La massima.
“La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica anche nel caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare qualora il padre non versi integralmente l’assegno di mantenimento” (Cass. Pen., sez. VI, 12.01.21, n. 893).
Il caso.
La pronuncia origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo la quale aveva confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva condannato l’imputato in ordine al reato di cui all’art. 570 bis c.p..
Il gravame si fondava, per quanto al primo motivo sulla violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’applicazione degli artt. 1, 5, 47 e 570 bis c.p., il secondo concerneva la violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., infine con il terzo motivo si denunciava il vizio di motivazione in relazione al risarcimento del danno liquidato alla parte civile costituita.
La motivazione.
La Corte di Cassazione, ritorna a pronunciarsi sulla configurabilità della circostanza della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p…
La Corte afferma che i giudici di appello si sono limitati in maniera apodittica, in assenza di reale motivazione, ad opporre il carattere abituale della condotta contestata, omettendo di procedere al necessario approfondimento valutativo imposto dalla peculiarità della fattispecie. In particolare non era stata adeguatamente valorizzata la limitata durata dell’arco temporale in cui si è manifestato l’inadempimento, la prova positiva dell’avvenuto assolvimento all’obbligazione, la prestazione in forma diretta del sostegno economico in favore dei minori nei periodi in cui si erano trasferiti presso l’abitazione dell’imputato e il soddisfacimento in quei periodi di tutte le esigenze di minori la cui incidenza sulla ripartizione delle spese straordinaria è rimasta di fatto non verificata. Tali indici, pur non sindacabili e rivalutabili in sede di legittimità, sono idonei per poter applicare – a pare dei giudici di legittimità – la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p..
La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata e rinviato, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Nato a Treviso, dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia.
Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studio.
Ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia; ha inoltre effettuato un tirocinio di sei mesi presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia in qualità di assistente volontario.
Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia ed è attualmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Da gennaio a settembre 2021 ha esercitato la professione di avvocato presso lo studio legale associato BM&A; attualmente è associate dell’area penale e tributaria presso lo studio legale MDA di Venezia.
Da gennaio 2022 è Cultore di materia di Diritto Penale 1 e 2 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. E. Amati).
È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” e membro della Commissione per la formazione e la promozione dei giovani avvocati; è altresì socio AIGA – sede di Venezia e di AITRA giovani.
Email di contatto: francescomartin.fm@gmail.com