L’ingresso di un nuovo gestore è un ipotesi di trasferimento d’azienda?
L’articolo 2555 del Codice civile definisce l’azienda come il complesso di beni organizzati dall’imprenditore ai fini dell’esercizio dell’impresa. I beni che connotano l’azienda sono eterogenei (possono cioè essere mobili, immobili, fungibili e infungibili etc.) e sono destinati a subire modifiche nel corso dello svolgimento dell’attività economica. Una delle peculiarità dell’azienda è data proprio dal fatto che i beni acquistano un carattere unitario in vista del perseguimento del medesimo fine economico. È per tale ragione che appare essenziale comprendere quale sia la destinazione impressa al cumulo di beni da parte dell’imprenditore. Non assumono rilievo, ad esempio, in tale contesto beni che non siano destinati allo svolgimento di attività economiche
Tra i requisiti essenziali dell’azienda vi è l’avviamento con cui si è soliti indicare il valore economico complessivo dei beni che la costituiscono (il quale è sempre superiore alla somma di ciascun bene). Esistono due forme di avviamento: il primo, quello oggettivo è legato a standards specifici e obiettivi, di conseguenza non subisce modifiche al mutare della persona dell’imprenditore. L’avviamento soggettivo, invece, come suggerisce stesso l’aggettivo è influenzato dall’imprenditore e dunque subisce cambiamenti asseconda della persona che ricopre tale incarico.
Occorre evidenziare che il Legislatore ha scelto di dedicare un unico articolo all’azienda dedicando la restante trattazione codicistica alla disciplina del trasferimento d’azienda.
Il trasferimento aziendale è orientato ad assicurare finalità conservative in grado, cioè, di garantire la circolazione dell’azienda come un unicum. Ciò consente di spiegare il perché la disciplina si appalesi spesso derogatoria rispetto a quella di diritto comune.
Affinchè però si possa parlare di trasferimento d’azienda è prima di tutto opportuno accertare che l’oggetto del trasferimento non sia costituito da singoli beni, bensì dal complesso idoneo a realizzare un’attività di produzione di beni o servizi.
Tale trasferimento può realizzarsi attraverso il richiamo ai negozi giuridici più disparati come l’affitto, la cessione, la donazione etc.
Con riguardo alla forma del contratto de qua occorre distinguere tra forma necessaria per la validità del contratto, forma richiesta per i fini probatori e quella richiesta per l’iscrizione al registro delle imprese.
Con riferimento al primo versante la forma è libera. Di conseguenza il contratto di cessione di azienda può avvenire, ad esempio, anche per forma verbale. La forma scritta assume rilievo solo in presenza di beni immobili o mobili registrati.
Sul versante probatorio, invece, è necessario ricorrere alla forma scritta così come espressamente richiesto dal Legislatore. Il contratto con cui si determina il trasferimento che presenti forma verbale è certamente valido ma non ha efficacia in termini probatori.
Il codice civile con riferimento all’iscrizione presso il registro delle imprese richiede la realizzazione di un atto pubblico redatto dal notaio o di una scrittura privata autenticata (con firme autenticate dal notaio). L’iscrizione presso il registro deve essere adempiuta dal notaio entro 30 giorni dalla data del contratto. Tale iscrizione ha efficacia dichiarativa, rendendo il trasferimento inopponibile ai 3.
Recentemente si è assistito al tentativo di configurare nel novero del trasferimento aziendale anche l’ipotesi di subentro di un nuovo gestore in un servizio di pubblica utilità a seguito di una gara di appalto.
In particolare alcune organizzazioni sindacali, richiamando l’articolo 2112 c.c. hanno criticato la condotta dei gestori per non aver attuato la procedura di consultazione disciplinata dall’articolo 47 della legge n. 428 del 1990 al momento del passaggio dal precedente al nuovo imprenditore.
Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso presentato dai sindacati e per tale ragione quest’ultimi hanno adito la Corte di Appello di Milano.
La Corte, ribadendo quando sostenuto dal giudice a quo, ha sottolineato come l’articolo 47 della su citata legge costituisca una disciplina specifica in materia di trasferimento aziendale che non può trovare applicazione nel caso in esame.
Nel caso di ingresso di un nuovo gestore a seguito di un’aggiudicazione per appalto, è compito del gestore uscente attuare una procedura specifica volta a assicurare la consultazione dei vari sindacati come previsto dal dlgs. num. 164 del 2000. Tale intervento normativo esclude che in ipotesi del genere possa essere richiamata e attuata la disciplina prevista ad hoc per il trasferimento aziendale. Del resto il mancato richiamo al già richiamato articolo 47 non può configurarsi come condotta antisindacale e per tale motivo il ricorso non può essere accolto. Appare chiaro secondo la Corte di appello che il subingresso di un nuovo gestore non costituisca una forma di trasferimento aziendale.
Nel caso in esame si era poi evidenziato che in realtà il richiamo alla procedura richiesta in caso di trasferimento era stata effettivamente realizzata dal momento che il gestore aveva provveduto ad avviarla e il nuovo, pur non essendo tenuto, aveva egualmente cercato di ascoltare e realizzare le diverse richieste presentate dai sindacati.
Fonti
1- legge n. 428 del 1990
2- art. 2112 c.c. – “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda”
“1. In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (1).
2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
3. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello (1).
4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’art. 2119, primo comma.
5. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
6. Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’art. 1676″
3- Direttiva comunitaria 2001/23/CE
4- Corte d’Appello di Milano, Civile, Sezione L, Sentenza del 03-04-2018, n. 168
Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode.
Ha vissuto un’ esperienza di studio all’estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.