venerdì, Luglio 26, 2024
Labourdì

Gli influencer possono essere considerati agenti al ricorrere di certi presupposti

A cura di Federico Fornaroli

Alla fine, anche gli influencer finiscono fra le “fauci” della giurisprudenza, allo scopo di individuare la corretta qualificazione giuridica della natura del rispettivo rapporto di lavoro.

Infatti, ove l’influencer promuova stabilmente e con continuità in rete i prodotti di un’azienda, sarà inquadrabile come agente di commercio, secondo quanto recentemente stabilito dal Tribunale di Roma, mediante la sentenza n. 2615/2024.

Segnatamente, il citato Tribunale ha ritenuto legittima la riscossione dei contributi operata dalla Fondazione Enasarco, a valle di apposito accertamento ispettivo, sulla base del fatto che gli influencer oggetto di giudizio si erano impegnati a promuovere i prodotti dell’azienda convenuta all’interno delle loro pagine social media e siti web, con tanto di codice personalizzato associato ai medesimi e compenso per ogni singola vendita andata a buon fine e recante siffatto codice.

In particolare, il Tribunale ha sottolineato come l’evoluzione dei nuovi mezzi di comunicazioni “social” abbia altrettanto novellato e rivoluzionato le tecniche di vendita, anche nei confronti dei consumatori.

In altre parole, il web e i social network sono un utile strumento per promuovere i prodotti delle aziende di cui si fanno “portatori” e, di fronte alla sussistenza dei necessari requisiti idonei a configurare le caratteristiche della stabilità e della continuità di cui all’art. 1742 e ss. c.c., anche chi ne sia coinvolto come un influencer può ben essere qualificato come agente di commercio.

Più precisamente, secondo il giudice romano, “si tratta di figure “professionali” che, grazie alla loro popolarità e alla capacità di fidelizzare i propri followers, diventano strumento di comunicazione del brand influenzando (promuovendo) le scelte di acquisto del pubblico. La promozione, dunque, non avviene in maniera “tradizionale”, ma con le nuove tecnologie.

L’influencer, proprio per il ruolo determinante che svolge all’interno dei processi comunicativi, viene incaricato dalle imprese del settore in cui esso opera di pubblicizzare i loro prodotti, andando così a svolgere un’attività promozionale delle vendite retribuita tramite il pagamento di un compenso.

Con il contratto di influencer, quindi, l’azienda persegue lo scopo di far diventare propri clienti i followers dello stesso”, senza alcuna rilevanza in ordine al modo in cui ciò avviene, poiché, ai fini della configurabilità di un rapporto di agenzia, non è richiesta l’individualizzazione del messaggio promozionale e/o dell’attività, ben potendo questo essere eseguito in maniera più massiva.

Quanto alla zona di competenza, essa, proprio per l’esistenza delle nuove tecnologie, deve intendersi come l’intera comunità dei followers dell’influencer medesimo.

Tant’è che, al riguardo, è stata altresì richiamato l’insegnamento fornito dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di agenzia, per il quale “nel contratto di agenzia la prestazione dell’agente può comunque consistere in atti di contenuto vario e non predeterminato, che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda. […] l’attività tipica dell’agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall’agente, non sia stato direttamente ricercato dall’agente, purché sussista nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 20453/2018).

Pertanto, anche gli influencer, d’ora in poi, dovranno prestare estrema attenzione non solo alla formulazione da adottare nei contratti siglati con le aziende per le quali si fanno promotori, ma anche alle concrete modalità di svolgimento di tali rapporti, che, ad ogni modo, è assai presumibile che saranno forte oggetto di indagini e ispezioni da parte dell’Enasarco, ormai forte di una pronuncia quale la predetta, che, comunque, non può escludersi venga appellata con esiti, allo stato, del tutto imprevedibili, nonostante il grado di dettaglio proposto dal giudice del primo grado.

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