venerdì, Luglio 26, 2024
Criminal & Compliance

Inammissibile l’invio dell’atto penale a un indirizzo pec diverso da quello individuato nel provvedimento DGSIA

Inefficace per il difensore appellarsi all’indirizzo indicato sul sito del tribunale: l’unica pec valida ai fini del deposito telematico di atti giudiziari in ambito penale rimane quello individuato nel provvedimento del DGSIA del 09.11.2020, in vigore sotto l’emergenza Covid come previsto dall’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

A cura di Cristina Malavolta

  1. Premessa

Ai sensi dell’art. 24 del D.L. 137/2020 recante “Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è previsto “il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.”.

Tale modalità, come noto, è stata adottata nel periodo di emergenza da Covid in sostituzione dei depositi cartacei in Cancelleria e per procedere alla trattazione delle impugnazioni, a norma dell’art. 23.

Sono così stati istituiti appositi indirizzi presso ogni Ufficio giudiziario deputato alla ricezione degli atti da parte dei difensori e dei soggetti privati, e pubblicati nell’apposito provvedimento del 09.11.2020, diffuso sul portale dei servizi telematici, nonché divulgato da ogni Ordine.

Il D. Lgs. 150/2022 attuativo della c.d. Cartabia, ha esteso le previsioni emergenziali fino a tutto il 2023, statuendo all’art. 87 bis che “Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.”

  1. I fatti

Nel caso in esame, il magistrato di sorveglianza aveva rigettato un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio inviata dal difensore in favore del proprio cliente detenuto. Adverso tale provvedimento, la difesa proponeva opposizione, inviando l’impugnazione all’indirizzo pec uffsorv.campobasso@giustiziacert.it dell’Ufficio di sorveglianza di Campobasso anzichè all’indirizzo depositoattipenali.uffsorv.campobassogiustizia.it dello stesso Ufficio di sorveglianza, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 150/2022, art. 87 bis, commi 3, 4 e 6, introdotto dalla L. 30 dicembre 2022 di conversione del D.L. n. 162 del 2022. Pertanto, ai sensi della citata normativa, il Magistrato di sorveglianza dichiarava d’ufficio l’inammissibilità del reclamo.

Proposto ricorso in Cassazione, veniva denunciata la violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che “l’atto era stato spedito mediante e-mail ad indirizzo PEC del medesimo Ufficio di sorveglianza, risultante dalla pagina web di tale Ufficio.

  1. La decisione assunta

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso inammissibile, statuendo che “In ordine alle modalità di deposito dell’impugnazione, e alle conseguenze della sua inosservanza, deve aversi riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 150, art. 87 bis” introdotto dal D.L. n. 162 del 2022.

Conseguentemente, “le valutazioni del Magistrato di sorveglianza in ordine all’erroneità dell’indirizzo del destinatario utilizzato dalla difesa per la proposizione dell’opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di gratuito patrocinio vanno ritenute corrette.”. Del resto,  “deve aversi riguardo all’individuazione degli indirizzi PEC operata con provvedimento del 9 novembre 2020 dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenuta nell’allegato al predetto provvedimento. In tale allegato, compare l’indirizzo (Omissis), richiamato nell’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso, e non anche l’indirizzo utilizzato dal difensore.” Peraltro, aggiunge la S.C., “la corrispondenza di tale indirizzo al Magistrato e al Tribunale di sorveglianza di Campobasso e la necessità di fare esclusivamente uso dell’indirizzo medesimo emergono con assoluta chiarezza dalla pagina dedicata a tale Ufficio di Campobasso nel sito del Ministero della giustizia, in cui si specifica che l’indirizzo per adire tale organo giudiziario è appunto l’indirizzo e-mail suindicato. Deve prendersi atto che le plurime indicazioni di indirizzi e-mail evincibili dalla pagina web del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza di Campobasso (depositata in allegato al ricorso) potrebbero ingenerare equivoci. Come sopra evidenziato, tuttavia, la disciplina in materia è tassativa, per cui il predetto provvedimento del 9 novembre 2020 doveva costituire l’unico ed inderogabile punto di riferimento per il difensore, che non si sarebbe dovuto affidare alle indicazioni non ufficiali contenute nella pagina web suindicata.” Orbene, “Tali valutazioni si pongono in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che hanno confermato la legittimità delle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate alla stregua del quadro normativa sopra riportato, anche in relazione a richieste di riesame cautelare personale e ad istanze di rinvio per legittimo impedimento erroneamente indirizzate”.

  1. Conclusione

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il gravame presentato e condannato il ricorrente “al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende”.

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