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La tratta degli esseri umani: cos’è e cosa prevede il diritto internazionale

Premessa: questo è il primo di una serie di articolo che intende affrontare il tema della “tratta degli esseri umani” dal punto di vista giuridico e sociale. Di seguito l’analisi degli strumenti normativi internazionali.

Quadro normativo internazionale

Secondo il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità, il c.d. Protocollo di Palermo, del 2000, la tratta degli esseri umani consiste nel “reclutamento, trasporto, trasferimento, accoglienza e ospitalità di persone, dietro minaccia di ricorso o ricorso alla forza o ad altre forme di costrizione, o tramite rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, o dietro pagamento o riscossione di somme di denaro o di altri vantaggi per ottenere il consenso di una persona esercitando su di essa la propria autorità, a scopo di sfruttamento”.  

Alla luce della normativa internazionale, sono tre gli elementi costitutivi della fattispecie in esame: 1) il “reclutamento” dei soggetti 2) l’uso della coercizione 3) lo scopo dello sfruttamento. In quest’ultima categoria, rientrano generalmente fenomeni di sfruttamento sessuale, lavori forzati, schiavitù o pratiche simili e l’espianto di organi.

Bisogna, innanzitutto, operare una differenziazione tra il fenomeno della tratta di esseri umani (human trafficking), oggetto del presente articolo, ed il traffico di migranti clandestini (people smuggling). Nel secondo caso, il c.d. favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, vi è un soggetto, il trafficante, che favorisce l’ingresso illegale di una persona o più persone in uno Stato.

Per inquadrare i tratti che differenziano le due fattispecie: il traffico di migranti è un reato contro lo Stato, mentre la tratta di esseri umani è un reato contro uno o più individui. Nell’operazione di “people smuggling” vi è necessariamente un attraversamento del confine, mentre il fenomeno in analisi può verificarsi anche all’interno del territorio nazionale. Infine i migranti clandestini, i quali prestano il loro consenso, non sono considerati vittime, ma clienti, invece, in caso di tratta, il consenso della vittima è irrilevante, quando vi è lo sfruttamento del soggetto.

Dal punto di vista della normativa europea, nel 2008 è stata adottata la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla tratta contro gli esseri umani, ratificata ad oggi da 46 Stati membri del Consiglio d’Europa su 47, tutti tranne la Russia.

Generalmente gli strumenti normativi internazionali perseguono quattro obiettivi principali, le cosiddette quattro “P”: prevenire la tratta degli esseri umani, proteggere le vittime, perseguire i trafficanti e promuovere le cooperazione internazionale.

Misure protettive nei confronti delle vittime

Il capitolo III della Convenzione del Consiglio d’Europa si occupa di stabilire quali misure adottare per la protezione delle vittime, in maniera più dettagliata rispetto a quanto genericamente previsto dal Protocollo addizionale delle Nazioni Unite (artt. 6-8, parte II).

In primo luogo, fondamentale è il meccanismo dell’identificazione; ex art. 10, cap. III, ciascuno degli Stati deve disporre di figure professionali qualificate per procedere al riconoscimento formale. Le vittime o coloro presumibilmente individuate come tali dalle autorità competenti hanno diritto all’assistenza per il loro recupero fisico, psicologico e sociale, dev’essere loro garantito un alloggio adeguato e sicuro, con accesso alle cure mediche e di supporto psicologico; se necessario, un traduttore e un supporto legale. La legislazione nazionale deve, infatti, provvedere a fornire alla vittime il diritto all’assistenza legale ed ad ottenere un risarcimento dall’autore del reato.

Inoltre ciascuno degli Stati rilascia un permesso di soggiorno quando la permanenza del soggetto è necessaria date le sue condizioni personali o quando risulta necessario il soggiorno alla luce della loro collaborazione ai fini dell’inchiesta o del procedimento penale.

Misure penali

Al fine di perseguire e punire i trafficanti, è previsto sia dal Protocollo di Palermo (art. 5, parte I), sia dalla Convenzione europea contro la tratta (art. 18, cap. IV) che gli Stati Membri adottino misure legislative necessarie per configurare come reato penalmente perseguibile la tratta degli esseri umani.

Meccanismi di monitoraggio

La Convenzione Europea contro la tratta dedica un intero capitolo, il cap. VIII (artt. 36-38), alla previsione di un meccanismo di monitoraggio, il c.d. GRETA, Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta. Tale organo è composto da un minimo di 10 ad un massimo di 15 membri, scelti tra personalità di elevata moralità con esperienza nel campo di diritti umani.

Il GRETA è stato istituito per operare delle procedure di valutazione degli Stati Membri, a conclusione delle quali adotta un proprio rapporto sulle conclusioni e sulle valutazioni in merito alle misure prese dal Paese in esame.

Nel prossimo articolo sarà analizzato il rapporto GRETA, pubblicato il 30 Gennaio 2017, sull’Italia.

Claudia Cantone

Laureata con lode e menzione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli "Federico II", ha conseguito il dottorato di ricerca in "Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali" presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Durante gli anni di formazione, ha periodi di ricerca all'estero presso l'Università di Nantes (Francia), l'Università di Utrecht (Olanda) e il King's College London (Regno Unito). Avvocato presso lo studio legale "Saccucci & Partners", specializzato nel contenzioso nazionale e internazionale in diritti umani e diritto penale europeo e internazionale. Indirizzo mail: claudia.cantone@gmail.com

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