martedì, Marzo 19, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. I, 9 novembre 2022, n. 42533 sulla sospensione condizionale della pena e le difficoltà economiche del condannato

La massima.

Ove risulti documentata una condizione di difficoltà economica che impedisce al condannato di fare fronte all’adempimento dell’obbligo risarcitorio e, dunque, sia accertata l’assoluta impossibilità di adempiere, ciò impedisce la revoca del beneficio, una volta constatata detta condizione dal giudice dell’esecuzione (Cass. Pen., Sez. I, 9.11.2022, n. 42533).

 

Il caso.

La pronuncia origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore della condannata contro il provvedimento emesso dal Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, ex art. 163 c.p., che era stata subordinata al risarcimento del danno, da corrispondere entro sessanta giorni dall’irrevocabilità della sentenza.

 

La sentenza.

Il gravame si basava sull’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 165 e 168 c.p., in quanto il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto esaminare le circostanze personali e di reddito documentate che comportavano l’assoluta impossibilità di adempiere.

Nell’esaminare il ricorso la Corte da atto dell’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali differenti.

Per un primo orientamento di legittimità, l’accertamento in merito alle condizioni economiche dell’imputato, quanto all’impossibilità di far fronte all’obbligo risarcitorio, è rimessa al giudice dell’esecuzione il quale, dunque, pacificamente ha il potere/dovere di svolgere la descritta verifica.

Un secondo invece ha ampliato gli oneri di verifica a carico del giudice della cognizione, affermando che questo è tenuto ad effettuare un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell’imputato, se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata.

La Corte ha quindi ritenuto che: «Deve essere, invero, riconosciuto un vero e proprio dovere in capo al giudice dell’esecuzione, quale che fosse la situazione economica e personale dell’imputato al momento della pronuncia della sentenza che ha concesso il beneficio, subordinandolo al pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno, di effettuare, ove l’impossibilità ad adempiere sia allegata dal condannato, gli opportuni accertamenti, essendo irrilevante l’eventuale errore compiuto in sede di cognizione, in caso di beneficio concesso nonostante l’allegazione di condizioni economiche e patrimoniali precarie».

Dato quindi che l’ordinanza impugnata non ha motivato nè sulle dedotte e comprovate condizioni economiche dell’obbligata, né sull’eventuale riferibilità dell’inadempimento ad un comportamento incolpevole, la Corte di cassazione ha annullato il provvedimento rinviandolo al giudice di prime cure per un nuovo giudizio.

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

Lascia un commento