sabato, Dicembre 14, 2024
Criminal & Compliance

Sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.: possibile una seconda applicazione

1. La sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena è stata oggetto, in tempi molto recenti, di alcune pronunce giurisprudenziali, anche delle Sezioni Unite, che hanno avuto modo di soffermarsi sulla concedibilità di tale beneficio per più di una volta.

Pare opportuno, per una migliore comprensione della sentenza in commento, evidenziare le caratteristiche principali di tale istituto.

Si tratta di una causa di estinzione del reato applicabile in caso di pronuncia di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’art. 135 c.p., sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni. La sospensione condizionale della pena costituisce una causa estintiva del reato che determina una sospensione integrale e provvisoria dell’esecuzione della pena; in tal senso quindi il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per un delitto o di due anni se la condanna riguarda una contravvenzione.

La concessione del beneficio può tradursi, in caso di esito positivo, nell’estinzione del reato, ovvero nella revoca del beneficio nel caso in cui non vi sia stato l’adempimento degli obblighi imposti dal giudice o nei casi di reiterazione dell’attività criminale.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto, ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’art. 135 c.p., sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva ragguagliata a norma dell’art. 135 c.p., sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.

Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’art. 56 c.p., si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’art. 135 c.p., rimanga sospesa per il termine di un anno[1].

Con riferimento agli ulteriori presupposti per l’applicabilità, questa è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice il quale deve tenere conto del ravvedimento del reo e della gravità del reato commesso ed è strettamente connessa alla funzione propria della pena. Il giudice, nell’esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato, deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’art. 133 c.p., con riguardo alla personalità del reo[2].

Il beneficio si applica solo alle pene principali ed accessorie, non alle sanzioni amministrative accessorie e può essere oggetto di rinuncia da parte dell’imputato.

L’art. 167 c.p. prevede che il reato sia estinto qualora il condannato, nel termine stabilito dalla legge, ovvero cinque anni se si tratta di delitti e due anni se si tratta di contravvenzioni, non commetta altro delitto o contravvenzione.

La sospensione condizionale della pena può essere soggetta a revoca nel caso in cui il condannato commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga comminata una pena detentiva, quando il reo non ha adempiuto gli obblighi imposto dal giudice con la sentenza di condanna, ovvero quando vi sia condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, sommata a quella precedente, superi i limiti indicati dall’art. 163 c.p.; è altresì revocata quando sia stata concessa in violazione dell’art. 164, comma 4, c.p., in presenza di cause ostative.

Inoltre, qualora la sospensione condizionale della pena sia subordinata all’adempimento di determinati obblighi, l’inadempimento di questi ultimi determina la revoca del beneficio, salvo i casi di impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato[3].

2. Concessione della sospensione condizionale per la seconda volta: la parola alla Corte di cassazione.

Come in precedenza evidenziato la sospensione condizionale della pena può essere concessa anche a colui che ne abbia già beneficiato con le modalità previste dall’art. 165, comma 2, c.p., cioè subordinandola all’adempimento di alcuni obblighi. Sul punto, la Corte di cassazione[4] si è recentemente pronunciata a seguito del ricorso, da parte del difensore dell’imputato, contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello che aveva confermato quella resa dal giudice di prime cure.

Il gravame si basava, quanto al primo motivo, sull’inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. C), c.p.p., mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p. in ordine alla valutazione dei documenti prodotti dalla difesa e, con riferimento al secondo, sull’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma. 1, lett. B), c.p.p. e difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

Con riferimento al primo motivo la Corte evidenzia che ai sensi dell’art. 23, comma 2, D.L. 9 novembre 2020, n. 149 entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte d’Appello per via telematica ai sensi dell’art. 16, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai sensi del D.L. n. 179/2020 ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte d’Appello per via telematica, ai sensi dell’art. 24 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

Tuttavia, con le conclusioni e le memorie di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, la parte privata non può produrre od allegare documenti mai acquisiti precedentemente al fascicolo processuale, stante che tale atto è per sua essenziale natura diretto proprio a contrastare con argomenti propri le conclusioni dell’accusa, ma non a permettere l’acquisizione di documenti od elementi nuovi.

La Corte ha quindi stabilito che: “Ove la difesa dell’imputato nel procedimento a trattazione scritta dinanzi al giudice di appello debba procedere alla produzione di documenti sopravvenuti, la sede naturale resta quella dei motivi nuovi da presentare almeno 15 giorni prima la trattazione dell’udienza e sui quali poi il rappresentante del pubblico ministero è posto in condizioni di dedurre e formulare le proprie compiute conclusioni”.

In merito al secondo profilo di censura, la Suprema corte rileva che la sentenza della Corte d’Appello appare manifestamente contraddittoria nella parte in cui fa riferimento, quale elemento ostativo della concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p., alla presenza di diversi precedenti, solo uno dei quali per reati analoghi. In tal senso, infatti, la difesa dell’imputato ha evidenziato che quest’ultimo risulta avere riportato un’unica condanna a 3 mesi di reclusione che, anche cumulata a quella irrogata nel nuovo giudizio, non impedirebbe la concessione del secondo beneficio, avuto anche riguardo all’età dell’imputato.

La Corte di cassazione ha quindi annullato con rinvio la sentenza impugnata ad altra sezione della Corte d’Appello.

 3. Note conclusive.

Il tema della sospensione condizionale della pena ha, in molteplici occasioni, interessato la giurisprudenza di legittimità, ivi comprese le Sezioni Unite. Si tratta di una causa estintiva del reato di particolare favore nei confronti del condannato in quanto da un alto impedisce che la pena sia eseguita e dall’altro comporta l’estinzione del reato nei termini di legge.

A ben vedere quindi non sussiste una preclusione ad una successiva applicazione della sospensione condizionale purché non venga superato il quantum previsto dal legislatore, fissato in due anni. Tuttavia, cosi come evidenziato dalla Suprema corte nel caso de quo, l’art. 163, comma 2, c.p. prevede che, nei confronti dei soggetti maggiorenni ma infraventunenni e coloro che hanno compiuto i settanta anni, la sospensione condizionale operi anche in caso di condanna ad una pena non superiore a due anni e sei mesi.

Ecco quindi che la Corte di cassazione ha correttamente annullato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la precedente condanna dell’imputato non osti alla concessione, per la seconda volta, della sospensione condizionale della pena.

 

[1] S. Marani, La sospensione condizionale della pena, in Altalex, 10.04.2020, link.

[2] M. V. Maggi, La sospensione condizionale della pena, in Ius in itinere, 02.04.2017, link.

[3] Cass. Pen., SS.UU., 05.10.2022, n. 37503; Cass. Pen., Sez. II, 18.06.2021, n. 24112.

[4] Cass. Pen., Sez. II, 30.09.2022, n. 37051.

L’immagine è tratta da Pixabay

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

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