art.3 d.l. 92/2015, dunque, appare evidente che il legislatore non abbia adoperato un giusto criterio per bilanciare tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti, quali la tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato illegittima la norma impugnata.
Tuttavia, dal momento che ci troviamo ad indagare un aspetto particolarmente delicato della materia lavoristica, è doveroso fare riferimento al Testo Unico del 2008 (d.lgs. 81/2008 e d.lgs. 106/2009). Si tratta di un testo normativo nel quale sono confluite e organizzate tutte le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare, la sua importanza risiede nel suo vasto campo di applicazione, che conferisce alle disposizioni ivi contenute un’efficacia generalizzata erga omnes.
Non è quindi difficile da comprendere che il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori ( in quanto individui facenti parte di un gruppo sociale), non possono essere subordinati alla continuazione dell’attività produttiva, ma devono sempre e in ogni circostanza trovarsi al di sopra di essa.

 

1 – TUSL – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – disponibile qui

2- Corte Costituzionale, sent. num. 58 del 28 marzo 2018 – disponibile qui

Vittoria Ziviello

Nata a Napoli il 4 luglio del 1997. Studentessa di Giurisprudenza presso l'Università di Napoli Federico II. Iscritta all'Ordine dei giornalisti Pubblicisti della Campania dal 22 Maggio 2019. Ius in Itinere mi permette di approfondire argomenti che riguardano il mio corso di studi e mi propone stimoli interessanti sui quali fare ricerche. Sono collaboratrice dell' area di diritto del lavoro, con particolare riguardo a tutto ciò che concerne i diritti dei lavoratori.

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