mercoledì, Maggio 1, 2024
Litigation & Arbitration

Spese processuali: chi paga ?

Intraprendere un’azione legale volta alla tutela della propria sfera giuridica, oltre al trito tema della durata processuale (di cui abbiamo parlato, focalizzandoci sul risarcimento ex legge Pinto: https://www.iusinitinere.it/processo-lungo-le-parti-diritto-ad-unequa-riparazione-678), comporta anche il dover affrontare determinate spese, nei termini di contributo unificato e onorari difensivi, oltre a spese eventuali, come le CTU.

Sebbene sia certo che le parti anticipino tali spese, in quanto l’anticipazione delle spese è un principio cardine del nostro ordinamento, chi è che alla fine del processo dovrà pagare ?

La risposta è data dal codice di procedura civile, all’articolo 91, rubricato “Condanna alle spese”. Tale articolo infatti stabilisce che il giudice condanni la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte (vincitrice) e ne liquidi l’ammontare insieme agli onorari di difesa. Il codice quindi, almeno per questa disposizione, disciplina l’istituto delle spese in linea con i principi dell’effettività della tutela giurisdizionale e del “victus victori”, garantendone la piena tutela.

Tale risposta, tuttavia, non è assoluta, in quanto il principio di soccombenza subisce determinate deroghe e non gode del totale sostegno in dottrina.

Il principio di soccombenza, infatti, subisce un allentamento quando le parti violino l’art. 88 c.p.c., disciplinante il dovere di lealtà e probità delle parti e dei difensori. Il giudice può, in relazione a ciò, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, qualora una delle parti non ottemperi ad uno dei suddetti doveri.

Altra deroga al principio ex art. 91 c.p.c. è rappresentata dalla compensazione delle spese, che il legislatore ha previsto come tassativa in tre determinate ipotesi:

  • soccombenza reciproca
  • novità della questione trattata
  • mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti

La cassazione ha inoltre stabilito che il giudice, qualora decida di compensare le spese, ne deve addurre adeguata motivazione.

Connessa alla disciplina delle spese processuali è quella della responsabilità aggravata, la quale prevede alcune tassative ipotesi in cui il giudice, oltre alle succitate spese, può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno. Queste ipotesi sono previste all’articolo 96 del codice di rito, e puniscono le parti che agiscono o resistono in mala fede o colpa grave, oppure i casi in cui si accerti l’inesistenza del diritto per cui è stata eseguita un’ipoteca giudiziale, trascritta una domanda giudiziaria, iniziata o compiuta l’esecuzione forzata o più in generale è stato concesso un provvedimento cautelare. Il giudice, inoltre, può condannare, ai sensi del terzo comma dell’articolo 96, al pagamento di una somma equitativamente determinata  come sanzione di comportamenti esuli dalla colpa grave o dal dolo.

C’è comunque parte della dottrina che non ritiene vi sia un collegamento primario tra il principio di effettività della tutela giurisdizionale ed il principio di soccombenza, affermando l’equiparazione di quest’ultimo con altri criteri di riparto, come la compensazione o il principio di causalità (principio che addebita le spese alla parte che ha dato inizio al processo, rendendo necessario l’intervento del giudice). Quest’ultimo soprattutto, in considerazione del fatto che alcune norme del codice di rito lo prevedono per determinate casistiche, come la verificazione della scrittura privata.

Or dunque, chi intraprende un processo ed ha la sicurezza di vincere può dormire sonni tranquilli, ma non troppo.

E si ricordi che, qualora si scelga un difensore altamente costoso, il giudice nel condannare al pagamento delle spese, può escluderne la ripetizione se le ritiene eccessive o superflue.

Emanuele De Stefano

Laureato con lode in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli con una tesi in diritto processuale civile. Scrivo per Ius In Itinere dal 2016 e sono Responsabile dell'area "Contenzioso". Nella vita privata mi dedico essenzialmente allo studio, amo giocare a tennis e seguo il Milan, mia grande passione da quando sono bambino. Il più grande amore della mia vita è Lapo, un meticcio di pastore tedesco.

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