lunedì, Dicembre 2, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. III, 21 settembre 2021, n. 34881 sulla prova del dolo nei reati tributari

La massima

In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5), può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta” (Cass. pen., sez. III, 21.09.21, n. 34881).

Il caso

La pronuncia trae origine dal ricorso per Cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Trento che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Rovereto con la quale l’imputato era stato condannato per violazione delle norme di cui all ‘art. 81 c.p. e all’art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, per aver omesso la dichiarazione IVA per gli anni 2011 e 2012.
I motivi del gravame concernevano violazione di legge relativamente al dolo specifico, la violazione di legge in quanto era già intervenuta una sentenza di condanna per il reato di bancarotta documentale, e la Corte di appello aveva escluso il rapporto di specialità tra le due fattispecie, in considerazione dei beni giuridici diversi tutelati dalle due norme e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

La motivazione

In via preliminare la Corte ritiene il ricorso presentato inammissibile per infondatezza dei motivi.
Per quanto attiene alla sussistenza dell’elemento soggettivo, il dolo specifico, il filone giurisprudenziale dominante stabilisce che:”In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5), può essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta” (Sez. 3 -, Sentenza n. 18936 del 19/01/2016 Ud. – dep. 06/05/2016 – Rv. 267022 – 01)”.
Poiché il superamento della soglia di punibilità è stato posto in essere per due anni dall’imputato, i Giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente e fondata la prova del dolo.
In merito all’assertiva violazione del principio del ne bis in idem con riferimento al reato di bancarotta, la Corte ritiene che non sussista alcuna concreta lesione di tale principio.
Difatti, ance sotto questo profilo, l’orientamento maggioritario ritiene che: “Non sussiste la violazione del principio del “ne bis in idem” (art. 649 c.p.p.), qualora alla condanna per illecito tributario (nella specie per occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10) faccia seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, stante la diversità delle suddette fattispecie incriminatrici, richiedendo quella penal-tributaria la impossibilità di ricostruire l’ammontare dei redditi o il volume degli affari, intesa come impossibilità di accertare il risultato economico di quelle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta; diversamente, l’azione fraudolenta sottesa dalla L. Fall., art. 216, n. 2, si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi creditori, rapportato all’intero corredo documentale, risultando irrilevante l’obbligo normativo della relativa tenuta, ben potendosi apprezzare la lesione anche dalla sottrazione di scritture meramente facoltative. Inoltre, nell’ipotesi fallimentare la volontà del soggetto agente si concreta nella specifica volontà di procurare a sé o ad altro ingiusto profitto o, alternativamente di recare pregiudizio ai creditori, finalità non presente nella fattispecie fiscale”.
Non può essere ritenuto fondato infine nemmeno il motivo di gravame inerente l’art.81 c.p., in quanto la valutazione del medesimo disegno criminoso è una questione di merito, sindacabile solamente qualora la motivazione risulti assente o manifestamente illogica o contraddittoria.
Sulla base di tale ragionamento la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

La sentenza è qui disponibile Cass. pen., sez. III, 21.09.21, n. 34881

Francesco Martin

Dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia. Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (Dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studi in materia giuridica. Dal 30 ottobre 2017 ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia. Da gennaio a luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di assistente volontario presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia (coordinatore Dott. F. Fiorentin) dove approfondisce le tematiche legate all'esecuzione della pena e alla vita dei detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia e dal 9 novembre 2020 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia. Da gennaio a settembre 2021 ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio BM&A - sede di Treviso e da settembre 2021 è associate dell'area penale presso MDA Studio Legale e Tributario - sede di Venezia. Da gennaio 2022 è Cultore di materia di diritto penale 1 e 2 presso l'Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. Enrico Amati). Nel luglio 2022 è risultato vincitore della borsa di ricerca senior (IUS/16 Diritto processuale penale), presso l'Università degli Studi di Udine, nell'ambito del progetto UNI4JUSTICE. Nel dicembre 2023 ha frequentato il corso "Sostenibilità e modelli 231. Il ruolo dell'organismo di vigilanza" - SDA Bocconi. È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, e socio A.I.G.A. - sede di Venezia.

Lascia un commento