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Cass. Civ., sez. I, 11 giugno 2018, n. 15075

In tema di diritto alla riservatezza, è illegittimo il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate abbia disposto la pubblicazione “on line” su tutto il territorio nazionale, degli elenchi recanti i nominativi dei contribuenti che avevano presentato le dichiarazioni relative all’imposta sui redditi ed all’IVA, ai sensi dell’art. 69 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 66-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 (nella loro formulazione – applicabile “ratione temporis” – anteriore alla riforma apportata dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008). Le norme indicate avevano imposto stringenti limiti territoriali e temporali alla conoscenza dei predetti elenchi, i quali dovevano essere depositati solo presso i comuni interessati ed i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e restare accessibili, ai fini della consultazione da parte di chiunque, soltanto per un anno.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Stefano Schirò Presidente
Dott. Antonio Valitutti Consigliere
Dott.ssa Laura Tricorni Consigliere
Dott. Eduardo Campese Consigliere – Rel.
Dott. Paolo Di Marzio Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 3040/2014 proposto da:

CODACONS – Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei diritti degli Utenti e dei Consumatori (cod. fisc. 97102780588), con sede in Roma, al viale Mazzini n. 73, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Giuseppe Ursini, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Gino Giuliano e Prof. Carlo Rienzi, con i quali elettivamente domicilia presso l’Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, al viale Mazzini n. 73.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore (cod. fisc. 80207790587), ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore (cod. fisc. 06363391001), rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrenti –

e

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, e CALABRO’ MARIA ANTONIETTA.

– intimati –

nonché sul ricorso n.r.g. 6624/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (cod. fisc. 06363391001), in persona del legale rappresentante dott. Attilio Befera, con sede in Roma, alla via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Alfonso M. Papa Malatesta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla piazza Barberini n. 12.

– ricorrente –

nei confronti di

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati Prof. Guido Alpa e Prof. Giuseppe Conte, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla piazza Benedetto Cairoli n. 6.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

CODACONS – Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei diritti degli Utenti e dei Consumatori (cod. fisc. 97102780588), con sede in Roma, al viale Mazzini n. 73, in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Giuseppe Ursini, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Gino Giuliano e Prof. Carlo Rienzi, con i quali elettivamente domicilia presso l’Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, al viale Mazzini n. 73.

– controricorrente –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e CALABRO’ MARIA ANTONIETTA.

– intimati –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di ROMA depositata il 25/01/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha chiesto rinviarsi la decisione della controversia in pubblica udienza, o, in subordine, il rigetto dei ricorsi riuniti. In via ulteriormente gradata, ha invocato la rimessione degli atti al Primo Presidente perché assegni eventualmente il ricorso alle Sezioni Unite affinchè individuino il criterio da utilizzare per la scelta del rito cui destinare la controversia, nonché indichino la doverosità del suo mutamento in determinate condizioni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con provvedimento del 5 marzo 2008, l’Agenzia delle Entrate diffuse, sul proprio sito internet, i redditi dichiarati da tutti i contribuenti per l’anno 2005, con conseguente ampio clamore mediatico, per cui il Garante per la protezione dei dati personali, previa richiesta interlocutoria di chiarimenti del 30 aprile 2008, il successivo 6 maggio inibì all’Agenzia suddetta l’ulteriore divulgazione di quei dati, contestandole, altresì, la violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (cd. codice della privacy) ed infliggendole la sanzione del pagamento di Euro 6.000,00, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica del corrispondente atto.

1.1. Con distinti ricorsi ex art. 152 del citato d.lgs., depositati, rispettivamente, il 30 maggio ed il 5 giugno 2008, il CODACONS (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei diritti degli Utenti e dei Consumatori) e l’Agenzia delle Entrate adirono il Tribunale di Roma: il primo, chiedendo la condanna della menzionata Agenzia al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, cagionati ai contribuenti, da liquidarsi, in via equitativa, nella misura di 20 miliardi di euro, o, in subordine, la condanna solidale della medesima con il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della stessa somma a titolo risarcitorio; la seconda, proponendo opposizione al provvedimento emesso dal Garante il 6 maggio 2008 e ad ogni altro provvedimento ad esso connesso o consequenziale, di cui richiese la revoca e l’annullamento, contestando l’attinenza dei dati relativi ai redditi delle persone alla nozione di privacy, stanti le finalità di interesse pubblico cui la circolazione dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria assolveva, ed assumendo, pertanto, l’erroneità delle motivazioni poste dal Garante a fondamento della delibera assunta.

1.2. Il tribunale capitolino, riuniti i giudizi, rigettò tutte le domande, dichiarando, altresì, inammissibile l’intervento in causa di Maria Antonietta C., e compensò le spese di lite, ad eccezione di quelle relative ai rapporti tra il CODACONS con il Ministero dell’Economia e Finanze e con l’Agenzia delle Entrate, che pose a carico del primo.

2. Avverso questa decisione ricorrono per cassazione, separatamente, il CODACONS, affidandosi ad un motivo, resistito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, nonché quest’ultima, con nove motivi, resistiti dal CODACONS e dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale, con un motivo, resistito dalla citata Agenzia. L’Agenzia delle Entrate ed il Garante predetto hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., ed altrettanto ha fatto, ma tardivamente, il CODACONS, sicché delle sue non potrà tenersi conto.

3. Con l’unico motivo del proprio ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 del d.lgs. n. 206/2005, Codice del consumo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il CODACONS critica la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto il suo difetto di legittimazione ad causam perché privo di rappresentanza in relazione a soggetti – quali i contribuenti – che non rientrano nella categoria degli utenti, né in quella dei consumatori.

4. I nove motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate prospettano, invece:

1) «Violazione degli articoli 69 del d.P.R. n. 600/1973 e 66-bis del d.P.R. n. 633/1972, nonché 12 e 50 del d.lgs. n. 82/2005, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto illegittimo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 197587/2007 del 5 marzo 2008»;

2) «Nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere il Tribunale indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, né alcun motivo in diritto, per affermare la violazione delle norme del d.lgs. n. 196/2003 che regolano le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali»;

3) «Violazione dell’art. 42, comma 1-bis, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale afferma che da detta disposizione si debba ricavare che l’utilizzo delle reti di comunicazione elettronica non fosse consentito prima della sua entrata in vigore»;

4) «Violazione degli articoli 13, 23 e 24, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196/2003, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto violato l’obbligo di informativa di cui al citato art. 13»;

5) «In subordine, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale afferma la violazione dell’art. 13 d.lgs. 196/2003»;

6) «In via ulteriormente subordinata al mancato accoglimento del precedente motivo di ricorso n. 5, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere il Tribunale indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, né alcun motivo in diritto, per affermare la violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003»;

7) «In via gradatamente subordinata rispetto ai motivi di ricorso precedenti sub nn. 5 e 6, violazione degli articoli 13 e 4, comma 1, lett. a) e lett. m), del d.lgs. n. 196/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto violato l’obbligo di informativa di cui al citato art. 13»;

8) «Falsa applicazione dell’art. 154, comma 4, del d.lgs. n. 196/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il Tribunale afferma la violazione dell’art. 161 del d.lgs. n. 196/2003 “che prevede la preventiva consultazione del Garante”»;

9) «Violazione dell’art. 3, della l. n. 689 del 24 novembre 1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale rigettato la domanda di annullamento del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali prot. n. 10184/58029 del 6 maggio 2008, con il quale è stata comminata all’Agenzia delle Entrate la sanzione amministrativa di Euro 6.000,00».

5. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, infine, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 92 (vecchio testo) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il Garante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra il primo e l’Agenzia delle Entrate.

6. Preliminarmente, deve disporsi la riunione, ex art. 335 c.p.c., dei ricorsi separatamente proposti dal CODACONS e dall’Agenzia delle Entrate.

7. Va, poi, osservato che, nel rassegnare le proprie conclusioni ex art. 380-bis.1 c.p.c., il Pubblico Ministero ha chiesto rinviarsi la trattazione dell’odierna controversia alla pubblica udienza «… in considerazione della particolare rilevanza nomofilattica e dell’impatto mediatico e sociale della questione sottesa al ricorso, che attiene ai rapporti tra la tutela della riservatezza e la raccolta, registrazione e diffusione dei dati fiscali dei contribuenti, nell’ipotesi in cui la suddetta attività venga compiuta con modalità che disattendono le specifiche disposizioni dettate in materia». In via gradata, lo stesso ha invocato la rimessione degli atti al Primo Presidente perché assegni eventualmente il ricorso alle Sezioni unite affinché individuino il criterio da utilizzare per la scelta del rito cui destinare la controversia, nonché indichino la doverosità del suo mutamento in determinate condizioni.

7.1. Entrambe le descritte istanze vanno disattese.

7.1.1. La prima, perché il Collegio ritiene di dover ribadire l’orientamento già espresso da questa Sezione, e qui condiviso, secondo cui non sussiste alcun obbligo, né vi sono ragioni di opportunità, perché, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio, il collegio rimetta la causa che preveda la trattazione di questioni rilevanti o, comunque, prive di precedenti in pubblica udienza, mediante una sorta di mutamento del rito di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. Invero, una simile soluzione sarebbe priva di costrutto, essendo la trattazione con il rito camerale pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l’adunanza, possono esporre compiutamente assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del P.G., sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte (cfr. Cass. n. 8869 del 2017).

7.1.2. La seconda, perché tra l’appena menzionata pronuncia e quelle, menzionate dal Pubblico Ministero, rese da Cass. n. 5533/2017, Cass. n. 5534/2017, Cass. n. 11282/2017 e Cass. 19115 del 2017, non sussiste un insuperabile conflitto, posto che queste ultime si limitano ad affermare che la rimessione della causa alla sezione ordinaria in camera di consiglio “non osta” al suo rinvio alla udienza pubblica in caso di rilevanza delle questioni da trattare, ma non prevedono un obbligo in tal senso. Manca, dunque, un sostanziale contrasto (investendo la diversità di opinioni valutazioni non giuridiche, bensì di mera opportunità), né sembra ravvisabile, sullo specifico punto, una questione di massima di particolare importanza.

8. Il riportato, unico, motivo di ricorso del CODACONS deve essere dichiarato inammissibile.

8.1. La doglianza, invero, come condivisibilmente osservato anche dal Pubblico Ministero, non tiene conto della totalità della decisione del Tribunale di Roma che, nel rigettare la domanda del suddetto ricorrente, ha dato non solo ampiamente e coerentemente conto dell’inidoneità dell’associazione ad agire a tutela dei contribuenti, ma anche: a) dell’estraneità dell’azione meramente risarcitoria (quale quella intrapresa, nella specie, dalla menzionata associazione) all’alveo di quelle esperibili dalle associazioni di categoria a tutela degli interessi collettivi; b) dell’individualità e personalità del diritto alla privacy, come tale insuscettibile di un’azione di categoria; c) del fatto che l’odierna azione non potrebbe essere qualificata come “azione di classe”, ex art. 140-bis del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), riguardando illeciti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore (risalente al 25 marzo 2012).

8.2. Pertanto, non risultando essere state adeguatamente contestate tali affermazioni, agevolmente qualificabili come ulteriori ed autonome rationes decidendi poste da quel tribunale a fondamento della sua pronuncia circa il ritenuto difetto di legittimazione ad causam del CODACONS, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).

9. Il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate è infondato.

9.1. Giova premettere che il tribunale romano ha ritenuto sussistere, nel citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2008, i seguenti tre profili di illegittimità: i) inammissibilità della pubblicazione on line, via internet, dei dati, in quanto «una cosa è la diffusione dei dati in questione a livello locale presso ciascun ambito territoriale interessato in relazione alla residenza dei singoli contribuenti, e tutt’altra è, invece, la divulgazione sull’intero territorio nazionale, con una pubblicità ed una rapidità tali da non poter essere nemmeno lontanamente paragonabili alla mera consultazione degli elenchi presso i singoli comuni; ma comunque, quand’anche potesse ritenersi la trasmissione via internetconforme ad una ratio di sostanziale trasparenza dei dati dei contribuenti in possesso dell’amministrazione finanziaria immanente al d.P.R. n. 600/1973 ed alla legge n. 413/1991, trattandosi di mezzo di comunicazione allora inesistente, non può non rilevarsi che, nel frattempo, è intervenuto il d.P.R. n. 196/2003, che, nel regolamentare il diritto alla privacy, necessariamente ha interferito sulla divulgazione dei dati personali delle persone fisiche definendone le modalità e le finalità del trattamento da parte del titolare»; ii) mancata preventiva informazione degli interessati sulle modalità di trattamento dei dati, in violazione dell’art. 13 del codice della privacy; iii) omessa preventiva consultazione del Garante prima della sua adozione.

9.1.1. Tanto quel giudice ha affermato dopo aver escluso che l’art. 42 del d.l. n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 113 del 2008), emanato successivamente ai fatti di causa al fine di ridisciplinare integralmente la materia (prevedendo il deposito degli elenchi dei contribuenti, per la durata di anno, sia presso l’ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati, con possibilità di visione ed estrazione di copia da parte dei soli titolari di un interesse qualificato, e sottoponendo, altresì, a specifica sanzione pecuniaria la comunicazione o diffusione con qualsiasi mezzo degli elenchi o dei dati personali ivi contenuti), e recante, nell’ultimo comma, la previsione transitoria secondo cui, nel periodo antecedente alla sua entrata in vigore la consultazione degli elenchi già pubblicati potesse essere effettuata anche mediante l’utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dal codice in materia di protezione di dati personali dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, potesse assumere la valenza di una sanatoria del pregresso operato dell’amministrazione finanziaria.

9.2. Con il motivo in esame, l’Agenzia delle Entrate lamenta un’errata lettura, da parte del giudice di merito, degli artt. 69 del d.P.R. n. 600/1973 e 66-bis del d.P.R. n. 633/1972, così come modificati dalla l. n. 413/1991 e vigenti all’epoca dei fatti di causa, la cui ratio, secondo la ricorrente, andava ricercata nell’intento «di favorire gli uffici tributari nell’espletamento delle loro attività di controllo e di verifica. Consentire una conoscenza generale, da parte di chiunque, degli elenchi nominativi dei contribuenti e degli imprenditori e professionisti, serviva appunto a promuovere il controllo più diffuso possibile da parte della comunità, sull’adempimento degli obblighi tributari e quindi anche a stimolare il rispetto degli stessi» (cfr. pag. 19 del ricorso). Si assume, poi, che «in un’epoca in cui la struttura operativa dell’amministrazione finanziaria si fondava su tradizionali meccanismi di riscontro materiale e documentale delle violazioni, ed in cui si poteva contare su un apporto assai scarso degli strumenti informatici, l’esigenza di massima diffusione possibile dei dati reddituali dei contribuenti veniva perseguita con la previsione di un decentramento del deposito dei documenti cartacei e con la previsione dell’accesso libero e gratuito agli stessi. Gli elenchi nominativi dei contribuenti… venivano trasmessi dagli uffici delle imposte territorialmente competenti ai Comuni in cui erano fiscalmente domiciliati i dichiaranti. Al fine di consentirne la “consultazione da parte di chiunque”, gli elenchi venivano quindi pubblicati mediante deposito, per la durata di un anno, sia presso l’ufficio delle imposte che presso il Comune … Considerati, dunque, i limiti tecnologici dell’epoca, il meccanismo sopra descritto era quello che meglio permetteva di diffondere in modo capillare i dati reddituali e così di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, dai quali trarre informazioni utili a far emergere il reddito imponibile reale. …» (cfr. pag. 20-22 del ricorso). Si conclude, infine, sostenendo che «Non era dunque intenzione del legislatore del 1973 porre alcun limite territoriale alla divulgazione dei dati in questione e anche il limite di ordine temporale (annuale) posto dagli articoli 69 del d.P.R. n. 600/1973 e 66-bis del d.P.R. n. 633/1972 alla consultazione è stato stabilito non già al fine di limitare l’accesso agli stessi, bensì, al contrario, nell’interesse del soggetto pubblico divulgatore, perché, essendo all’epoca, per forza di cose, gli elenchi consultabili esclusivamente su supporto cartaceo, non sarebbe stato possibile tenere a disposizione dei richiedenti anche le precedenti annualità, senza creare enormi problemi logistici ed organizzativi ai Comuni depositari» (cfr. pag. 23 del ricorso), e che, tenuto altresì conto di quanto sancito dall’art. 12 del d.lgs. n. 80/2005 (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale), l’Agenzia delle Entrate era dunque, all’epoca dei fatti di causa, legittimata non solo «a divulgare gli elenchi nominativi dei contribuenti nel modo più adatto a garantirne la massima diffusione possibile, ma aveva anche il dovere di disporne la pubblicazione on line nel rispetto dei principi introdotti dal Codice dell’Amministrazione Digitale nel 2005» (cfr. pag. 25 del ricorso).

9.3. Tali argomentazioni non possono, però, condividersi.

9.3.1. Invero, una corretta lettura degli artt. 69 del d.P.R. n. 600/1973 e 66-bis del d.P.R. n. 633/1972, nella loro formulazione (qui utilizzabile ratione temporis) anteriore alla descritta riforma apportatagli dal d.l. n. 112/2008, evidenzia che la pubblicazione degli elenchi recanti i nominativi dei contribuenti che avevano presentato le dichiarazioni relative all’imposta sui redditi ed all’IVA doveva rispettare precisi criteri territoriali e temporali: a) dal punto di vista territoriale, questi elenchi, sebbene accessibili a chiunque, dovevano essere depositati solo presso i comuni interessati ed i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate; b) sotto il profilo temporale, gli stessi dovevano essere formati anno per anno e resi accessibili, ai fini della consultazione, da parte di chiunque, solo per un anno.

9.3.2. In tal modo, dunque, da un lato, sarebbe stato possibile per chiunque accedere, gratuitamente, a tali elenchi, soddisfacendo l’esigenza di trasparenza e di controllo degli adempimenti tributari che costituisce la ratio delle norme suddette; dall’altro, tuttavia, con i descritti accorgimenti volti ad introdurre limiti territoriali e temporali, si sarebbe evitato l’accesso puramente strumentale a questi elenchi, ossia per scopi diversi da quelli per i quali era prevista la pubblicazione.

9.3.3. Inoltre, come condivisibilmente osservato dal Garante per la protezione dei dati personali, il legislatore aveva demandato al Ministero dell’Economia e delle Finanze di stabilire annualmente, con decreto, i termini e le modalità per la formazione degli elenchi, non per le modalità di pubblicazione degli stessi.

9.3.4. È evidente, allora, che, alla stregua di quanto si è appena detto, l’Agenzia delle Entrate sia andata ben al di là dei propri obblighi allorquando ha disposto l’ulteriore pubblicazione degli elenchi dei contribuenti nell’apposita sezione del proprio sito internet. Così operando, invero, il Direttore della stessa – con il già menzionato provvedimento del 5 marzo 2008, prot. n. 197587/2007 – non si è limitato a sancire i termini e le modalità per la formazione degli elenchi, ma ha stabilito una ulteriore forma di loro pubblicazione che, oltre a non essere prevista, era potenzialmente idonea a danneggiare i singoli ed ha ampiamente oltrepassato i vincoli territoriali e temporali prescritti dai predetti artt. 69 del d.P.R. n. 600/1973 e 66-bis del d.P.R. n. 633/1972 (vecchio testo). Non vi è chi non veda, infatti, che, con una siffatta pubblicazione on line, quegli elenchi hanno avuto – per le caratteristiche proprie della rete – una diffusione certamente ben superiore rispetto ai limiti territoriali (ciascun comune interessato) e temporali (un anno) imposti dall’appena riportata normativa, così violandosi non solo i principi e le regole che presiedono al trattamento dei dati personali ma anche le specifiche norme che, nel caso di specie, miravano a scongiurare una consultazione indiscriminata dei suddetti dati, rendendoli fruibili per tempi più lunghi oltre che per finalità (anche) ben diverse da quelle avute di mira dal legislatore.

9.3.5. Né osta, ad una tale conclusione, la circostanza, invocata dall’Agenzia delle Entrate, di essere tenuta al rispetto di quanto previsto dal cd. Codice dell’Amministrazione Digitale (cfr. in particolare, l’art. 12 del d.lgs. n. 82/2005), atteso che quest’ultimo, nell’incentivare l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’utilizzo, nella raccolta, nella conservazione e nella consultazione dei dati delle pubbliche amministrazioni, fa espressamente salvi (cfr. artt. 2, comma 5, e 50, comma 1), i limiti alla conoscibilità dei dati previsti da leggi e regolamenti (e, dunque, gli artt. 69 del d.P.R. n. 600/1973 e 66-bisdel d.P.R. n. 600/1972), nonché le norme in tema di protezione dei dati personali.

10. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia predetta.

10.1. Diversamente da quanto si è ivi prospettato, invero, la sentenza impugnata – nell’affermare (cfr. pag. 4-5) che «non può non rilevarsi che, nel frattempo, è intervenuto il d.P.R. n. 196/2003 che, nel regolamentare il diritto alla privacy, necessariamente ha interferito sulla divulgazione dei dati personali delle persone fisiche definendone le modalità e le finalità del trattamento da parte del titolare», e che «nella fattispecie non risultano rispettati né il dettato dell’art. 13, cod. privacy secondo cui gli interessati dalli raccolta dei dati personali devono essere preventivamente informati in ordine alle modalità del trattamento, e cioè alla loro diffusione, né la previsione dell’art. 161 (rectius: 154, Ndr) che prevede la preventiva consultazione del Garante, con conseguente legittimità delle censure contenute del provvedimento impugnato» – ha chiaramente, benché succintamente, esplicato le ragioni da cui ha tratto il proprio convincimento circa la ritenuta violazione delle norme del d.lgs. n. 196/2003, apparendo, altresì, utile ricordare che, nella specie, la condotta dell’Agenzia delle Entrate che il Garante ha inteso contestare e sanzionare non è stata la pubblicazione, in sé, degli elenchi dei contribuenti, bensì l’essere ciò avvenuto con modalità difformi (per quanto si è detto rigettandosi il primo motivo della predetta Agenzia) da quelle stabilite dagli artt. 69 del d.P.R. n. 600/1973 e 66-bis del d.P.R. n. 633/1972 e dalle norme del codice della privacy. Non sono, qui, in discussione le scelte discrezionali che la Pubblica Amministrazione e gli operatori in genere sono chiamati ad effettuare allorquando vi sia da contemperare il diritto alla riservatezza con l’interesse pubblico alla conoscibilità dei dati dei contribuenti, bensì si controverte sulla conformità a legge del concreto operato dell’Agenzia delle Entrate, ritenuto non conforme ai suddetti artt. 69 del d.P.R. n. 600/1973 e 66-bis del d.P.R. n. 633/1972, ed alle norme del codice della privacy.

10.2. Tanto, dunque, sembra essere sufficiente anche ad escludere qualsivoglia violazione della Direttiva n. 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, su cui l’Agenzia ha ancora insistito nella propria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., rivelandosi, conseguentemente, irrilevante la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ivi avanzata. Infatti, è innegabile che l’art. 7, lett. e), della citata Direttiva non osta ad un trattamento dei dati personali, da parte delle Autorità di uno Stato membro, ai fini della riscossione delle imposte e della lotta alla frode fiscale, con modalità che consentano di prescindere dal consenso del titolare del dato personale diffuso, ma è altrettanto certo che, ove, come nella specie, tali modalità siano state legislativamente fissate (artt. 69 del d.P.R. n. 600/1973 e 66-bis del d.P.R. n. 633/1972), non può consentirsene l’inosservanza, mediante l’adozione di modalità più gravose e sprovviste di copertura normativa, senza il predetto consenso.

10.2.1. In ogni caso, i relativi quesiti proposti dalla suddetta ricorrente non sono attinenti alla fattispecie in esame, facendo riferimento al “diritto italiano applicabile” ed alla “adozione da parte di uno Stato membro di una normativa che impedisca un trattamento dei dati personali da parte dell’autorità ai fini della riscossione delle imposte e della lotta all’evasione fiscale” senza il consenso delle persone interessate, posto che il provvedimento n. 197587/2007 dell’Agenzia delle Entrate si fonda su una normativa che non consente il trattamento informatico dei dati.

10.3. Va qui soltanto aggiunto che la nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, che ha sostituito il n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate – come quella in esame – successivamente all’11 settembre 2012), ha limitato l’impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», sicché, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (formatasi in materia di ricorso straordinario) in relazione alle note ipotesi – qui insussistenti alla stregua di quanto si è detto in precedenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà, di motivazione perplessa od incomprensibile.

11. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

11.1. Esso, invero, nel prospettare la violazione dell’art. 42, comma 1-bis, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008, attinge una norma che la sentenza impugnata ha esplicitamente (cfr. pag. 3-4: «in difetto di esplicita previsione, e il rilievo è tranciante, mai potrebbe riconoscersi alla suddetta disposizione efficacia retroattiva posto che la legge non dispone che per l’avvenire; … il provvedimento del Garante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, non venendo in alcun modo toccato né tantomeno travolto dalla normativa sopravvenuta … la stessa ricorrente ne richiede nel presente giudizio l’annullamento insistendo per l’illegittimità del medesimo sulla base della normativa vigente al momento della pubblicazione e non già di quella sopravvenuta…; rilevato che … alla luce delle disposizioni all’epoca vigenti e dei principi in materia di protezione dei dati personali…») ritenuto inutilizzabile (ratione temporis) per la decisione della controversia.

11.2. In ogni caso, è da condividere l’argomentazione del primo giudice secondo cui l’art. 42, comma 1-bis, del d.l. n. 112/2008 fa riferimento all’attività di consultazione on line, e non a quella di pubblicazione e di diffusione, sicché non ha effetti sananti sulla fattispecie in esame.

11.3. Inoltre, quanto all’affermazione del tribunale romano che la legge dispone solo per l’avvenire, la censura dell’Agenzia delle Entrate sembra prospettare, in maniera criptica ed implicita, una portata interpretativa, e quindi retroattiva, della norma in questione (cfr. pag. 41 del ricorso: “norma volta a fornire la disciplina degli effetti prodotti dall’applicazione della legge vigente sino all’entrata in vigore del d.l. 112/2008”), senza che di tanto ne ricorrano i presupposti, mancando sia un contrasto sull’interpretazione delle disposizioni fino ad allora applicabili, sia la dichiarata intenzione di porre fine ad esso, anche perché, giova ricordarlo, la disposizione concerne la consultazione on line e non la pubblicazione e diffusione, e quindi non riguarda la regolamentazione della vicenda oggetto dell’odierna lite.

12. Il quarto motivo del medesimo ricorso è infondato.

12.1. L’Agenzia delle Entrate, che tramite esso lamenta la violazione degli artt. 13, 23 e 24, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196/2003, per avere il tribunale capitolino ritenuto violato l’obbligo di informativa di cui al citato art. 13, assume (cfr. pag. 43-44 del ricorso) che: i) la previsione di quest’ultimo, «è strettamente collegata alla disposizione che richiede il consenso espresso dell’interessato per il trattamento di dati personali quando questo è effettuato da privati o enti pubblici economici (art. 23 cod. privacy, che, infatti, al comma 3, richiama l’art. 13)»; ii) «Le informazioni che il titolare del trattamento è tenuto a dare all’interessato in ordine all’utilizzo che farà degli stessi hanno la funzione di consentire a quest’ultimo di esprimere il proprio consenso in modo consapevole»; iii) «In base all’art. 24, comma 1, lett. a), cod. privacy, il consenso non è però richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge»; iv) «quando il titolare dei dati personali sceglie di destinare gli stessi al trattamento, la legge esige che sia compiutamente informato sulle conseguenze della propria scelta e che manifesti esplicitamente la propria volontà. Quando, invece, come nel caso in esame, la destinazione dei dati personali al trattamento è imposta dalla legge, il consenso ex art. 23 cod. privacy non viene prestato e la relativa informativa perde ragione d’essere, posto che le finalità, le modalità ed ogni altra caratteristica del trattamento che sarà effettuato sui dati personali sono quelli determinati dalla norma di legge che ne impone la destinazione (nella specie, gli artt. 69 e 66-bis più volte citati)».

12.2. Rileva, però, il Collegio che, sebbene l’art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 disponga come si è appena riportato, nel caso di specie, la pubblicazione on line degli elenchi dei contribuenti non era configurabile, alla stregua di quanto si è riferito rigettandosi il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, come una modalità di trattamento dei dati previsto dalla legge (i suddetti artt. 69 del d.P.R. n. 600/1973 e 66-bis del d.P.R. n. 633/1972), sicché la stessa doveva essere specificamente autorizzata dai titolari dei dati, ma ciò non è avvenuto.

13. Ragioni sostanzialmente analoghe conducono al rigetto dei motivi quinto, sesto e settimo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, esaminabili congiuntamente perché connessi.

13.1. In ciascuno di essi, infatti, il presupposto logico è che il Modello Unico 2006, (relativo al periodo di imposta 2005) per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche recava (alla pagina 4 del paragrafo 13) l’informativa (il cui tenore è riportato anche nel menzionato ricorso) ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, la quale illustrava le finalità e modalità del trattamento dei dati personali forniti e conteneva anche un espresso richiamo alle loro modalità di trattamento prevalentemente informatiche ed alla loro pubblicazione ai sensi dell’art. 69 del d.P.R. n. 600/1973, così da essere idonea a consentirne anche la diffusione on line.

13.2. Al contrario, e ricordandosi che, nella specie, la condotta dell’Agenzia delle Entrate che il Garante ha inteso contestare e sanzionare non è stata la pubblicazione in sé degli elenchi dei contribuenti, bensì l’essere ciò avvenuto con modalità difformi da quelle stabilite dagli artt. 69 del d.P.R. n. 600/1973 e 66-bisdel d.P.R. n. 633/1972 e dalle norme del codice della privacy, rileva il Collegio che quell’informativa, proprio perché includeva il riferimento alle modalità di pubblicazione ex art. 69 del d.P.R. n. 600/1973, non poteva evidentemente intendersi comprensiva anche della modalità di pubblicazione on line degli elenchi dei contribuenti, non rientrando quest’ultima tra quelle previste dalla citata disposizione, e ciò alla stregua di quanto si è già ampiamente riferito (e da intendersi qui ribadito) rigettandosi il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

13.2.1. A tanto deve soltanto aggiungersi che non corrisponde al vero che, come preteso dalla medesima Agenzia, «nessuna norma del codice che tutela i dati personali impone di specificare che la diffusione al pubblico può anche avvenire tramite internet» (cfr. pag. 53 del ricorso). Un siffatto assunto, infatti, oblitera totalmente che, giusta gli artt. 11 e 13 di quel codice, i singoli devono essere destinatari dell’informazione relativa alle modalità di trattamento dei dati, ed è innegabile che la pubblicazione di questi ultimi su internet, avvenendo in forme diverse da quelle previste, all’epoca, dai suddetti d.P.R., e producendo effetti diversi (ed ulteriori) rispetto a quelli provocati dalle prime, doveva necessariamente e specificamente essere autorizzata dai titolari dei dati stessi.

13.3. Peraltro, e con specifico riferimento al quinto motivo, non è riscontrabile l’omesso esame di fatto decisivo, in quanto la pubblicazione cui fa riferimento la sentenza impugnata è quella prevista dai ripetutamente citati artt. 69 e 66-bis, che non contemplano la diffusione via internet, mentre le modalità informatizzate di cui alla informativa contenuta nel Modello Unico 2006 non riguardano la pubblicazione dei dati. Quest’ultima, quindi, riferendosi ad un’attività diversa dalla pubblicazione prevista dagli articoli suddetti, non costituisce un fatto rilevante e decisivo, la cui pretermissione possa costituire vizio della decisione ai sensi del 360, n. 5, c.p.c.

13.4. Per la medesima ragione, neppure sussiste il vizio di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione di cui al sesto motivo.

14. Va, poi, disatteso anche l’ottavo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che ascrive alla sentenza impugnata la falsa applicazione dell’art. 154, comma 4, del d.lgs. n. 196/2003, nella parte in cui ha affermato la violazione dell’art. 161 del d.lgs. n. 196/2003 «che prevede la preventiva consultazione del Garante».

14.1. Invero, può convenirsi con la menzionata ricorrente sul fatto che, in parte qua, il tribunale romano sia incorso in un errore laddove ha fatto riferimento all’art. 161 del d.lgs. 196/2003 piuttosto che all’art. 154, comma 4, del medesimo decreto (che disciplina l’obbligo di consultazione del Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal codice della privacy), ma ciò determina esclusivamente la necessità della correzione della corrispondente parte motiva della sua decisione, rimanendone il dispositivo conforme a diritto anche alla stregua dell’articolo correttamente applicabile.

14.2. È affatto non implausibile, invero, che anche l’Agenzia delle Entrate fosse obbligata – prima di emettere il provvedimento del 5 marzo 2008, prot. n. 197587/2007 di cui oggi si discute – a consultare il Garante per la protezione dei dati personali, atteso che la disposizione di cui all’art. 154, sebbene si riferisca espressamente al Presidente del Consiglio dei ministri ed a ciascun ministro, può ragionevolmente estendersi anche all’Agenzia suddetta, atteso che quest’ultima, come osservato dal medesimo Garante, benché distinta dal Ministro delle Finanze, ne condivideva le funzioni che qui concretamente interessano, loro attribuite dalla legge. A conferma di ciò basta considerare che, malgrado l’art. 69 del d.P.R. n. 600/1973 facesse riferimento al decreto emanato dal Ministro per stabilire le modalità con le quali andavano annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi dei contribuenti, tale decreto era stato emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

14.3. In ogni caso, e la considerazione appare decisiva, ove pure volesse ipotizzarsi la non assoggettabilità (anche) dell’Agenzia predetta all’obbligo di cui al citato art. 154, comma 4, del d.lgs. n. 196/2003, così escludendosi l’asserita illegittimità del menzionato provvedimento del 5 marzo per violazione di tale norma, comunque rimarrebbe confermato, alla stregua di quanto si è già detto respingendosi i motivi precedenti, l’ulteriore profilo di illegittimità del medesimo provvedimento per l’inosservanza dell’art. 13 di quello stesso decreto.

15. Identica sorte merita il nono motivo del ricorso della citata Agenzia, che lamenta che il tribunale capitolino, nel respingere la sua domanda di annullamento del provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali prot. n. 10184/58029 del 6 maggio 2008, che le aveva inflitto la sanzione amministrativa di Euro 6.000,00, avrebbe violato l’art. 3 della l. n. 689 del 1981, atteso che il comportamento contestatole non era stato dalla stessa posto in essere dolosamente o colposamente, né avendo il Garante dato prova di tale elemento soggettivo.

15.1. Invero, quanto al riparto degli oneri probatori, con particolare riguardo all’elemento soggettivo, occorre rammentare che, in tema di sanzioni amministrative, l’art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, in presenza del compimento della condotta proibita, pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa (cfr. Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 27432 del 2013), con la conseguenza che la sentenza impugnata ha correttamente soffermato la propria attenzione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo della violazione (nella specie, dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003), ricadendo sulla predetta odierna ricorrente l’onere probatorio di cui si è detto: onere rimasto inadempiuto, non potendo certo reputarsi escluso l’elemento della colpa in forza della sola affermazione dell’Agenzia suddetta di aver agito nella convinzione che l’informativa contenuta nel Modello Unico Persone Fisiche 2006 (relativo al periodo di imposta 2005) – di cui si è dato nel corso della trattazione congiunta dei precedenti motivi quinto, sesto e settimo del suo ricorso – le consentisse di procedere con le descritte modalità di diffusione dei dati fiscali dei contribuenti, rivelatesi, invece, in contrasto con quanto sancito dagli artt. 69 del d.P.R. n. 600/1973 e 66-bis del d.P.R. n. 633/1972 (vecchio testi), dalle norme sulla privacy (quanto meno gli artt. 11 e 13, 11 del d.lgs. 196/2003) e dal principio di ragionevolezza e proporzionalità costituzionalmente garantito, avendo comportato una modalità di diffusione sproporzionata di dati in rapporto alle finalità per le quali la disciplina all’epoca applicabile prevedeva una relativa trasparenza. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che, in tema di violazioni amministrative, l’errore sulla liceità del fatto giustifica l’esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo, a tal fine, un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 19759 del 2015).

16. È infondato, infine, il motivo di ricorso incidentale con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra lo stesso e l’Agenzia delle Entrate alla stregua della «peculiarità delle questioni trattate, in relazione alle quali non si rinvengono specifici precedenti giurisprudenziali».

16.1. In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che: a) l’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo, qui applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 45, comma 11, della l. 18 giugno 2009, n. 69, sanciva che «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»; b) con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità, o meno, di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19613 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 14349 del 2012; Cass. nn. 17145 e 25270 del 2009); c) questa Corte ha, ancora di recente, ribadito la possibilità di configurare le «gravi ed eccezionali ragioni» di cui al riportato art. 92, comma 2, c.p.c., quando la decisione sia stata assunta a fronte della novità delle questioni di fatto e di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell’assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco o consolidato all’epoca della insorgenza della controversia (cfr. Cass. n. 24234 del 2016).

17. In definitiva, quindi, il ricorso del CODACONS va dichiarato inammissibile, mentre vanno respinti quello dell’Agenzia delle Entrate e quello incidentale del Garante per la protezione dei dati personali. Le spese di questo giudizio possono integralmente compensarsi, attesa l’assenza di specifici precedenti di legittimità sulle questioni affrontate e la reciproca soccombenza sostanzialmente configurabile tra quasi tutte le parti in causa. Da ultimo, va dato atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., Sez. un., n. 24245 del 2015; Cass., Sez. un., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione, a carico del CODACONS (che, sebbene risulti dagli atti non aver versato il contributo unificato, non appare essere esente, per lo svolgimento di attività processuale, dal relativo pagamento, alla stregua della disciplina normativa vigente [artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115 del 2002; art. 27-bis dell’allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972], come già ritenuto da Cass., Sez. un., n. 15422/2016, né detto ricorrente ha espressamente dichiarato, nelle conclusioni del proprio ricorso, le ragioni dell’esenzione fatta valere, così violando quanto disposto dall’art. 10, comma 6, del d.P.R. n. 115 del 2002), dell’Agenzia delle Entrate (che, come emerge dagli atti, risulta avere versato il contributo di iscrizione a ruolo per la proposizione del suo ricorso n.r.g. 6624/2014) e del Garante per la protezione dei dati personali, dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stati tutti i ricorsi proposti successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante (principale o incidentale) soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del CODACONS, rigetta quelli, principale ed incidentale, rispettivamente, dell’Agenzia delle Entrate e del Garante per la protezione dei dati personali, e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del CODACONS, dell’Agenzia delle Entrate e del Garante per la protezione dei dati personali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso art. 13.

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