venerdì, Aprile 26, 2024
Diritto e Impresa

L’esclusione del diritto di recesso in seguito alla riduzione dei quorum assembleari

Uno degli obbiettivi che il legislatore si proponeva di raggiungere con la riforma del 2003 era l’ampliamento dei presupposti di recesso da S.p.A. in favore del socio non consenziente. In linea con la ratio legis della riforma, l’art. 2437 cod. civ. ha riconosciuto al socio assente, astenuto o dissenziente un evidente favor, ampliando le ipotesi di recesso al fine di evitare che possa rimanere prigioniero della società.

La norma afferma che il recesso deve essere garantito a questi in tutte le fattispecie tipizzate dal primo comma dell’art. 2437 cod. civ. il significato delle prime sei fattispecie dettate dalla norma è di immediata comprensione, e la loro interpretazione non può che essere letterale. La lettera g) di questo comma, invece, ha causato non poche controversie, dal momento che la sua formulazione risulta poco chiara agli occhi dell’interprete, il quale, per dare una corretta applicazione alla norma, dovrà interrogarsi sul significato dei termini «diritti di voto o di partecipazione».

Un’interpretazione letterale non può essere ammessa, dal momento che ci porta ad includere anche le modificazioni indirette dei diritti degli azionisti, ciò ‘significherebbe […] rendere sostanzialmente illimitato l’ambito di applicazione della norma’.[1] Assumendo l’interpretazione dell’autorevole dottrina, per diritti di partecipazione si deve intendere solo i diritti patrimoniali.[2] Nel modesto parere di chi scrive questa assunzione è corretta, dal momento che, se il legislatore avesse voluto includere qualsiasi tipo di diritto avrebbe parlato esplicitamente e di diritti patrimoniali e di diritti amministrativi. Nel silenzio di questo, l’ambito di applicazione si deve limitare, oltre che ai diritti patrimoniali, solamente a quei diritti amministrativi esplicitamente menzionati, i diritti di voto.

In particolare, un caso che lascia non poche perplessità, è quello in cui l’assemblea straordinaria deliberi un abbassamento dei quorum deliberativi dell’assemblea ordinaria, rispettando comunque i limiti dettati dall’art. 2368 cod. civ. In tal caso, si potrebbe argomentare che la rilevanza delle singole partecipazioni è intaccata. È evidente che con una modifica dei quorum deliberativi, l’influenza sulla vita societaria da parte del socio astenuto, assente o dissenziente subisce un radicale sconvolgimento. Quello che tuttavia bisogna domandarsi è se, con tale modificazione, si viene a intaccare un diritto di voto o di partecipazione. Nonostante un’interpretazione estensiva della lettera g) del primo comma dell’art 2437, possa portare a ritenere causa di recesso una qualsiasi fattispecie concernente voto e partecipazione, per quanto detto sopra, la risposta più corretta pare essere quella negativa.

Sia in dottrina che in giurisprudenza infatti ‘si è costantemente escluso che siano causa di recesso vuoi le modificazioni dei quorum costitutivi o deliberativi’.[3] Nel caso di specie un abbassamento dei quorum sicuramente può comportare una lesione degli interessi del socio non consenziente, ma né il suo diritto di voto, né il modo in cui questi può esercitarlo sono in alcun modo intaccati. L’interpretazione dell’espressione “diritti di voto” è pacifica: essa ha ‘la sua principale esplicazione nell’articolo 2351 del codice civile, per il quale «ogni azione attribuisce il diritto di voto’.[4] Il diritto di voto inteso come tale non ha subito alcuna modificazione. Ad essere stato modificato non è il peso del singolo voto in assemblea, bensì il requisito per arrivare a una deliberazione. Tanto meno ricorre una modifica dei diritti di partecipazione intesa come diritti patrimoniali, i quali sono intaccati solo indirettamente.

La giurisprudenza si è recentemente espressa accettando sì l’interpretazione restrittiva della norma, tuttavia con un particolare riguardo. Con la sentenza n. 13875 del 1 giugno 2017, la Cassazione ha infatti asserito che ‘l’interpretazione restrittiva […] non abilita certo la maggioranza a introdurre modifiche dei quorum deliberativi che non abbiano un obbiettivo serio e fondamento nelle esigenze dell’impresa, ma siano specificamente dirette al fine perverso di ridurre il peso delle minoranze’.[5] Infatti, se il solo scopo fosse quello di ledere i singoli soci di minoranza, ci troveremmo dinnanzi a una condotta in contrasto con il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sancito dall’art. 1375 cod. civ., in questo caso del contratto sociale.[6] Di conseguenza, la delibera deve essere considerata non già una causa di recesso per i soci consenzienti ma annullabile ex art. 2377 cod. civ.

In conclusione, nonostante la ratio della disciplina fosse quella di ampliare i presupposti di recesso, la dottrina ha svolto un ruolo contenitivo, limitandole in modo da non allargare pericolosamente l’ambito applicativo della norma. Per questo motivo non dovrà essere concesso il recesso ai soci che non hanno consentito alla delibera di abbassamento dei quorum deliberativi, la quale potrà solamente essere impugnata da questi nel caso sia stata approvata al solo scopo di ledere l’interesse dei singoli soci.

[1] C. ANGELICI, «Sull’art. 2437, primo comma, lettera g) del c.c.», in Rivista del Notariato, fasc. 5, 2014, pag. 865.

[2] A. PACIELLO, in Società di capitali. Commentario, a cura di G. NICCOLENI e A. STAGNO D’ALCONTRES, Napoli, 2004, II, pp. 1113 ss.

[3] M. STELLA RICHTER, “Parere sul “Punto G” dell’Art. 2437 Cod. Civ. (e su Altre Questioni Meno Misteriose)”, in Rivista del Notariato, fasc. 2, 2017, pag. 383.

[4] A. BUSANI, «Riduzione del quorum senza recesso», Il Sole 24 Ore, 2 Giugno 2017.

[5] Cass., 1 giugno 2017, n. 13875.

[6] G.F. CAMPOBASSO, «Diritto Commerciale 2. Diritto delle società», UTET Giuridica, Napoli, 2015, p. 337..

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