mercoledì, Maggio 1, 2024
Di Robusta Costituzione

Intelligenza artificiale e professione forense: potenziamento o lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.?

a cura di Ginevra Ammendola

Intelligenza artificiale e professione forense: potenziamento o lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.?

  1. Introduzione

L’art. 24 Cost[1]. è una disposizione-pilastro del nostro ordinamento, in quanto sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Nella coscienza comune, è ovvio che, quando si parla di diritto di difesa nell’ambito di un giudizio, si rimanda, in via pressoché immediata, all’immagine di una figura ben precisa: l’avvocato.

Si può dire che quello dell’avvocato sia un ruolo spiccatamente tradizionale. Eppure, nel corso di questi ultimi anni, si sta profilando l’idea secondo cui la professione forense può essere declinata in modi alternativi, se non addirittura sostituita tramite l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e, più in generale, della tecnologia.

L’avvento di quest’ultima all’interno dei processi e dei procedimenti ha portato a benefici da non sottovalutare (si pensi agli strumenti di fonoregistrazione, di video-trasmissione delle udienze- per non parlare delle udienze “a distanza”[2], etc…).

Tuttavia, occorre domandarsi se tali nuove modalità di costruzione del processo siano potenzialmente lesive del diritto alla difesa e, di conseguenza, se siano compatibili con la nostra Costituzione.

In fin dei conti, questo discorso potrebbe sembrare eccessivo se lo applichiamo a tutti quegli strumenti che permettono semplicemente la simultaneità virtuale della presenza dei soggetti, anche se sono in luoghi diversi. Ma cosa succederebbe se l’uso della tecnologia arrivasse a tal punto da sostituire integralmente i protagonisti del processo (avvocati, giudici, etc…)?

 

  1. Lo stato dell’arte in materia di AI

Innanzitutto, è opportuno, seppur in maniera approssimativa, delineare un contesto nel quale inserire la nostra riflessione.

Non si può prescindere, infatti, dalla nozione di “intelligenza artificiale”.

In merito, soccorre la definizione proposta dalla Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi[3] (2018), secondo la quale l’AI è l’“Insieme di metodi scientifici, teorie e tecniche finalizzate a riprodurre mediante le macchine le capacità cognitive degli esseri umani”[4].

È un concetto ampio e potenzialmente capace di abbracciare tante forme di intelligenza, le quali devono presentare lo stesso tratto comune. Invero, l’AI è funzionalizzata (o quantomeno lo sarà in futuro in maniera molto più stabile e sistematica) a rimpiazzare l’attività umana. Perciò, è qualsiasi tecnologia in grado di fare le cose al posto nostro[5].

A questo punto, bisogna capire che ruolo può avere l’intelligenza artificiale nell’ambito giuridico.

Va detto, in prima battuta, che è un fenomeno che sta diventando quasi globale e che interessa, dunque, diversi Stati (gli Stati Uniti hanno fatto da apripista)[6].

In via generale, l’uso di tali tecnologie riguarda la redazione e l’analisi di documenti; la ricerca sistematica di norme e pronunce all’interno di ampi database; l’amministrazione dello studio declinabile come gestione del personale, gestione conservativa e/o trasmissione di atti e documenti; l’amministrazione/gestione dei rapporti con i clienti; l’utilizzo di ChatBot (cioè di sistemi diretti a simulare conversazioni umane (scritte o parlate); l’automazione della traduzione di documenti legali che offre l’ulteriore vantaggio di contribuire ad abbattere le barriere linguistiche[7].

In particolare, negli Stati Uniti si è registrata una massiccia trasposizione delle prestazioni di servizi di consulenza legale su piattaforme telematiche. L’assistenza difensiva viene in tali casi offerta tramite dei portali di giustizia telematica, nei quali l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale si sta avviando ad essere la modalità principale di gestione della giustizia arbitrale e delle procedure di mediazione e di gestione alternativa delle controversie[8].

Prima facie, si possono intanto enucleare due ordini di problemi: la questione del trattamento dei dati e i possibili errori da parte dell’avvocato.

In effetti, occorre definire bene “dove” vanno a finire i dati delle parti processuali (come vengono trattati e conservati nelle varie piattaforme) per evitare che si possano concretizzare degli utilizzi distorti e al di fuori dei fini del giudizio. Inoltre, l’avvento di nuove tecnologie con nuove funzionalità potrebbe mettere in difficoltà il difensore che sarebbe più esposto a errori legati a un uso non corretto delle tecnologie stesse.

Profili che potenzialmente rappresentano delle frizioni con il dettato costituzionale dell’art. 24.

Eppure, nonostante le perplessità, nello scenario europeo, c’è chi non ha dubbi sul fatto che la professione forense sarà destinata a reinventarsi[9].

 

  1. Saremo difesi dagli avvocati robot?

Nella fase attuale va precisato che l’AI ha ancora un ruolo ancillare rispetto alle attività svolte normalmente da un avvocato. In effetti, abbiamo visto come l’intelligenza artificiale possa essere utile per sbrigare le mansioni più ripetitive della professione forense, come la ricerca delle leggi, lo studio della giurisprudenza e l’estrazione delle prove pertinenti. Attività che possono essere automatizzate.

Il punto dolente è quello di stabilire se l’AI possa sostituire in via integrale la figura dell’avvocato. Di certo, in un futuro relativamente prossimo le scienze tecnologiche avranno gli strumenti per poter creare un’intelligenza artificiale capace di farlo. Tuttavia, occorre valutare se il nostro ordinamento, soprattutto quello costituzionale, sia in grado di accettare un simile cambiamento.

Curioso il caso di GPT-4[10], che ha recentemente superato l’Universal Bar Exam, il test standard richiesto per l’abilitazione professionale negli Stati Uniti. È un dato che ci permette di riscontrare che un’intelligenza artificiale sia stata sufficientemente addestrata per sostenere e superare l’esame per diventare avvocato. Ma ciò non ci assicura che l’AI possa essere un brillante difensore[11].

Non va trascurato un aspetto importante: le maggiori innovazioni in questa materia provengono da Paesi, quali Stati Uniti, Inghilterra, etc… Stati appartenenti alla tradizione giuridica di common law e che, comunque, hanno un approccio diverso al diritto.

Nel nostro sistema si potrebbe immaginare una sostituzione del giudice se, tutt’al più, si volessero ridurre gli effetti negativi dell’essere umano, quali la possibilità di corruzione, di non essere totalmente imparziali e corretti, di incorrere in errori giudiziari[12].

Dunque, oggettivizzando i ruoli, si potrebbero azzerare i problemi, per così dire, etico-esistenziali.

È però un ragionamento che, secondo parte della dottrina, si scontra con alcune disposizioni costituzionali: art. 102 Cost. (l’esercizio della funzione giurisdizionale è affidato a magistrati istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario), art. 101, comma 1 Cost. (i giudici sono soggetti soltanto alla legge, e, dunque, il giudice non può essere vincolato dall’esito di procedure algoritmiche che si sostanziano in automatismi applicativi), art. 25 Cost (diritto al giudice naturale precostituito per legge- si intende il giudice-persona)[13].

Inoltre, la sostituzione del giudice con meccanismi automatizzati di soluzione delle controversie comprimerebbe il diritto di difesa delle parti (art. 24 Cost.) poiché imporrebbe l’ausilio di nuove tecniche di redazione degli atti processuali e nuove modalità di argomentazione per i difensori.

In più, l’uso dell’AI porterebbe a un avvilimento del rapporto che si dovrebbe instaurare tra avvocato e cliente. Un rapporto fiduciario che difficilmente si instaura con un qualcosa di immateriale, come l’intelligenza artificiale.

Si può discutere anche sull’estensione da attribuire all’AI nei vari rami del diritto. Potrebbe, in effetti, sostenersi la compatibilità di “un avvocato robot” in materie tecniche e settoriali  (pensiamo al diritto contabile, successorio, tributario, finanziario[14], etc.), ma il discorso si complica se andiamo a toccare delle materie molto delicate: prima fra tutte, il diritto penale.

Non solo. Si pensi al diritto di famiglia, al diritto sanitario, al diritto penitenziario. Branche del diritto che richiedono una certa capacità di relazione e una sensibilità maggiore.

Ancora, per quanto alcune mansioni possano risultare un automatismo, la funzione dell’avvocato non si riduce a mero esecutore del diritto. È un soggetto che deve essere capace di interpretare il diritto ai fini della difesa più efficace possibile.

Per non parlare dell’importanza del confronto dialettico tra gli avvocati delle due parti processuali, che verrebbe molto probabilmente annichilito da un surrogato artificiale.

 

  1. Il difficile rapporto tra l’uso di algoritmi e il diritto di difesa. Considerazioni conclusive

Il tema dell’intelligenza artificiale è sicuramente suggestivo e affascinante, però è innegabile che porta con sé delle preoccupazioni circa le ricadute che potrebbe avere sul pieno esercizio del diritto di difesa.

Infatti, uno dei problemi principali dell’uso di algoritmi o, in generale, di sistemi automatizzati all’interno del processo, è la loro mancanza di trasparenza che impedisce alle parti di comprendere il funzionamento e la logica delle decisioni prese. Di conseguenza, è limitata la loro capacità di difesa, in quanto non sono messe nella condizione di poter contestare il risultato algoritmico[15].

Una soluzione potrebbe essere quella di garantire il diritto di accesso all’algoritmo in modo da poter valutare la sua accuratezza e poterne contestare il risultato. Ma ciò può essere ostacolato dalla tutela della proprietà intellettuale[16].

Oltretutto, se si generalizzasse l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel processo, andando a sostituire il giudice con un algoritmo (come abbiamo visto in precedenza), non solo sarebbe incostituzionale, ma renderebbe inutile il ruolo dell’avvocato. In effetti, l’avvocato -inteso nel modo in cui lo conosciamo- avrebbe le mani legate dinanzi a una giustizia robotica. Questo perché non si comprende come sull’algoritmo, da considerare come un a-priori, potrebbero incidere le difese tecniche dell’avvocato (se le deduzioni dell’avvocato facessero mutare la decisione, si dovrebbe dire che l’algoritmo che regolava l’interpretazione della norma e la sussunzione ad essa della fattispecie era viziato ab origine). Allora, la funzione dell’avvocato sarebbe limitata al reperimento di un fatto nuovo, che possa incidere sul giudizio in corso o legittimare un appello, svuotando brutalmente la sua utilità a discapito delle parti processuali che rappresenta[17].

Altri profili problematici sono la tutela dell’obbligo di riservatezza che, di certo, verrebbe minacciata da sistemi virtuali per la conservazione e la trasmissione di informazioni e dati e la protezione dell’indipendenza degli avvocati. Infatti, la necessità di avvalersi di strumenti tecnologici, soprattutto in condizioni di mercato di monopolio o oligopolio, potrebbe generare situazioni in cui, ad esempio, i professionisti nel settore giuridico potrebbero trovarsi costretti ad accettare condizioni di utilizzo di tali strumenti che non offrono un’adeguata tutela ai propri clienti[18].

Da questo quadro generale, appena delineato, emerge come gli aspetti da valutare attentamente sono molteplici e complicati.

Il dialogo tra professione forense e intelligenza artificiale è una questione aperta e, sebbene ci sia entusiasmo riguardo alle frontiere inesplorate della tecnologia, è giusto rimanere cauti.

Soprattutto quando si parla di diritti costituzionali, bisogna soppesare tutti i possibili scenari.

 

 

[1]Art. 24: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

 

[2] I dispositivi elettronici, per esempio, sono stati fondamentali per lo svolgimento dei processi durante la pandemia da COVID-19. Per una panoramica veloce in merito ai decreti che sono stati emanati per fronteggiare l’emergenza, v. https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1213943.pdf?_1605356952981

[3] Per comprendere l’articolazione di questa Carta, v. https://rm.coe.int/carta-etica-europea-sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-nei-si/1680993348

[4] https://rm.coe.int/carta-etica-europea-sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-nei-si/1680993348 Glossario pag. 47.

[5] La sostituzione dell’attività umana con “le macchine” è il punto nevralgico del rapporto tra uomo e intelligenza artificiale. Per approfondire, v. Iole Pia Di Ciommo, “La prospettiva del controllo nell’era dell’Intelligenza Artificiale: alcune osservazioni sul modello Human In The Loop”, in Federalismi.it, 19/04/2023. In particolare, “Uno dei temi che oggi maggiormente interessa gli studiosi delle nuove tecnologie attiene all’elaborazione di una governance dell’Intelligenza Artificiale. Il termine «governance» sta ad indicare un metodo di analisi e comprensione delle dinamiche decisorie interne e sovranazionali ed è ormai invalso nel campo pubblicistico, sebbene difetti di una definizione univoca e condivisa. L’attenzione che la tematica suscita è in realtà connaturata all’esigenza –avvertita sin dai primi studi sull’informatica –di governare quelle nuove forme di potere che la postmodernità ci consegna ad un ritmo spaventoso, impedendo che queste prendano il sopravvento e segnino il definitivo trionfo di una deriva antiumanista. La necessità di regolamentare l’emersione dei nuovi domini digitali giustifica le riflessioni contenute nel presente   scritto, incentrate sulla valorizzazione delle possibilità del controllo umano nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Di fronte alla realtà aumentata che scaturisce dall’IA, la visione antropocentrica dominante sin dai tempi dell’Illuminismo sembra cedere il passo ad un dominio dispotico ed insindacabile, che mette a repentaglio l’autonomia dell’individuo ed incrina la tradizionale tassonomia delle libertà individuali (…)

[6] Come affermato da Mario Alberto Catarozzo, “Il 2024 è l’anno dell’Intelligenza Artificiale per il settore legale”, in Diritto e Giustizia, 12/01/2024. Nello specifico: “L’Avvocatura dovrà fare i conti con le nuove tecnologie, in particolare con l’Intelligenza Artificiale (AI), che stanno trasformando il settore legale, ma anche con i mutamenti del mercato del lavoro, la diminuzione delle vocazioni tra i giovani, le novità normative e i trend globali che stanno ridisegnando il ruolo degli avvocati in Italia e negli altri Paesi. Come sempre, gli Stati Uniti fanno da apripista, anche se la distanza temporale rispetto al passato si è notevolmente ridotta”.

[7] V. Maria Gabriella Saia, “L’intelligenza artificiale nel futuro della professione, pag. 21, 2022.

Il contributo è disponibile qui: https://associazionenazionaleforense.it/lintelligenza-artificiale-nel-futuro-della-professione/

[8] V. Maria Gabriella Saia, op. cit.

[9] V. G. Grimolizzi, “«Ecco come l’intelligenza artificiale cambierà il lavoro degli avvocati» Intervista a Richard Susskind, giurista esperto di Intelligenza artificiale e consigliere giudiziario di Re Carlo III”, su Il Dubbio, 1° luglio 2023. In particolare, “L’intelligenza artificiale rivoluzionerà il lavoro degli avvocati? È una minaccia o una alleata? (Domanda del giornalista)

Non ho dubbi sul fatto che l’intelligenza artificiale trasformerà il lavoro legale. Già in alcuni compiti ben precisi assegnati, come, ad esempio, riassumere, redigere e confrontare documenti, i sistemi di intelligenza artificiale stanno sostituendo gli avvocati più giovani. I sistemi di intelligenza artificiale diventeranno sempre più capaci. Dipende da quale angolo visuale si intende osservare il cambiamento di cui stiamo parlando. Può rappresentare una minaccia per gli avvocati che non sono disposti a cambiare. Ma vengono offerte anche grandi opportunità: gli avvocati possono essere coinvolti e, quindi, essere protagonisti nella costruzione dei sistemi che sostituiscono i vecchi modi di lavorare”.

[10] GPT-4 (Generative Pre-trained Transformer 4) è un modello linguistico di grandi dimensioni multimodale. È il modello di quarta generazione della serie GPT, creato da OpenAI, un laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale con sede a San Francisco.

[11] V. V. Colomba, “È ancora presto per gli avvocati robot, ma prepariamoci al cambiamento”, in https://www.agendadigitale.eu

[12] Cfr. C. Casonati, “Intelligenza artificiale e giustizia: potenzialità e rischi”, in DPCE online, 2020. In particolare, “Anche dal punto di vista della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma Cost.), una giustizia amministrata da macchine dotate di AI, che   potrebbero   lavorare   ventiquattr’ore   al   giorno, tutti i giorni, sarebbe evidentemente un grande vantaggio; come qualcuno potrebbe sostenere che il vero giudice naturale (art.  25), precostituito per legge, terzo e imparziale (art. 111 secondo comma), autonomo e indipendente (art. 104) sia, per antonomasia, quello artificiale, distante dalle pulsioni, dai condizionamenti e dalle debolezze umane e in grado di garantire un diritto calcolabile”.  https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1082/1038

[13] Cfr F. Donati, “Intelligenza artificiale e giustizia”, in Rivista AIC, 2/03/2020. Il contributo è disponibile qui: https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/1_2020_Donati.pdf

[14] Vi è un consistente utilizzo dell’intelligenza artificiale anche nell’ambito del diritto amministrativo. In merito, v. Ida Angela Nicotra e Veronica Varone, “L’algoritmo, intelligente, ma non troppo”, in Rivista AIC, 22/11/2019, https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2019_Nicotra_e_Varone.pdf

[15] Cfr. C. Casonato, “Intelligenza artificiale e giustizia: potenzialità e rischi”, 2020, in DPCE online. In merito, “Fra gli elementi giuridici che complicano la possibilità di considerare delegabile ad una macchina la funzione giudiziaria, può includersi il diritto alla difesa, costituzionalmente previsto a fronte della lesione di ogni diritto e interesse legittimo (art. 24 Cost.), oltre che quello al contraddittorio nel processo penale (art. 111.4). Da questo punto di vista, ci si è posti il dubbio sulla capacità, da parte della AI, di gestire la irriducibile peculiarità delle specifiche caratteristiche fattuali e di calibrare su di essi la decisione.  In particolare, si dubita della possibilità di «ricondurre agli schemi astratti della computazione algoritmica la straordinaria varietà dei fatti che il diritto è chiamato a considerare (in modo ragionevole e con proporzionalità), le emozioni, le speranze, il problema della sua irripetibile (e talvolta drammatica) essenzialità».  E, ad esempio, come permettere ad una macchina con AI di valutare il ruolo che la prova dell’attitudine caratteriale e psicologica può avere nel processo penale? Vista l’importanza che la programmazione del dispositivo di AI assume in vista del risultato finale, inoltre, si potrebbe ragionare se il diritto alla difesa in un processo con giudice algoritmico comporti quello, in capo a tutte le parti del processo, di partecipare (in contraddittorio?) alla predisposizione del codice sorgente, alla   scelta   delle   variabili su   cui   far   lavorare   il   dispositivo, alla programmazione in concreto delle reti neurali. Oppure, si potrebbe concedere alle parti di instaurare una dialettica che possa contribuire all’inserimento di input relativi alla giurisprudenza precedente o comparata, alla legislazione applicabile, agli elementi prevalenti dei fatti rilevanti, alla dottrina favorevole, e così via. In ambito penale, inoltre, ci si è chiesti come bilanciare l’asimmetria conoscitiva tra le parti del processo, di fronte ad una «prova algoritmica» che rischierebbe di assumere una apodittica attendibilità superiore rispetto a quelle umane”.

[16] Cfr. A. Mantegazza, “Intelligenza artificiale e giustizia: un nuovo mondo?”, 28/11/2023, in Iuris Hub

[17] Per approfondire, v. Massimo Luciani, “La decisione giudiziaria robotica”, in Rivista AIC, 30/09/2018. https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2018_Luciani.pdf

[18] In merito, v. Arianna De Conno, “Intelligenza Artificiale, la nuova frontiera delle professioni legali”, 8/09/2022, in Altalex, https://www.altalex.com/documents/news/2022/09/07/intelligenza-artificiale-nuova-frontiera-professioni-legali#p4

 

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