sabato, Aprile 20, 2024
Criminal & Compliance

Prime considerazioni circa il nuovo delitto ex art. 434-bis c.p.

1. Premessa 

Uno dei primi atti normativi dell’Esecutivo da poco insediatosi a seguito delle consultazioni elettorali del 25 settembre è stato l’emanazione del D.L. 31 ottobre 2022, n. 152 che ha, per quanto qui attiene, posto delle modifiche al c.d. ergastolo ostativo, all’entrata in vigore della riforma Cartabia e ha introdotto una nuova fattispecie delittuosa: l’art. 434-bis c.p., rubricata «Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica».

2. Natura ed analisi del nuovo delitto.

Il testo del novellato art. 434-bis c.p. recita: «L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. E’ sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione».

Il primo comma definisce la nozione di «invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica», intendendosi: «L’ invasione per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica».

Il secondo comma dell’art.5 dello stesso decreto sancisce che «All’articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente: «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale».

I beni tutelati sono indifferentemente l’ordine, l’incolumità o la salute pubblici; affinché la condotta possa essere penalmente rilevante il legislatore delegato ha previsto che questa debba essere posta in essere da più di cinquanta persone riunite.

Si tratta di un reato di pericolo che anticipa ulteriormente la soglia di intervento penale, perché definisce il raduno pericoloso quello «dal quale può derivare un pericolo»: si punisce, cioè, non la messa in pericolo, ma la possibilità, ovvero il pericolo di un pericolo.

È sufficiente, ai fini della punibilità, che si invada un terreno o un edificio allo scopo di organizzare quel raduno, cioè ci si rende punibili ancor prima di organizzarlo, per il solo fatto di invadere, con la finalità interiore di organizzare un raduno da cui potrà, forse, scaturire un pericolo, ossia una probabilità di offesa ad uno di quei beni.

Ad attenta analisi l’art.  434-bis c.p. prevede due condotte delittuose; l’organizzazione dell’evento e la partecipazione.

Nel primo caso la pena prevista è ricompresa tra un minimo di tre anni ed un massimo di sei anni, mentre nel secondo caso non viene precisata la cornice edittale. Per quanto attiene la prospettiva processuale penalista, la pena prevista per l’organizzazione consente l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche, l’applicazione delle misure cautelari personali, ivi compresa la custodia cautelare in carcere, e – dato l’inserimento del nuovo delitto nel titolo VI del libro II del c.p. – perfino l’arresto obbligatorio in flagranza.

Sempre sotto tale versante in caso di condanna, ma anche di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., verrà disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione. In tal senso, quindi, sarà possibile disporre la misura cautelare reale del sequestro finalizzato alla confisca dei summenzionati beni.

A questo si aggiunge, oltre alla pena della reclusione, anche la multa ricompresa tra un minimo di 1000 ed un massimo di 10.000 euro che aggrava l’afflittività della norma.

Di particolare interesse è, sempre per quanto attiene alla previsione inerente gli organizzatori, la cornice edittale, con particolare riferimento al minimo edittale. Nel nostro ordinamento, infatti, la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 c.p. è prevista per pene inferiori o uguali ai due anni. Orbene, non sarebbe così improbabile che la pena, a seguito di condanna in un procedimento penale instauratosi per tale delitto vada in esecuzione, con conseguente aggravio della macchina della giustizia ed in contrasto con la volontà deflattiva della riforma Cartabia.

Con riferimento invece alla semplice partecipazione alla invasione arbitraria finalizzata al raduno pericoloso, la norma prevede una diminuzione di pena non quantificata (e dunque, parrebbe, ex art. 65 c.p., da un giorno ad 1/3 della pena prevista per la condotta di promozione e costituzione); la cornice edittale è quindi ricompresa tra un minimo di due anni ed un massimo di 5 anni, 11 mesi e 29 giorni.

Infine, potranno essere applicate le misure di prevenzione, quale sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuali obblighi o divieti di soggiorno in determinati Comuni, al pari di quanto previsto per indiziati di reati di mafia, di terrorismo.

Circa l’elemento soggettivo, lo scopo di organizzare un raduno richiede il dolo specifico.

Alcuni commentatori[1] ritengono che il raduno, come oggetto di dolo specifico distinto dalla invasione, deve significare qualcosa di più: una sorta di appuntamento aperto a un numero indefinito di soggetti, come, tipicamente avviene nei rave party o nelle manifestazioni di piazza, o in qualsivoglia raduno, dove il tam-tam porta un flusso non predeterminabile di persone che si aggregano progressivamente aderendo all’invito degli organizzatori o al passa parola di altri partecipanti.

Sono già sorte alcune opinioni critiche[2]che hanno ritenuto che il testo legislativo fosse, nei suoi elementi costitutivi, troppo vago ed indeterminato potendosi creare un’estensione delle applicazioni di tale norma, con conseguenze pratiche alquanto nefaste. Si evidenzia che il vago termine di raduno riprende, qui, la terminologia impiegata dal codice fascista nell’art. 655 c.p., che puniva l’adunata sediziosa.

In effetti, nella prassi applicativa dell’art. 633 c.p. si era assistito, dal finire degli anni Sessanta, ad un’interpretazione sotto vari profili restrittiva, tendente a riconoscere in sostanza quali socialmente adeguate e, pertanto, non tipiche quelle condotte di occupazione che, se da un lato risultavano, in maniera più o meno tenue e temporanea, offensive del patrimonio immobiliare altrui, magari abbandonato, dall’altro costituivano aggregazioni collettive o riunioni di carattere ricreativo o politico-sociale meritevoli di tutela in quanto tali. Si realizzava, in tal modo, un bilanciamento, interno alla fattispecie e costituzionalmente orientato, tra gli interessi patrimoniali di chi subiva l’occupazione – talvolta tollerandola e/o avendo abbandonato l’immobile – e quello a riunirsi pacificamente e senz’armi – come recita l’art.17 Cost. – per finalità ricreative e/o di iniziativa e confronto socio-politici.

Inoltre, a ben vedere, la pretesa punitiva dello Stato e la tutela ai beni giuridici protetti sarebbe già fornita dall’art. 633 c.p.-  Tale reato è punibile a querela della persona offesa nella configurazione semplice con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 103,00 a 1.032,00 euro. Nella configurazione aggravata, che si realizza quando il fatto è commesso da più di cinque persone ovvero da persona palesemente armata, è perseguibile d’ufficio ed è punibile con la pena da 2 a 4 anni e della multa da 206,00 a 2.064,00 euro; se il fatto, poi, è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Al contrario, un’altra parte della dottrina[3] ha evidenziato che i rave party sono eventi di trattenimento, che rientrano in una disciplina particolare, ritenuta conforme alla Costituzione[4] e che nulla hanno in comune con il diritto di riunione di cui all’art. 17 Cost., in quanto propongono problemi di sicurezza e di tutela dell’incolumità individuale del tutto peculiari. Tale filone dottrinale precisa che l’art. 17, comma 3, Cost. afferma: «Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato avviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica».

I rave party, invece, nella maggior parte dei casi sono organizzati clandestinamente proprio allo scopo di evitare il controllo delle autorità in ordine alle condizioni di sicurezza e di incolumità pubblica in cui qualsiasi manifestazione, anche e soprattutto di trattenimento, deve svolgersi. In tal senso quindi tale parte della dottrina evidenzia che la celebrazione dei rave party comporta, in alcuni casi, la commissione di un numero indeterminato di reati, sul presupposto necessario del compimento del reato di invasione illecita di edifici o terreni altrui, che costituisce conditio sine qua non della stessa celebrazione dell’evento.

Inoltre, sempre secondo l’autore, sussisterebbero dei gravi rischi per la salute di non pochi partecipanti ai rave party in quanto la privazione del sonno per più giorni, la precarietà dell’alimentazione e l’assordante e ininterrotto suono della musica costituiscono altresì rischi per la salute, bene che lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare ai sensi dell’art. 32 Cost.-

L’art. 434-bis c.p. non sarebbe nemmeno connotato da indeterminatezza, così come evidenziato in precedenza da altra dottrina. La fattispecie, infatti, risulta composta da tre elementi essenziali: l’invasione arbitraria di terreni altrui pubblici o privati, che già costituisce reato ai sensi dell’art. 633 c.p., il numero delle persone che compiono l’invasione, che deve essere superiore a cinquanta e lo scopo di organizzare un raduno da cui possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

In tal senso quindi non si potrebbe ritenere che la fattispecie in esame sia caratterizzata da quel grado di indeterminatezza contrastante con il dettato costituzionale quando il suo primo elemento è costituito da un fatto di reato, è veramente incongruo.

Per tale seconda posizione dottrinale[5] quindi gli altri elementi qualificano a sufficienza tanto la gravità oggettiva dell’invasione, ben più intensa di quella già oggi punita all’art. 633, comma 2, c.p., in ragione del numero elevato degli invasori; quanto lo scopo, che denota una specifica offensività del fatto nei confronti di beni non più soltanto individuali, ma della collettività intera. L’invasione degli edifici o dei terreni, già di per sé penalmente antigiuridica, è, infatti, qualificata dall’offensività in termini di pericolo concreto nei confronti di beni della collettività.

3. Brevi note conclusive.

Il novellato art. 434-bis c.p. ha già dato adito, anche in chiave politica, a diverse interpretazioni da parte della dottrina circa i possibili effetti, nonché circa la sua aderenza ai principi costituzionali e dell’ordinamento.

In tal senso, quindi, sussistono già due interpretazioni circa la struttura della nuova fattispecie penale evidenziata, uno che la ritiene connotata da genericità, indeterminatezza e con un limite edittale di pena sproporzionato e l’altro che invece l’aderenza ai principi costituzionali.

Bisognerà ora attendere la legge di conversione che potrebbe apportare delle modifiche anche sostanziali a tale reato e una eventuale pronuncia della giurisprudenza di merito e di legittimità.

 

L’immagine è tratta da Pixabay

 

[1] C. Ruga Riva, La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i “rave party” (e molto altro), in Sist. Pen., 03.11.2022.

[2] A. Cavaliere, L’art.5 d.l. 31 ottobre 2022, n.162: tolleranza zero contro le “folle pericolose” degli invasori di terreni ed edifici, in Penale Diritto e Procedura, 02.11.2022

[3] M. Ronco, Rave party e risposta penale, in Centro Studi Rosario Livatino, 02.11.2022.

[4] Cort. cost., 27.03.1987, n. 77.

[5] M. Ronco, Op.cit.

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

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