venerdì, Marzo 29, 2024
Fashion Law Influencer Marketing

Design: modelli e disegni possono essere considerati “opere”?

1. Il design industriale

Il design industriale può essere equiparato, e tutelato giuridicamente, quale opera dell’ingegno? Per dare una risposta esaustiva a questo interrogativo, sarà opportuno ricalcare per grandi linee l’evoluzione giuridica nazionale, nonché comunitaria[1], dei disegni e dei modelli ornamentali.

In passato, prima dell’attuazione della direttiva comunitaria 98/71/CE[2], recepita nel nostro ordinamento ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2001, non era agevole stabilire il confine tra le opere d’arte e i disegni industriali. Essa, senza dubbio, ha superato la previgente normativa di settore attribuendo dignità di opera dell’ingegno al design industriale. Fino ad allora l’orientamento della Suprema Corte abbracciava il criterio di differenziazione. In buona sostanza si affermava che se un ornamento era suscettibile di scissione dal prodotto al  quale si accompagna, individuandone un valore artistico autonomo, lo stesso doveva ritenersi opera d’arte e non mero disegno ornamentale[3].

La Corte di Cassazione, a tal riguardo prevedeva la possibilità di limitare, attraverso il filtro della scindibilità, l’operatività delle leggi sul diritto d’autore con specifico riferimento all’arte applicata all’industria: «dove regna l’esigenza di coniugare i valori estetici con quelli funzionali, e soprattutto di concepire la forma di un prodotto in serie a livello industriale in modo che sia al tempo stesso esteticamente pregevole e adatto alla sua funzione pratica ed alle esigenze della produzione e della distribuzione»[4].

In virtù dell’entrata in vigore della novella del 2001, viene meno l’originario presupposto della “scindibilità” del valore artistico dell’opera dal carattere industriale del prodotto al quale essa è associata[5]. Anzi, bisogna affermare che il disegno o la forma, in quanto inscindibili dal prodotto, attribuiscono al bene uno speciale ornamento conferendogli pregio estetico, «inscindibile dal prodotto industriale»[6].

La disposizione del’art.17 (Relazioni con il diritto d’autore) della direttiva 98/71/CE offre la possibilità di rimettere la scelta alle normative nazionali: «I disegni e i modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

Nonostante ciò, a seguito del recepimento della direttiva comunitaria sono sorti dei problemi interpretativi, considerato che il legislatore nazionale ha optato per la tutela autoriale solo in presenza di uno specifico «valore artistico», non preoccupandosi di indicarne il contenuto. La giurisprudenza italiana, ad esempio, in una delle prime decisioni a seguito della novella 2001, ha stabilito che la componente artistica non è affatto automatica. Dunque, deve essere escluso che «il semplice promanare di un prodotto da una personalità di spicco nel panorama artistico del Novecento debba necessariamente determinare una tecnica di protezione speciale, e specificamente connotata»[7].

Lo stesso principio è stato ricalcato dal Tribunale di Firenze, con decisione del 4 agosto 2003[8]. Lo stesso si è pronunciato sulla domanda presentata dalla Tekno s.r.l. nei confronti di Tecnolumen e di Strobel Peter, esecutore testamentario del professor Wilhelm Wagenfeld[9], per far dichiarare dal giudice la non cessazione della commercializzazione di un modello di lampada da tavolo. La lampada suddetta corrispondeva ad un modello disegnato nel 1924 dal professor Wagenfeld. Le convenute, chiedevano a loro volta che venisse dichiarata la violazione del diritto d’autore da parte della Tecno s.r.l. nell’attività di produzione della lampada, nonché la dichiarazione di atto di concorrenza sleale.

Il tribunale toscano ha rilevato che la novella del 2001 ha fatto venir meno «la questione circa la scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto». Dunque, l’opera deve essere valutata nella sua complessità, in quanto «deve (…) essere verificato esclusivamente se l’opera di disegno industriale presenti carattere creativo e valore artistico». In buona sostanza, anche una lampada doveva essere considerata alla stregua di un’opera artistica.

Tuttavia, vi era da risolvere un’altra questione spinosa: l’art. 25-bis del d.lgs. n. 95/2001 aveva introdotto nell’ordinamento una norma transitoria, stabilendo un periodo di dieci anni – a decorrere dal 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore del decreto di riforma della materia) – nei quali «non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio»[10].

È evidente che la ratio della norma transitoria è proprio quella di non sopraffare la posizione di quei soggetti che, in mancanza di una doppia tutela, hanno realizzato prodotti configurabili come disegni e modelli in precedenza tutelati dalla disciplina sul brevetto. Nel caso di specie, però, la norma transitoria non era passibile di applicazione. La Wagenfeld Lampe della Tecnolumen mai era stata oggetto di brevetto. Proprio l’assenza di brevettazione della lampada deve essere valutato come elemento di esclusione dell’operatività della norma, con conseguente configurabilità della violazione del diritto d’autore.

La Corte di Cassazione nel corso degli anni, con i suoi orientamenti giurisprudenziali, ha rafforzato sempre più la norma introdotta nel 2001, sentenziando che «la tutela autoriale è oggi accordata anche alle opere di disegno industriale che in precedenza ne erano escluse in ragione della impossibilità di separare il loro valore artistico dalla connotazione industriale del prodotto per il quale erano concepite»[11].

Con riferimento al carattere giuridico della creatività, la Suprema Corte ha sottolineato che esso non corrisponde alla creazione, originalità e novità assoluta. In buona sostanza, affinché un’opera dell’ingegno riceva protezione è necessario riscontrare in essa un carattere creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che non si può escludere la creatività solo perché l’opera incorpora idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia[12].

Quanto al concetto giuridico di valore artistico, la Corte ha affermato che esso «sfugga a una definizione che abbia l’attributo dell’esaustività, risultando tuttavia possibile indicare parametri oggettivi, non necessariamente concorrenti, di cui il giudice di merito debba tener conto: il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista»[13].

Dunque, si tratti di criteri che si basano su elementi indiziari del gradiente artistico dell’opera di design, e in mancanza di essi il giudice potrebbe far ricorso all’esperienza e alle conoscenze specialistiche di consulenti atti a fornirgli validi elementi valutativi[14].

2. La disciplina dei disegni e dei modelli nel codice della proprietà intellettuale

Con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n.95, il legislatore nazionale ha dato attuazione alla direttiva 98/71/CE, che collocava modelli e disegni in una I disegni e i modelli ornamentali sono regolati dalla sezione III (artt. 31 – 44) del capo II del c.p.i. La disciplina degli stessi, sovente, tende ad intrecciarsi con quella del diritto d’autore. In passato, era poco agevole individuare la linea di confine tra le opere d’arte e i disegni industriali. Il modus operandi, in estrema sintesi, era questo: si affermava che se una decorazione poteva essere scissa dal prodotto al quale si accompagnava, individuando così un valore artistico autonomo, la stessa doveva intendersi opera d’arte e non semplice disegno ornamentale. La Corte di Cassazione ha sentenziato che, ad esempio, la carrozzeria di un’auto deve essere qualificata come design industriale[15].

Attualmente è consentito estendere la protezione accordata dalla legge sul diritto d’autore a disegni e modelli anche alle opere di disegno industriale cadute in pubblico dominio prima del 19 aprile 2001. Ciò nonostante, è stato previsto un “correttivo” a salvaguardia dei diritti dei terzi che avessero «fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio»[16]. Essi, infatti, stando alla lettera del rinnovato testo dell’art.239 c.p.i, «non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso»[17].

La novella del 2001 (d.lgs 2 febbraio 2001, n.95) ha modificato il primo comma dell’art. 2 l.d.a., prevedendo la soppressione dell’esclusione della tutela del diritto d’autore di opere di design industriale. L’art. 22 del d.lgs n.55/2001 prevede che «le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico» fossero inglobate nella serie di opere che godono dei diritti d’autore ed elencate dall’art.2 della legge n. 633/1941. Tuttavia, il legislatore italiano ha condizionato la applicabilità della normativa sul diritto d’autore alle opere dell’arte applicata all’industria alla rigorosa presenza di due requisiti:

a) carattere creativo;

b) valore artistico di per sé.

In mancanza di questi non si può ricorrere alla protezione garantita dalla legge n. 633/1941[18].

Come già menzionato, nel recepimento della direttiva comunitaria, il legislatore nazionale aveva previsto un periodo di dieci anni con decorrenza dal 19 aprile 2001, durante il quale non sarebbe stato possibile invocare i diritti previsti dalle norme in tema di proprietà intellettuale nei confronti di tutti quei soggetti che, precedentemente, avessero già fabbricato e commercializzato prodotti di design realizzati sulla base di modelli ricompresi in regime di dominio pubblico.

La dottrina ricorda che «la disposizione era stata accolta con grande approvazione da parte degli operatori del settore non solo per la moratoria garantista, quanto, altresì, perché grazie ad essa l’impatto della nuova legge era stato fortemente ridotto permettendo un graduale aggiustamento degli equilibri economici e giuridici ai nuovi precetti normativi»[19].

Inoltre, il comunicato n. 65/2001 esplicava la ratio della disposizione normativa, chiarendo che «la norma contempera[va], da un lato, l’interesse alla salvaguardia delle legittime aspettative e dei diritti acquisiti dai terzi; dall’altro l’interesse a non procrastinare troppo nel tempo l’effettività della doppia tutela a favore dei titolari dei brevetti scaduti prima dell’entrata in vigore del (…) decreto»[20].

3. Diritto d’autore e design: Il caso Moon Boot

I ‘Moon Boots’, i doposci ideati da Giancarlo Zanatta e prodotto dal Gruppo Tecnica, possono essere considerati come un’opera creativa, dotata di valore artistico, e di conseguenza tutelati ai sensi della legge n. 633/1941.

Questo perché gli ”scarponcini lunari” costituiscono «opera creativa dotata di valore artistico e per questo tutelabile dalla legge sul diritto d’autore contro la contraffazione»[21].

Così ha sentenziato la Sezione Specializzata in materia di impresa “A” del Tribunale di Milano, accordando tutela autoriale ai “Moon Boots” della Tecnica Group S.p.A., famosissimi doposci in voga ormai da decenni e accertandone la contraffazione ad opera del modello “Anouk” del gruppo Anniel.

Nello specifico, il gruppo Tecnica agiva nei confronti del gruppo Anniel lamentando che i doposci “Anouk” costituivano violazione sia dei propri diritti d’autore sui “Moon Boots”, sia di alcuni propri modelli comunitari registrati relativi a dei doposci della collezione “East-west”, l’evoluzione stilistica dei primi. Tale commercializzazione, stando a quanto sosteneva l’attrice, costituiva contraffazione e usurpazione dei diritti di sfruttamento economici nonché concorrenza sleale a suo danno.

Secondo i giudici milanesi: «I “Moon Boots” ben possono fregiarsi delle caratteristiche di opera creativa, dotata di valore artistico al fine dell’accesso alla tutela prevista dall’articolo 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore, in considerazione del loro particolare impatto estetico, che alla sua comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un’intera epoca storica in relazione agli oggetti d’uso quotidiano. Non a caso, il prodotto ha ottenuto premi nazionali e internazionali, ma soprattutto è stato fatto oggetto di una diffusa pubblicazione su monografie riguardanti il design contemporaneo, italiano ed internazionale. Se sui Moon Boots si sono espresse le critiche favorevoli di esperti e designer, avendo il prodotto registrato il lusinghiero e vasto gradimento del pubblico, costante nel tempo, appare assolutamente pregnante la circostanza che nel 2000 siano stati scelti dal Museo del Louvre come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo a livello internazionale».

Una volta riconosciuta e attribuita la copertura autoriale il Tribunale di Milano ha accertato la contraffazione dei Moon Boots da parte dei prodotti della convenuta: «Il modello “Anouk” delle convenute Anniel presenta tutte le predette caratteristiche creative dei “Moon Boots”, salvo che l’altezza del gambale è ridotta e le coppie di occhielli sono due anziché tre (con effetto estetico pressoché impercepibile). Non a caso, il pubblico degli utenti e particolarmente di quelli attenti ai fenomeni della moda, quali i gestori di blog tematici, hanno accolto Anouk con espressioni che non riescono a prescindere dal riferimento al prototipo iconico di Tecnica, usando espressioni quali: ‘l’evoluzione dei “Moon Boots”: adesso si portano bassi’, ‘gli Anouk Boots di Anniel assomigliano a dei Moon Boots, in modo più fine e portano i motivi ed i colori di Anniel’, ‘Anniel è tornata indietro agli iconici Moon Boots’».

Infine, i Giudici hanno omesso l’esame della domanda di concorrenza sleale, considerandola assorbita nell’accertata contraffazione dei diritti d’autore in quanto fondata sui medesimi fatti costitutivi.

[1] Già nel 1987, il Libro Verde dedicato alla “tutela giuridica dei disegni e modelli ornamentali” aveva anticipato un forte interesse nel tutelare giuridicamente, in sede comunitaria, i disegni industriali.

[2] La direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, stabilisce il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d’autore, pur lasciando agli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d’autore.

[3] Sul punto si rinvia a: A. SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore, Maggioli Editore, 2018, p. 462.

[4] Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 1994, n. 10516, in Giur. ann. Dir. ind., 1994, p. 141.

[5] Trib. Torino, 17 dicembre 2004, in Giur. mer., 2005, fasc. 5, p. 1059.

[6] Corte App. Milano, 20 aprile 2004, in Corr. mer., 2005, p. 261.

[7] Trib. Monza, 15 luglio 2002, in Dir.ind., 2003, p. 55.

[8] Trib. Firenze, 4 agosto 2003, in Guida dir., 2003, fasc.10, p. 74, con nota di A. SIROTTI GAUDENZI.

[9] Esponente del movimento artistico della Bauhaus (letteralmente: “casa delle costruzioni”).

[10] Cfr. Art. 25-bis, d.lgs. n. 95/2001.

[11] Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477, cit.

[12] Ibidem.

[13] Cass. civ., sez. I, 13 novembre 2015, n. 23292, in Ced. Cass., 2015.

[14] Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2015, n. 22118, in Ced. Cass., 2015.

[15] A tal riguardo, Cass. civ., sez. I, 24 luglio 1996, n. 6644, in Giust. civ., 1996, I, p. 2825.

[16] Art. 239 c.p.i.

[17] Ibidem.

[18] Trib. Venezia, 13 febbraio 2008, in Foro it. 2009, col. 673.

[19] M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il codice della proprietà industriale, cit., p. 918.

[20] Comunicato n. 65/2001 del Consiglio dei Ministri.

[21] Trib. Milano, 12 luglio 2016, n. 8628.

Lascia un commento