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Compensatio lucri cum damno: i nuovi principi fissati dalle Sezioni Unite

 

Compensatio lucri cum damno: da tempo si erano affermati orientamenti giurisprudenziali contrapposti in ordine ai casi ed alle modalità di operatività della stessa.

Con quattro separate pronunce pubblicate il 22 maggio scorso, la Suprema Corte è intervenuta al fine di dirimere il contrasto con l’enunciazione dei principi di diritto da applicare.

La compensatio è uno strumento utilizzato dal giudice per la stima e liquidazione del danno. Pur in assenza un’espressa norma regolatrice lo strumento in parola è riconosciuto nel nostro ordinamento ed è volto ad evitare che un evento lesivo possa apportare al danneggiato un vantaggio economico che vada oltre il risarcimento del danno subito.

Secondo il predetto istituto, pertanto, nel processo di quantificazione del risarcimento (dovuto a seguito della produzione del damno) devono essere valutati gli eventuali vantaggi (lucri), che l’evento lesivo può eventualmente aver prodotto o produrre, e verificare se sia necessario scorporare gli stessi (compensatio) al fine di evitare un ingiusto arricchimento del soggetto leso.

Il principio generale, sul quale si innesta la dinamica risarcitoria derivante dalla responsabilità civile, è che il danneggiato deve essere risarcito fino al punto di ottenere la reintegrazione dello stato antecedente al verificarsi del danno, includendo l’art. 1223 c.c. oltre alla perdita anche il mancato guadagno che ne siano immediata e diretta conseguenza[1].

Proprio sulla scorta di tale norma si è ritenuto che, nella determinazione del risarcimento, deve essere computato in compensazione l’eventuale vantaggio prodotto dal danno stesso, denominato beneficio collaterale.

Le ipotesi di vantaggio che possono scaturire da un evento lesivo sono svariate: si ricordano, a titolo esemplificativo, l’incasso di un indennizzo assicurativo o l’attribuzione di un’indennità/prestazione pensionistica.

I contrasti giurisprudenziali

Come anticipato, negli anni sul tema si sono avvicendati orientamenti contrastanti della Corte di Legittimità in svariate fattispecie concrete.

Esclusi i casi in cui vi sia un unico soggetto tenuto a risarcire il danno e a corrispondere un’ulteriore indennità dove lo strumento della compensatio è ed è sempre stato ritenuto operante[2], negli altri casi il meccanismo è stato spesso oggetto di disapplicazione.

Un orientamento, rimasto prevalente per lungo tempo, ammetteva il cumulo del risarcimento con il cosiddetto beneficio collaterale (escludendo pertanto la compensatio), in virtù della considerazione che l’evento dannoso è una mera condizione affinché sia attribuito l’ulteriore beneficio, che in realtà trova il proprio titolo giustificativo in una diversa fonte che può essere contrattuale o normativa.

Si affermava al riguardo che “la compensatio è operante solo quando il pregiudizio e l’incremento discendano entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto, sicché se ad alleviare le conseguenze dannose subentra un beneficio che trae origine da un titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito generatore del danno, di tale beneficio non può tenersi conto nella liquidazione del danno, profilandosi in tale caso un rapporto di mera occasionalità che non può giustificare alcun diffalco”.[3]

Secondo la contrapposta corrente, tale impostazione avrebbe reso di fatto mai utilizzabile lo strumento della compensatio, in quanto, difficilmente, posta risarcitoria e lucro hanno origine dallo stesso titolo.

In base a tale orientamento “ai fini dell’operatività della compensatio, lucro e danno non vanno concepiti come un credito ed un debito autonomi per genesi e contenuto[…]”, ma occorre verificare se il vantaggio ottenuto “sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ai sensi proprio dell’art. 1223 c.c.[4]”.

Viene pertanto riconosciuta la detraibilità del lucro, riaffermando il cd principio di indifferenza: “il risarcimento non deve impoverire il danneggiato, ma neppure arricchirlo, sicché non si può creare in favore di quest’ultimo una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall’illecito”.

Le ordinanze di rimessione

Sottoposti alcuni casi alla III sez. della Corte di Cassazione ,che avevano ad oggetto la statuizione in ordine all’operatività della compensatio in quattro differenti fattispecie – 1) risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e pensione di reversibilità; 2) risarcimento danni da illecito e indennizzo assicurativo; 3) risarcimento del danno prodotto da sinistro stradale e rendita di inabilità permanente erogata dall’INAIL e 4) risarcimento del danno alla salute da esercizio della professione medica ed indennità di accompagnamento erogata dall’INPS -, ha rilevato la necessità di rimettere le questioni al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto esistente.

In tutte le ordinanze di rimessione la Sezione III ha espresso di propendere per l’applicazione del diffalco, ribadendo la necessità di applicare il principio di indifferenza, con l’affermazione che “il cumulo dei benefici, rispettivamente di carattere indennitario e risarcitorio, determinerebbe nei fatti una locupletazione del danneggiato, strutturalmente incompatibile con la natura meramente reintegratoria della responsabilità civile”, indicando altresì che, ai fini dell’esclusione del cumulo, basta verificare che il vantaggio sia conseguenza dell’illecito, utilizzando all’uopo “la stessa regola di causalità utilizzata per accertare se il danno sia conseguenza dell’illecito[5]. Ciò anche al fine di non favorire un’interpretazione asimmetrica dell’art. 1223 c.c., in quanto se il risarcimento si determina in relazione all’illecito, anche l’accertamento del beneficio deve avere il medesimo riferimento.

Le decisioni delle Sezioni Unite

Il Supremo Collegio, investito delle quattro fattispecie, ha fissato con quattro differenti pronunce altrettanti principi di diritto, statuendo preliminarmente che non è possibile fissare un criterio unico applicabile in generale, essendo suo compito enunciare sì “la soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica” ma “pur sempre riferibili alle specificità del singolo caso”.

Ciò premettendo, le Sezioni Unite, analizzando la dottrina europea prevalente[6], dettano in ogni caso delle linee guida comuni, fissando quali premesse fondamentali, al fine di affermare l’operatività della compensatio, la necessità di individuare la funzione del beneficio collaterale e di procedere per classi di casi per la selezione delle fattispecie in cui ammettere o negare il diffalco.

Viene preminentemente evidenziato in ogni pronuncia che non sia possibile procedere in modo asettico al mero bilancio tra danno e beneficio ricevuto, riducendo il tutto ad una semplice operazione contabile, ma è necessario effettuare una specifica indagine “sulla ragione giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato”.

Viene pertanto non condivisa la teoria del nesso causale tra fatto, danno e vantaggio, proposto dai giudici remittenti; il predetto nesso viene comunque utilizzato dalle Sez. Unite ma come strumento di distinzione dei vantaggi cumulabili o non cumulabili.

La Corte statuisce, infatti al riguardo, che ai fini dell’individuazione del vantaggio computabile è necessario accertare che il vantaggio medesimo “sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito: sicché in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato”. Vi deve essere pertanto “un collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria”.

Rileva, inoltre, il Collegio l’importanza dell’accertamento dell’esistenza nell’ordinamento di meccanismi di surroga o rivalsa. Tali strumenti consentono, infatti, da un lato di stabilire quale sia l’incidenza effettiva del risarcimento e dall’altro di evitare che il soggetto danneggiante, autore dell’illecito, possa lui acquisire un vantaggio, vedendosi alleggerire la propria posizione debitoria, con il riconoscimento del diffalco della posta patrimoniale erogata al soggetto leso da parte di un soggetto terzo (assicuratore – ente –etc).

Queste le linee comuni a tutte le decisioni in esame; vediamo di seguito le singole fattispecie che sono state oggetto di analisi da parte delle Sezioni Unite.

1.Cumulabilità del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli con la pensione di reversibilità[7]

Si pone il quesito dell’operatività della compensatio tra risarcimento del danno da morte del coniuge e pensione di reversibilità. I giudici di merito, sia in primo grado che in appello, avevano ritenuto inesistente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale proprio in virtù del conseguimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità, e comunque ritenevano in ogni caso operante la compensazione tra la predetta prestazione pensionistica ed il risarcimento.

Il Collegio investito della decisione, richiamando la necessità di individuare la funzione propria dello specifico beneficio collaterale – nel caso di specie la pensione di reversibilità – rileva che la predetta pensione “non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo”. La pensione, infatti, osservano gli Ermellini, è la contropartita che l’ordinamento promette al lavoratore che, sacrificando parte della sua retribuzione, ha contribuito alla costituzione della sua posizione previdenziale.

Del resto, si osserva, la pensione di reversibilità discende dal “fatto-decesso”, ma è irrilevante la causa che lo abbia provocato, sia esso evento naturale o azione dell’uomo. Ciò che occorre valorizzare è che l’incremento patrimoniale corrispondente alla reversibilità si ricollega al sacrificio economico del lavoratore, e non può considerarsi un vero e proprio lucro.

Pertanto le Sezioni Unite fissano il principio della non detraibilità della pensione di reversibilità riconosciuta dell’INPS al familiare superstite dal risarcimento del danno dovuto al predetto familiare per la morte del congiunto causata dall’illecito altrui.

  1. Cumulabilità del risarcimento danni da illecito con l’indennizzo assicurativo[8]

Il caso in esame, scaturente dalla tragedia della strage di Ustica, ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale formulata dalla Aerolinee Itavia SpA, specificatamente per la perdita dell’aeromobile coinvolto, e relativamente al quale la medesima compagnia aveva già incassato un indennizzo erogato dalla propria assicurazione.

La questione sottoposta alle Sezioni Unite è inerente alla cumulabilità o meno del risarcimento dovuto a seguito dell’evento dannoso con l’indennizzo percepito per titolo diverso (fonte contrattuale – il contratto di assicurazione).

Nell’analisi della fattispecie emerge il ragionamento della Corte in base al quale “nell’assicurazione contro i danni, l’indennità assicurativa è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso: esso soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito”.

Ciò premesso, il danneggiato in tali circostanze in realtà è titolare di due diritti (al risarcimento ed all’indennizzo), che hanno fonti e titoli distinti, ma devono ritenersi concorrenti, in quanto entrambi mirano ad un unico fine: la reintegrazione del patrimonio del danneggiato a seguito della verificazione del sinistro.

Pertanto il Collegio in tal caso ritiene operante la compensatio.

Del resto si rinviene nell’ordinamento anche il sopra menzionato meccanismo di surroga. Ai sensi dell’art. 1916 c.c. infatti l’assicuratore, che eroga la prestazione in favore del soggetto danneggiato, è surrogato nel diritto dell’assicurato verso l’autore del danno, fino alla concorrenza dell’ammontare corrisposto.

Si instaura pertanto una relazione diretta tra assicuratore e terzo responsabile. Si afferma al riguardo che “la surrogazione mentre consente all’assicuratore di recuperare aliunde quanto pagato all’assicurato-danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di indennità assicurativa con quella ancora dovuta dal terzo responsabile a titolo di risarcimento e di conseguire due volte la riparazione del pregiudizio subito”.

La Corte chiarisce altresì, risolvendo un ulteriore contrasto giurisprudenziale, che nessuna rilevanza assume ai fini dell’operatività della compensatio la circostanza che l’assicuratore abbia effettivamente esercitato il suo diritto. Tale diritto secondo il dato normativo sorge istantaneamente in capo al soggetto nel momento in cui corrisponde l’indennità assicurativa.

Il meccanismo pertanto impedisce al danneggiato di esigere il pagamento anche dal terzo responsabile, in quanto ha perso, per l’importo percepito dall’assicuratore, ogni tipo di pretesa.

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite è il seguente: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto.”

  1. Cumulabilità del risarcimento del danno prodotto da sinistro stradale e rendita erogata dall’INAIL[9]

Il caso ha ad oggetto un sinistro provocato dalla circolazione dei veicoli in cui resta danneggiato un soggetto che stava raggiungendo il proprio lavoro (configurandosi pertanto altresì un infortunio in itinere).

In tali fattispecie è noto che intervenga a coprire parte del danno l’INAIL, con l’erogazione in favore del soggetto leso, nella fattispecie concreta, di una rendita per inabilità permanente.

Ai fini della decisione, il ragionamento seguito dai giudici è molto simile a quello esaminato in precedenza.

Anche in questo caso l’erogazione effettuata dall’istituto è una prestazione economica, a contenuto indennitario, che trova la sua fonte nella legge, ed è versata con una specifica funzione: “la copertura del pregiudizio occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro”.

Spesso accade che la rendita corrisposta non copra l’intero danno civilistico, ma la parte coperta dalla predetta erogazione deve essere decurtata dal risarcimento complessivo dovuto dall’autore dell’illecito.

La Corte ribadisce che anche per tali fattispecie sussista un meccanismo di salvaguardia, volto ad eliminare la producibilità di un vantaggio in capo al soggetto danneggiante.

Oltre all’art. 1916 c.c., che per espressa previsione riconosce il diritto di surroga anche agli enti esercenti le assicurazioni sociali, anche l’art. 142 del Codice delle Assicurazioni prevede uno strumento di rivalsa.

La norma in parola riconosce all’ente gestore dell’assicurazione sociale il diritto di ottenere, direttamente dall’impresa di assicurazione, il rimborso delle prestazioni erogate in favore del danneggiato in ossequio delle norme regolatrici. In più, il secondo comma del medesimo art. 142, prevede un particolare interpello del danneggiato, il quale deve fornire una dichiarazione espressa con cui attestare di non aver diritto a percepire alcuna prestazione ad opera di assicurazioni sociali obbligatorie.

Anche in questo caso, quindi, la Corte di Legittimità afferma che “l’importo della rendita di inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’importo dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito.”

  1. Cumulabilità del risarcimento del danno alla salute da esercizio della professione medica con l’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS[10]

Il contenzioso sorge per il risarcimento del danno provocato ad un neonato che ha riportato gravissimi postumi permanenti consistenti in tetra paresi, a seguito di prolungata ipossia cerebrale causata dalla non tempestiva esecuzione del parto cesareo.

Il quesito formulato ha ad oggetto la possibilità di operare il diffalco dall’ammontare del danno subito, nella specifica voce “spese da sostenere per tutta la vita per l’assistenza personale”, della indennità di accompagnamento erogata dall’INPS.

Anche in questo caso le Sezioni Unite vanno ad indagare sulla funzione del beneficio collaterale (i.e. accompagnamento), e nell’analizzare la fonte normativa[11] individuano la finalità solidaristica ed assistenziale: “con l’erogazione di quell’indennità a chi si trova in stato di bisogno, lo Stato corrisponde ad un interesse di tutta la collettività, garantendo l’esistenza delle condizioni necessarie all’effettivo godimento dei diritti fondamentali e realizzando la tutela della persona umana in situazioni di difficoltà.”

Anche in questo caso le deduzioni del Collegio portano ad ammettere la compensatio.

Ricorrono del resto i presupposti richiesti: la medesima finalità del risarcimento e della prestazione collaterale e il meccanismo di riequilibrio.

In ordine al primo requisito gli Ermellini affermano che l’indennità di accompagnamento è funzionalmente “diretta a fronteggiare e a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito: la necessità di retribuire un collaboratore o assistente per le necessità della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto”.

Il secondo requisito è soddisfatto dall’art. 41 della legge n. 183/2010, in forza del quale si riconosce un diritto proprio dell’ente che eroga la prestazione a recuperare l’intero importo versato dal responsabile civile e dalla compagnia di assicurazioni.

Quattro decisioni separate che portano, pertanto, a riconoscere l’operatività della compensatio lucri cum damno nelle ipotesi in cui il beneficio collaterale discenda dall’evento dannoso ed abbia la stessa funzione di reintegra del danno e vi sia la possibilità per il soggetto terzo estraneo all’evento di recuperare gli esborsi sostenuti nei confronti del soggetto danneggiato.

[1] Art. 1223 – Risarcimento del danno – Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

[2]La compensatio opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa senza duplicazioni” Cass. Civ. Sez. Unite 12564/2018, n. 584/2008 – ed in materia amministrativa Consiglio di Stato n.1/2018)

[3] Cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. III, n. 4475/1993, n. 11440/1997, n. 15822/2005, n. 21897/2009, n. 20584/2014.

[4] Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, n. 13233/2014,  n. 13537/2014.

[5] Cass. Civ., sez. III, ordinanze n. 15534, n. 15535, n. 15536 e n. 15537 del 22.06.2017.

[6] Principles of European Tort Law, art. 10:103; Draft Common Frame of reference art. 6:103.

[7] Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 12564/2018

[8] Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 12565/2018

[9] Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 12566/2018

[10] Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 12567/2018

[11] Legge n. 18/1980

Avv. Paola Minopoli

Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative. Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell'ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense. Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani. Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali. Email: paola.minopoli@iusinitinere.it

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