La massima
“È valida la nomina del difensore di fiducia desumibile da comportamenti concludenti e inequivoci da cui possa desumersi la designazione del difensore e il conferimento del mandato fiduciario” (Cass.pen., sez. V, 02.09.2021, n. 32754).
Il caso
La pronuncia trae origine dal ricorso presentato dal difensore dell’imputato contro l’ordinanza della Corte d’appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, che aveva dichiarato de plano l’inammissibilità dell’appello, proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale di Taranto.
L’inammissibilità si fondava sul fatto che l’atto di impugnazione risultava sottoscritto solamente da uno dei difensori che dagli atti non risultava in nomina; la Corte distrettuale aveva quindi ritenuto non rispettate le formalità di cui all’art. 96 c.p.p., e, in ogni caso, aveva specificato che non si potevano ritenere sussistenti elementi inequivoci dai quali la designazione potesse desumersi per facta concludentia, poiché non era stato rinvenuto in atti nessun dato da cui desumere la volontà dell’imputato di farsi assistere da entrambi i professionisti. I motivi di gravame concernevano la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) e, nonché la violazione della lett. e) della medesima disposizione.
La motivazione
In via preliminare la Corte di Cassazione evidenzia i due orientamenti che si contrappongono in merito alla nomina del difensore di fiducia.
Per il primo tale atto necessita di formalismi insuperabili in quanto stabiliti dal legislatore, mentre per quanto attiene il secondo la Corte rileva che: “è valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta conciudentia in quanto le disposizioni di cui all’art. 96 c.p.p., commi 2 e 3, pur individuando forme e modalità necessarie per la nomina del difensore di fiducia, non hanno natura inderogabile, bensì tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di un’interpretazione ampia ed elastica in bonam partem e non escludono la rilevanza di comportamenti concludenti inequivocabilmente finalizzati ad accreditare il difensore verso l’autorità procedente. (…) Il termine “dichiarazione” contenuto nell’art. 96 c.p.p., deve quindi essere inteso, alla luce del principio del favor defensionis, che ispira la disciplina del processo penale, quale “manifestazione di volontà, che può essere espressa o tacita” (così, in motivazione, Sez 3, n. 17056 del 26/1/2006, Chirico, Rv. 234188) e che non necessita di formule sacramentali”.
I giudici di legittimità hanno, aderendo al secondo orientamento ora maggioritario, ritenuto valida la nomina effettuata dall’imputato e conseguentemente privo di vizi l’atto sottoscritto unicamente dal difensore che, all’origine, non risultava dagli atti in nomina.
La Corte di Cassazione ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto.
Il testo della pronuncia è disponibile al seguente link: Cass.pen., sez. V, 02.09.2021, n. 32754
Nato a Treviso, dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia.
Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studio.
Ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia; ha inoltre effettuato un tirocinio di sei mesi presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia in qualità di assistente volontario.
Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia ed è attualmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Da gennaio a settembre 2021 ha esercitato la professione di avvocato presso lo studio legale associato BM&A; attualmente è associate dell’area penale e tributaria presso lo studio legale MDA di Venezia.
Da gennaio 2022 è Cultore di materia di Diritto Penale 1 e 2 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. E. Amati).
È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” e membro della Commissione per la formazione e la promozione dei giovani avvocati; è altresì socio AIGA – sede di Venezia e di AITRA giovani.
Email di contatto: francescomartin.fm@gmail.com