giovedì, Aprile 18, 2024
Diritto e Impresa

Il controllo individuale del socio non amministratore ai sensi dell’art. 2476 comma 2 c.c.

L’art. 2476, comma II, c.c. garantisce ai soci delle società a responsabilità limitata un potere di indagine sull’operato degli amministratori e sullo stato gestionale della società: ‘’[…] I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione […]’’. Da tale previsione si desume il modello ufficiale di controllo individuale del socio (c.d. statuto legale di controllo), introdotto dal legislatore con la riforma societaria del 2003, differenziando, ulteriormente, le S.r.l. rispetto al modello azionario, sprovvisto di poteri individuali in capo ai singoli soci, i quali ottengono informazioni in modo passivo. La diversità tra i due modelli è giustificata dalla diversa funzione rivestita dai soci nelle S.r.l., i quali sono investiti di molteplici funzioni amministrative (si veda l’art. 2479, comma 1, c.c.).

Di talché, il Legislatore ha sentito l’esigenza di garantire al socio la possibilità di ottenere, in modo diretto, le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri ‘’compiti’’ gestionali[1]. Si tratta di un diritto individuale di ogni singolo socio, a prescindere dalla partecipazione detenuta, che, secondo la giurisprudenza di legittimità – in deroga al principio generale di autonomia statutaria -, non è derogabile dallo statuto o dall’atto costitutivo, in quanto finalizzato alla tutela della posizione del singolo socio[2] [3]. Tale diritto può qualificarsi in termini di diritto potestativo che, tendenzialmente, non soffre limitazioni sul grado di dettaglio e approfondimento delle informazioni che possono essere richieste dal socio e non è subordinato all’esistenza di interessi o di esigenze.

La legittimazione attiva si desume dall’interpretazione del riferimento contenuto nel secondo comma dell’art. 2476 c.c.: ‘’[…] soci che non partecipano all’amministrazione […]’’. Quindi, si può affermare che la legittimazione attiva appartenga, di regola, a ciascun socio non amministratore, rimanendo irrilevante la misura della partecipazione posseduta. Invero, è discusso se tale potere spetti anche ai soci non amministratori investiti dallo statuto di poteri amministrativi c.d. particolari, a norma dell’art. 2468, comma III, c.c. o se, diversamente, non si possa parlare in senso stretto di partecipazione all’amministrazione; la dottrina tende ad affermare che la legittima attribuzione del potere di controllo debba essere valutata, caso per caso, in base all’ampiezza dei poteri particolari attribuiti al singolo.

La previsione contenuta nell’art. 2476, comma II, non deve essere interpretata nel senso di escludere tale diritto in capo agli amministratori, i quali dovendo costantemente e adeguatamente aggiornarsi devono poter accedere alla totalità della documentazione sociale. Infatti, secondo la Corte Suprema di Cassazione gli amministratori non sono investiti di un mero diritto, bensì hanno un vero e proprio dovere, essendo i diretti responsabili dell’andamento amministrativo della società e della tenuta della documentazione sociale[4]. Ancora, la Corte sottolinea che nel caso in cui il socio sia anche amministratore potrà esercitare il potere di indagine in qualità di amministratore[5] [6].

Il diritto di controllo conferisce al socio poteri ispettivi, finalizzati a indagare sull’andamento della società e sulle attività degli organi sociali (es. accertamento di fatti censurabili) e a garantire la fruibilità delle informazioni necessarie al socio per l’esercizio dei poteri amministrativi attribuitigli dalla legge (c.d. privatizzazione del controllo).

Tale diritto si esplica quale diritto di informazione sia quale diritto di consultazione: il primo, si riassume come potere di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento delle operazioni sociali: il secondo, è la facoltà di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, che secondo la giurisprudenza prevalente si esplica anche quale facoltà di estrarre copia, a proprie spese, della documentazione sociale (cfr. Trib. Milano del 10.06.2013).

Il Legislatore, al fine di rendere il controllo effettivo e reale, ha garantito al socio il privilegio di farsi assistere da un professionista di fiducia, in grado di analizzare correttamente la documentazione e le informazioni oggetto di controllo. Difatti, l’assenza di tale figura non assicurerebbe una completa visione sul reale andamento degli affari sociali o un’adeguata verifica sulla correttezza delle scelte amministrative. Invero, al fine di tutelare gli interessi di riservatezza della società, gli orientamenti prevalenti della dottrina ritengono che il professionista debba rientrare nella categoria dei professionisti intellettuali, di cui all’art. 2229 c.c. ‘’[…] le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi […]’’; e, inoltre, l’iscrizione deve garantire la presenza di norme deontologiche che impongano al professionista doveri di riservatezza, in relazione alle informazioni conosciute per causa d’ufficio.

Il diritto di informazione e quello di consultazione, come già analizzato, hanno le medesime finalità, ma si distinguono per il contenuto della richiesta. In particolare, il diritto alla consultazione può avere a oggetto la totalità dei documenti della società. L’ampia formulazione consente di ritenere compresi sia i documenti sulla base dei quali vengono assunte le scelte gestionali sia i libri e le scritture contabili (compresi registri IVA, fatture, estratti conto…), compresi i documenti relativi alle società controllate.[7] [8]

Il socio ha diritto di accedere[9] alla documentazione sociale senza alcuna formalità e senza dover dimostrare l’esistenza di uno specifico motivo o interesse, ma tale facoltà può essere limitata da contrapposte esigenze di riservatezza della società (limite rappresentato dalla protezione dei dati aziendali – tecnici, commerciali, industriali –  c.d. sensibili, come a esempio quelli indicati dall’art. 98 del codice della proprietà industriale), alla stregua dei principi di buona fede e correttezza. In tali ipotesi, il diritto del socio alla consultazione e all’estrazione potrà essere limitato dal c.d. mascheramento dei dati sensibili[10].

Il contrasto tra il diritto di accesso del socio e le esigenze di tutela della società deve essere risolto alla luce dei principi di buona fede e correttezza, non potendo i soci esercitare il proprio diritto con modalità o finalità idonee a ledere la società. In particolare, quando le richieste dei soci siano motivate da meri fini dilatori, emulativi e/o ostruzionistici, gli amministratori possono – devono – respingerle[11] [12].

In conclusione, il diritto di controllo può essere riassunto quale potere, tendenzialmente, incondizionato a esercitare un penetrante sindacato sull’amministrazione della società, volto alla tutela degli interessi dei singoli soci e della società, avverso condotte censurabili degli organi sociali.

 

[1] I. Capelli, il controllo individuale del socio di S.r.l.. Il modello legale, Università degli Studio Dell’Insubria, 2017.

[2] M. Gabelli, Società, IPSOA Guide e Soluzioni, Wolters Kluwer 2018.

[3] G.F. Campobasso, Diritto Commerciale 2 Diritto delle Società, UTET.

[4] I. G. Gucciardo, La responsabilità di amministratori e sindaci nei confronti del socio: il caso del falso in bilancio, Riv. Le Società n. 3/2018.

[5] Riv. Giurisprudenza Commerciale, giugno 2018, Sez. Diritto Commerciale, Diritto dell’amministratore di s.r.l. di accedere ai documenti della gestione, pp. 1435 ss.

[6] Cass. Civ., Sez. I, n. 2038/2018.

[7] M. P. Ferrari Diritto di Ispezione del socio di S.r.l. e trasferimento delle quote, Riv. Le Società n. 7/2018

[8] Giurisprudenza Italiana, gennaio 2018, Sez.  Diritto Commerciale, pag. 118: ‘’[…] il diritto dei soci di s.r.l. di consultare i documenti relativi all’amministrazione comprende quelli necessari o utilizzati dall’organo amministrativo per l’esercizio dell’attività gestoria, ivi compresi i documenti relativi alle società controllate […]’’.

[9] L’organo amministrativo dovrebbe controllare anche il materiale accesso ai documenti, valutando caso per caso gli interessi della società che devono essere tutelati.

[10] A. SABATINI, Osservatorio di giurisprudenza di merito, Riv. Le Società n. 7/2018 e n. 12/2017

[11] M. P. Ferrari, Diritto di controllo del socio e tutela della riservatezza dei dati sociali, Riv. Le Società n. 12/2017

[12] Trib. Milano del 13 aprile 2018, Trib. Milano del 5 dicembre 2017, Trib. Milano del 20 luglio 2017, Trib. Milano del 28 novembre 2016.

Dott. Antonio Scorzolini

Laureato in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma per il prescritto tirocinio di pratica forense. Dal 2017 si occupa di diritto societario lavorando come trainee presso la law firm internazionale Lexxat. Contatti: antonio.scorzolini92@gmail.com

Lascia un commento