venerdì, Luglio 26, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. I, 9 febbraio 2024, n. 5829 sugli elementi valutativi in caso di oblazione facoltativa

La massima
Ai fini dell’ammissione dell’imputato all’oblazione discrezionale di cui all’art. 162-bis c.p. l’apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto va compiuto alla stregua di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli versati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale circa la reiterazione della condotta (Cass. Pen., Sez. I, 9 febbraio 2024, n. 5829).

Il caso
La pronuncia trae origine dal ricorso per cassazione presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello contro la sentenza resa dal Tribunale che aveva dichiarato estinto il reato per l’oblazione speciale ex art. 162-bis c.p.;il gravame si basava sulla violazione di legge.

La sentenza
L’art. 162-bis cp. stabilisce che nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
L’applicazione dell’oblazione speciale richiede, quindi, una valutazione da parte del giudice sulla gravità del fatto, da compiere alla stregua dei parametri dell’art. 133 c.p.
Ai fini dell’ammissione dell’imputato all’oblazione discrezionale di cui all’art. 162-bis c.p., l’apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto va compiuto con riguardo ai parametri indicati in entrambi i commi dell’art. 133 c.p. e non con riferimento a quelli fissati solo nel primo comma.
D’altra parte, il giudice deve consentire, nel contraddittorio con tutte le parti, alla persona offesa di interloquire prima della decisione sull’ammissione dell’imputato all’oblazione medesima ciò allo scopo di acquisire tutti gli elementi necessari per compiere la prescritta valutazione sulla gravità del fatto; ciò indipendentemente dalla distinta questione della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In tema di contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice, nell’ammettere l’imputato all’oblazione ai sensi dell’art. 162-bis c.p., è tenuto anche ad accertare anche d’ufficio che siano state eliminate, o siano comunque venute meno, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ostative all’accoglimento della domanda, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione.
In tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa, le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore la cui permanenza non rende ammissibile l’oblazione stessa, sono quelle attinenti al cosiddetto danno criminale” e cioè alla lesione o messa in pericolo dei beni che costituiscono il contenuto del reato (interesse particolare, pubblico o privato), la cui offesa non è oggetto di risarcimento.
La Corte di cassazione ha quindi affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell’ammissione dell’imputato all’oblazione discrezionale di cui all’art. 162-bis cod. pen., l’apprezzamento del giudice circa la gravità del fatto va compiuto alla stregua di tutti gli elementi disponibili, inclusi quelli versati dalla persona offesa nel contraddittorio predibattimentale circa la reiterazione della condotta».

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

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