sabato, Luglio 27, 2024
Uncategorized

Concorsi Pubblici: è possibile imporre la residenza nel Comune come requisito?

Confermando ancora una volta l’orientamento maggioritario, con la sentenza n° 891/2017, la SEZ.I del TAR Toscana ha annullato il bando del Comune di Palazzuolo sul Senio con cui si indiceva “una selezione per la formazione di una graduatoria relativa allo svolgimento di lavoro occasionale a supporto della biblioteca comunale”, e la relativa graduatoria finale, dichiarandone l’illegittimità, poiché poneva come requisito di partecipazione il possesso, già alla data di pubblicazione del bando, della residenza nel Comune.

L’interessata, congiuntamente alla presentazione della domanda di ammissione, ha dichiarato di non risiedere nel Comune di Palazzuolo sul Senio, provocando così la sua esclusione dal colloquio.

A seguito di ciò ha presentato ricorso presso il TAR Toscana, lamentando la violazione dell’Art 39 del Trattato UE, degli Artt. 3, 16 e 97 della Costituzione e dell’Art. 35 del D.lgs. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego) nonché dei principi generali in materia: eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, omessa istruttoria e difetto di motivazione.

Nell’affrontare la questione il Consiglio, in primis, ha richiamato l’art 51 c. 1 della Costituzione , secondo il quale  “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza , secondo i requisiti stabiliti dalla legge” e successivamente l’art 117 c. 1 Cost. che impone, nell’esercizio della potestà legislativa, il rispetto degli obblighi e dei principi fondamentali derivanti dal diritto comunitario: tra questi vi è il principio della libera circolazione dei lavoratori (Art 39 Trattato UE). In particolare vengono richiamate numerose pronunce della Corte Costituzionale in materia (sent. n. 158 del 1969, n. 86 del 1963, n. 13 del 1961, n. 15 del 1960, secondo la ricostruzione effettuata dall’ordinanza n. 33 del 1988) dalle quali si evince che “l’accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”.

Risulta dunque irrazionale ed incompatibile con il fine di una migliore organizzazione la prevalenza di “situazioni estrinseche di residenza su situazioni intrinseche di merito” in quanto, una siffatta situazione si concreterebbe nella concessione di “un aprioristico titolo preferenziale ai soli residenti in territorio regionale” (Corte Costituzionale sent 158/1969).

Trattamenti differenziati fra i concorrenti sono ammissibili nel momento in cui questi corrispondano a situazioni oggettive “di idonea organizzazione di servizi”; vengono così ricondotte ad una valutazione di illegittimità le norme che attribuiscono all’elemento residenza un valore condizionante “tale da conferire ad esso la priorità su ogni altra valutazione comparativa di merito”.

Dal punto di vista comunitario l’Art. 39 del Trattato dell’Unione assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità Europea, intesa come abolizione di qualsiasi discriminazione tra i lavoratori degli Stati membri sia per ciò che concerne le condizioni di lavoro, sia come diritto di spostarsi liberamente a scopi lavorativi nel territorio degli Stati membri, prendendovi dimora per svolgere un’attività lavorativa.

Infine, nell’ambito della normativa nazionale, l’art 35 c. 5 ter del D.lgs. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego) statuisce che “il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”.

Senonché, dagli atti oggetto di scrutinio da parte del Collegio, non emerge alcun nesso strumentale tale da giustificare la rilevanza attribuita alla residenza per la partecipazione alla procedura, risultando così inapplicabile il succitato articolo.

Pertanto, sulla scia di un’interpretazione costituzionalmente orientata, risulta inammissibile qualificare il requisito della residenza presso il Comune promotore del concorso come “aprioristica condizione di partecipazione alla procedura concorsuale” (TAR Sicilia, Palermo, III, 31.5.2011, n. 1010).

Viceversa sarebbe stato (è) ammissibile porre tale elemento come obbligo da assolvere in caso di assunzione ad esito della procedura concorsuale.

 

Federica Gatta

Giovane professionista specializzata in diritto amministrativo formatasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Conseguito il titolo di Dottoressa Magistrale in Giurisprudenza a 23 anni il 18/10/2018 con un lavoro di tesi svolto con la guida del Professor Fiorenzo Liguori, sviluppando un elaborato sul Decreto Minniti (D.l. n. 14/2017) intitolato "Il potere di ordinanza delle autorità locali e la sicurezza urbana" , ha iniziato a collaborare con il Dipartimento di Diritto Amministrativo della rivista giuridica “Ius in Itinere” di cui, ad oggi, è anche Vicedirettrice. Dopo una proficua pratica forense presso lo Studio Legale Parisi Specializzato in Diritto Amministrativo e lo Studio Legale Lavorgna affiancata, parallelamente, al tirocinio presso il Consiglio di Stato dapprima presso la Sez. I con il Consigliere Luciana Lamorgese e poi presso la Sez. IV con il Consigliere Silvia Martino, all'età di 26 anni ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, esercitando poi la professione da appartenente al COA Napoli. Da ultimo ha conseguito il Master Interuniversitario di secondo livello in Diritto Amministrativo – MIDA presso l’Università Luiss Carlo Guidi di Roma, conclusosi a Marzo 2023 con un elaborato intitolato “La revisione dei prezzi nei contratti pubblici: l’oscillazione tra norma imperativa ed istituto discrezionale”. Membro della GFE ha preso parte alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, Guida Editore; inoltre ha altresì collaborato con il Comitato di inchiesta “Le voci di dentro” del Comune di Napoli su Napoli Est. Da ultimo ha coordinato l'agenda della campagna elettorale per le elezioni suppletive al Senato per Napoli di febbraio 2020 con "Napoli con Ruotolo", per il candidato Sandro Ruotolo. federica.gatta@iusinitinere.it - gattafederica@libero.it

Lascia un commento