lunedì, Dicembre 2, 2024
Labourdì

Il controllo ad opera del datore di lavoro, tra Amazon e Jobs Act

Ndr:Il presente elaborato rappresenta il primo di due articoli che analizzano la materia del controllo datoriale sul lavoratore. Il prossimo articolo si focalizzerà sulla disciplina post 2014 e farà un raffronto con la normativa delle grandi potenze economiche ed industriali.

L’1 febbraio 2018 una notizia interessante il colosso statunitense del commercio elettronico Amazon ha suscitato il clamore dell’opinione pubblica: la circostanza incriminata ha riguardato la dichiarazione di validità del brevetto, depositato dall’impresa nel 2016, avente ad oggetto un dispositivo elettronico a braccio finalizzato a guidare il dipendente nel rinvenimento e la consegna della giusta merce sugli scaffali.

Si discute di un apparecchio a triangolazione sensoriale: in sostanza, il braccialetto si connetterebbe a sensori posti sugli scaffali, che segnalerebbero se il lavoratore sta ritirando il prodotto esatto dalla mensola(eventualmente tramite una vibrazione); il braccialetto servirebbe a calcolare la posizione della mano in relazione allo scaffale, evitando errori nella consegna e dispendio di tempo[1].

Le preoccupazioni del mondo politico e sindacale, giustificate dal timore che un sistema d’implementazione dell’efficienza possa tradursi in un controllo diffuso del lavoratore eludendo le normative vigenti, e le eventuali ripercussioni sulla dignità del prestatore di lavoro subordinato(tutelata, oltre che in Costituzione, all’articolo 2087 del codice civile[2])devono essere analizzate alla luce della disciplina risultante dallo Statuto dei lavoratori(legge n.300 del 1970), come modificata ed integrata dal cosiddetto Jobs Act(legge n.183 del 2014, rubricata “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro“).

Il controllo ad opera del datore di lavoro ante 2014

Originariamente, la regolamentazione del potere di controllo del datore di lavoro(il quale, assieme al potere direttivo ed al potere disciplinare, costituisce esplicazione del requisito dell’eterodirezione ricorrente in ogni fattispecie di rapporto di lavoro subordinato)era contenuta nell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che al 1° comma recitava: “È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori“.

Come emerge dalla lettera della disposizione, il comportamento vietato è il controllo a distanza dei lavoratori: la ratio[3] di tale divieto è da ricercare nell’esigenza di proteggere i diritti fondamentali della persona, costituzionalmente tutelati(in particolare, il diritto alla riservatezza[4]), che potrebbero essere lesi dallo svolgimento di un’attività di controllo invasiva(perchè adoperante strumenti difficilmente percepibili dal prestatore di lavoro), eccedente i limiti di mantenimento della sicurezza e produttività entro i quali il potere di controllo è riconosciuto dalla legge.

Tuttavia, il 2° comma prevedeva una mitigazione del divieto sancito, in considerazione delle esigenze organizzative, produttive o di sicurezza sul lavoro che possono giustificare l’impiego di attrezzature di controllo: “Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali(dal 1993 anche rappresentanze sindacali unitarie, n.d.A.), oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti“.

Dal combinato disposto del vecchio testo dei commi 1° e 2° dell’articolo 4, risultava che mentre nel primo caso era prescritto il divieto assoluto di installare impianti audiovisivi o apparecchiature analoghe che avessero come finalità ed effetto esclusivi la sorveglianza a distanza del dipendente, nel secondo caso si ammetteva, a determinate condizioni consensuali o autorizzative, l’uso dei dispositivi in esame che realizzassero in maniera meramente incidentale il controllo ad opera del datore di lavoro.

Occorre infine ricordare che, in caso di impianti o di apparecchiature già esistenti e di difetto di accordo in merito alla loro persistenza con le RSA o la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro avrebbe dovuto pronunciarsi sulla loro conformità alla legge ed eventualmente sul loro adeguamento e sulle loro modalità d’uso(3° comma), e che contro i provvedimenti dell’Ispettorato suddetto il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali o, in loro mancanza, la commissione interna avrebbero potuto ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali(4° comma).k

Fonti

[1]https://www.geekwire.com/2018/amazon-wins-patents-wireless-wristbands-track-warehouse-workers/

[2]“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

[3]Roberto Maurelli, La riforma dei controlli a distanza della prestazione lavorativa: nuove tutele e suggestioni orwelliane

[4]Sentenza della Cassazione n. 2129 del 27 maggio 1975, in Giust. civ., 1975, I, 1695

Rossella Giuliano

Rossella Giuliano nasce a Napoli nel 1994. Dopo aver conseguito la maturità classica nel 2012, inaspettatamente, interessata alle implicazioni giuridiche della criminologia, decide d'iscriversi al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Ateneo Federico II: durante il percorso accademico, si appassiona a tutto ciò che gravita attorno all'universo giuridico; volendo coniugare la sua passione per la cultura tedesca con la propensione per la tutela dei soggetti svantaggiati, sta attualmente redigendo una tesi sulle influenze del regime dell'orario di lavoro sulle politiche di tutela dell'occupazione nel diritto italiano e tedesco. Suoi ambiti d'interesse sono le lingue, letterature e culture straniere, i cani, la musica, la cinematografia.

Lascia un commento