venerdì, Marzo 29, 2024
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I fondi comuni di investimento

I fondi comuni di investimento sono normati dal Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998, più comunemente detto Testo Unico della Finanza, TUF.

All’articolo 36 del TUF troviamo nozioni generali sui fondi comuni di investimento.

I fondi comuni di investimento sono gestiti “dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito […], in conformità alla legge e al regolamento” (art. 36 comma 1).

“Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo”, regolamento che è redatto secondo i criteri stabiliti da Banca d’Italia e Consob (art. 36 comma 2).

“Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo” (art. 37 comma 1).

Ricordiamo che il depositario normalmente è la banca che detiene materialmente le disponibilità del fondo e che controlla la legittimità delle operazioni messe in atto dalla società di gestione.

Nel regolamento del fondo il singolo investitore trova “le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell’emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo” (art. 37 comma 2, lettera b).

Sempre nel regolamento l’investitore trova anche utili informazioni in merito al “tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo; i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi e le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio” (art. 37 comma 2, lettere d, e, f)

La società di gestione del risparmio che ha istituito il fondo “agisce in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti al fondo” (art. 36 comma 3).

È importante notare che “ciascun fondo comune di investimento […] costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante”. Quindi il patrimonio del fondo risulta inattaccabile dai creditori della società di gestione del fondo. Invece “le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi” (art. 36 comma 4).

Quindi, i fondi comuni di investimento raccolgono capitali dai risparmiatori col fine di creare valore attraverso la gestione delle disponibilità complessivamente raccolte. Il valore, nel caso in cui venisse creato, sarebbe diviso tra la società che gestisce il fondo e il risparmiatore che ha investito i suoi risparmi. In questo disegno si aggiunge anche il depositario che ovviamente ha diritto a veder remunerati i suoi servizi, indipendentemente dalla creazione, o meno, di valore del fondo.

Il risparmiatore che decide di investire in un fondo comune di investimento dovrà sicuramente tenere in considerazione l’importo della commissione di ingresso, che rappresenta il costo della sottoscrizione delle quote del fondo; l’importo della commissione di gestione, che raffigura la remunerazione della società di gestione del fondo per l’attività gestoria; ed infine l’importo dell’extra commissione di performance che potrebbe essere prevista nel caso in cui il fondo ottenga ottimi rendimenti, come extra remunerazione per la società di gestione.

Esistono diverse tipologie di fondi comuni di investimento ed ognuna ha delle caratteristiche particolari per adattarsi al meglio al profilo di rischio del risparmiatore investitore.

I fondi azionari investono in azioni e sono tipicamente i fondi più rischiosi in quanto molto suscettibili agli andamenti del mercato finanziario.

I fondi obbligazionari investono in obbligazioni e titoli di stato e per questo sono tra i fondi più sicuri.

I fondi bilanciati invece rappresentano un “compromesso” tra i fondi azionari e quelli obbligazionari.

Indipendentemente dal tipo di fondo sottoscritto, la sottoscrizione di un fondo di investimento ha diversi vantaggio. Per esempio, la gestione dei risparmi dei singoli viene affidata ad operatori qualificati e vigilati, i quali unendo i capitali di molti risparmiatori riescono ad operare una efficace diversificazione degli investimenti in modo da contenere i rischi.

Però, la sottoscrizione di un fondo  non garantisce necessariamente un determinato rendimento e nemmeno il capitale investito. Se le cose vanno male potremmo perdere anche una parte, più o meno grande, del capitale inizialmente investito.

Per scegliere il fondo è sempre preferibile informarsi bene prima attraverso, per esempio il sito di Borsa Italiana, https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/fondiinvestimento.htm, o il sito della Consob, . In questi link sono presenti delle descrizioni dei fondi comuni di investimento, descrizioni utilizzate anche per scrivere questo articolo.

Per esempio, il sito di Borsa Italiana pubblica online i prezzi dei fondi: dalla home del sito si può cliccare su “fondi” e da li accedere alla lista dei fondi scegliendo ex ante se il fondo interessante è aperto (https://www.borsaitaliana.it/borsa/fondi-aperti.html ) o chiuso (https://www.borsaitaliana.it/borsa/fondi-chiusi.html).

Inoltre, è sempre consigliabile leggere il regolamento del fondo o, più semplicemente, il KIID, Key Investor Information Document, che deve sempre essere messo a disposizione dell’investitore.

Nel KIID si faccia attenzione alla politica di investimento, quindi su cosa investe il fondo (azioni, obbligazioni, titoli di Stato); al profilo di rischio-rendimento , infatti è indicato il grado di rischio del fondo, dal fondo meno rischioso indicato col numero 1 fino al fondo più rischioso indicato con il numero 7; ai diversi costi e alle commissioni perché potrebbero, di fatto, abbassare, di molto, gli apparentemente molto allettanti rendimenti mostratici.

Attenzione quando si osservano i dati dei vecchi rendimenti perché non danno per il futuro garanzia di alcunché.

A riguardo vorrei ricordare le parole del capitano Edward John Smith che nel 1907 disse “ma… nella mia esperienza non sono mai stato coinvolto in un incidente degno di questo nome. Non ho mai visto un naufragio né vi sono stato coinvolto io stesso e neppure mi sono mai trovato in una situazione che minacciasse di trasformarsi un un disastro” [1].

Poco tempo dopo, nell’aprile 1912, Edward John Smith, capitano del TITANIC, morì insieme ad altre circa 1500 persone in uno dei naufragi più noti della storia dell’uomo.

Dopo aver acquistato una quota del fondo sarebbe opportuno monitorarne l’andamento, grazie alle informazioni pubblicate quotidianamente sui giornali e sui siti web ufficiali. Leggere con cura le modifiche alle caratteristiche rilevanti del fondo che spesso sono inviate per posta e i rendiconti periodici che descrivono l’andamento del fondo.

In ogni caso, va ricordato che ad un rendimento più alto corrisponde sempre un rischio più alto e, quindi, ad un rischio basso corrisponderà sempre un basso rendimento.

[1] R. Magnone, F. Tartaglia Cambiamento: una faticosa opportunità. Pensare e realizzare il cambiamento, Giappichelli, Studi Scuola di amministrazione aziendale, 2013.

Riccardo Caramini

Riccardo Caramini nasce a Roma nel 1993. Dopo la laurea in Scienze Aziendali nel 2015 presso La Sapienza di Roma e il diploma in conservatorio nel 2016, nel 2018 si laurea con lode in finanza ed assicurazioni presso La Sapienza di Roma, specializzandosi nel comparto assicurativo. Dal 2018 ha deciso di collaborare con Ius in Itinere perché, citando Seneca nelle Epistulae ad Lucilium, «… nessuna cosa mi darà letizia, benché straordinaria e vantaggiosa, se la dovrò sapere unicamente per me. Se la sapienza mi fosse donata con questa clausola, affinché la tenga chiusa e non la diffonda, rinuncerei ...»

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