venerdì, Aprile 19, 2024
Labourdì

Retribuzione in contanti: stop dal 1 luglio

 

A cura di Giusy Granata

Dal 1 Luglio è in vigore la normativa che stabilisce per tutti i datori di lavoro il pagamento della retribuzione solo attraverso strumenti tracciabili, per evitare che i dipendenti sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione firmino una busta-paga da cui risulta una retribuzione regolare anche se in realtà viene corrisposto un importo inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva. Il nuovo dispositivo normativo è contenuto nell’art 1 commi 910-914 della legge di Bilancio 2018 (Legge 27 Dicembre 2017, n.205),con la quale si prevede che “i datori o committenti corrispondono la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa attraverso una banca o un ufficio postale” con una serie di mezzi di pagamento predeterminati dalla legge. La legge non ha previsto tetti massimi retributivi per l’applicazione della normativa in esame, non riscontrandosi dunque il medesimo tetto dei 3mila euro valido per i pagamenti in contanti. La precisazione risulta doverosa, poiché la previsione di soglie minime e massime per i pagamenti tracciabili avrebbe potuto fornire la stura per comportamenti di carattere elusivo mediante la frazionabilità delle erogazioni mensili.

Le forme di pagamento ammesse sono:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b)strumenti di pagamenti elettronici;
c)pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il lavoratore abbia aperto un conto corrente di tesoriera con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare in linea retta o collaterale purché di età non inferiore a 16 anni.

In mancanza di scelta da parte del lavoratore, in forza dell’obbligo, il datore di lavoro potrà accedere al pagamento scegliendo una delle opzioni predisposte. Inoltre, la firma apposta dal lavoratore sulla busta-paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento dello stipendio poiché il pagamento della retribuzione è attestato unicamente dalla copia del bonifico, fotocopia dell’assegno comunque attestazione bancaria o postale. I destinatari dell’obbligo in esame sono i rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. indipendentemente dalle forme e dalle modalità di svolgimento della prestazione, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 Aprile 2001, n.142. Nel silenzio della legge, restano esclusi dall’applicazione di tale disposizione i rapporti di lavoro instaurati con la PA (di cui all’art.1 comma 2 del d.lgs. 30 Marzo 2001,n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), i domestici,i tirocinanti, i titolari di borse di studio e i lavoratori autonomi occasionali. Sul fronte sanzionatorio la nuova riforma prevede all’art. 913 che in caso di violazione dell’obbligo, il datore sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare va da 1.000 a 5.000 euro. Con la nota n. 4538 del 22 maggio scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, chiarisce come esulino dalle disposizioni in esame le erogazioni aventi ad oggetto i cd. “anticipi di cassa”, cioè i pagamenti corrisposti a titolo di rimborso spese in relazione a viaggi, trasferte , vitto ed alloggio del prestatore di lavoro. La ratio di tale peculiarità risiede nella natura di queste erogazioni: tutto ciò che non è considerabile quale elemento retributivo non è assoggettato all’obbligo di cui si discorre. L’esclusione ha suscitato notevoli perplessità, stante il rischio di una strumentalizzazione di tali erogazioni volte ad eludere la tracciabilità dei pagamenti, pertanto si attende la conferma ministeriale ed eventuali correttivi applicativi che scongiurino tale scenario.

Inoltre, sotto il profilo della vigilanza, spetta agli Ispettori del Lavoro accertare non solo che sia stato effettuato il pagamento tracciabile, ma che lo stesso abbia avuto esito positivo. Un’eventuale revoca del bonifico o un assegno non incassato provocherà l’irrogazione della sanzione. Suscita perplessità la previsione secondo la quale l’Ispettore del lavoro non potrà diffidare il datore di lavoro a regolarizzare le inosservanze evitando cosi l’applicazione della sanzione, poiché non è ammesso il potere di diffida. Va infine ricordato che avverso il verbale di contestazione della sanzione, il datore di lavoro entro 30 giorni potrà presentare ricorso amministrativo al direttore della sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro ovvero presentare scritti difensivi.

Fonti:
a) Nota 22 Maggio 2018, n.4538 “Procedure di contestazione della violazione di cui all’art 1, commi 910-913, della L. 27 Dicembre 2017, n. 205”. (File credits: www.studiocesarerosso.it)
b) L. 27 Dicembre 2017, n.205 (Legge di Bilancio).

Lascia un commento