sabato, Novembre 9, 2024
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Il danno da mancata aggiudicazione tra responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale

A cura di Pasquale La Selva

Ultrapetizione: illegittima la sentenza emanata dal G.A. in riferimento alla responsabilità della P.A. qualificandola come precontrattuale piuttosto che extracontrattuale in caso di danno da mancata aggiudicazione

“Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. Questo il disposto dell’art. 1337 c.c., rubricato responsabilità precontrattuale, che, oltre a contenere il concetto di responsabilità precontrattuale, sussistente a favore di un soggetto ogni qualvolta questo maturi un grado ragionevole di certezza che il contratto verrà stipulato, cita un principio cardine del diritto civile italiano, ovvero la buona fede. Il concetto di buona fede, la cui importanza e autonomia viene rimarcata anche all’art. 1366 c.c., secondo cui “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”, è di conseguenza applicabile anche ai contratti della P.A.

Già la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14188 del 12/07/2016, aveva statuito che la responsabilità precontrattuale della P.A. avesse natura contrattuale, identificando la fattispecie come “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c.

Tutto ciò è ammesso in pendenza della stipula definitiva del contratto, ovvero al termine di una procedura di gara, con successiva identificazione del vincitore.

Cosa accade però quando non è il primo della graduatoria, bensì il secondo, ad appellarsi alla responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione?

Il Consiglio di Stato (sez. V) in sede giurisdizionale, si è pronunciata con la sentenza 27 marzo 2017, n. 1264, la cui massima così dispone:

E’ illegittima, per vizio di ultrapetizione ex art 112 c.p.c., una sentenza del giudice amministrativo che ha disposto la condanna della P.A. al risarcimento del danno in favore di una ditta concorrente ad una gara di appalto, a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., piuttosto che ex art. 2043 c.c., ove la ditta stessa abbia chiesto la condanna dell’Amministrazione appaltante esclusivamente a titolo di risarcimento del danno sofferto in conseguenza della mancata aggiudicazione della medesima gara.

La controversia riguardava la revisione di una sentenza del T.A.R. Lazio, in merito alla condanna di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale in una procedura di affidamento in appalto della fornitura di 36 autobus urbani elettrici con manutenzione full service.

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, una società impugnava gli atti della procedura di affidamento della fornitura di 36 autobus urbani elettrici con manutenzione full service indetta da una stazione appaltante, società partecipata da Roma Capitale e gestore del servizio pubblico di trasporto locale nella città.

Una volta identificata l’offerta economicamente più vantaggiosa, la società ricorrente si collocava al secondo posto, dietro l’altro ed unico partecipante, un raggruppamento temporaneo di imprese, che veniva dichiarato prima aggiudicatario in via provvisoria, poi diveniva aggiudicatario in via definitiva con successivo provvedimento, che veniva impugnato con motivi aggiunti.

Tuttavia era impossibile stipulare il contratto in quanto la ditta fornitrice delle batterie degli autobus aveva interrotto la produzione. La stazione appaltante allora disponeva la revoca dell’aggiudicazione.

La società ricorrente impugnava, con ulteriori motivi aggiunti, anche questo provvedimento, specificando che il provvedimento in autotutela della stazione appaltante era in realtà legato all’esito negativo delle prove fatte sul prototipo messo a disposizione dall’aggiudicatario.

In ragione di ciò, il T.A.R. dichiarava inammissibili per difetto di interesse i secondi motivi aggiunti, sul presupposto che l’annullamento della revoca dell’aggiudicazione della gara, disposta nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese, non avrebbe fatto altro che provocare una reviviscenza del provvedimento revocato, «e non certo l’affidamento della fornitura e del servizio nei confronti della ricorrente»; dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti confermando la validità delle delibere; accoglieva però la domanda risarcitoria della ricorrente, malgrado l’impossibilità di aspirare all’aggiudicazione definitiva, ottenendola a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c. per le spese di partecipazione alla gara per il periodo dalla presentazione dell’offerta a quella di pubblicazione della sentenza.

A questo riguardo, il giudice di primo grado riteneva che nel corso della procedura di gara, la stazione appaltante avesse mantenuto un comportamento sleale, in quanto avrebbe omesso di informare la ricorrente delle vicende successive all’aggiudicazione in favore della controinteressata, lasciandola così in una situazione di legittimo affidamento di una favorevole conclusione della vicenda.

La stazione appaltante allora ricorreva per la riforma della condanna risarcitoria, accusandola di ultrapetizione.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, decide definitivamente sull’appello accogliendolo e respingendo la domanda risarcitoria da parte della ricorrente originaria.

Pasquale La Selva

Pasquale La Selva nasce a Napoli il 22 Febbraio 1994. Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo "Il socio pubblico e la golden share", a relazione del Prof. Fiorenzo Liguori, ed ha conseguito, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dello stesso Ateneo la laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione, con una tesi sulle "competenze e poteri di ordinanza tra Stato, Regioni ed Enti Locali nell'emergenza sanitaria" a relazione del Prof. Alfredo Contieri. Pasquale ha conseguito anche un Master di II livello in "Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori Pubblico e Privato" presso l'Università LUMSA di Roma, con una tesi sulla rotazione del personale quale misura anticorruttiva. Pasquale è direttore del Dipartimento di diritto amministrativo di Ius in itinere ed è praticante avvocato. Durante il periodo degli studi, Pasquale è stato anche un cestista ed un atleta agonista: detiene il titolo regionale campano sui 400 metri piani della categoria “Promesse” dell'anno 2016, è stato vice campione regionale 2017 della categoria "assoluti" sulla stessa distanza, ed ha partecipato ad un Campionato Italiano nel 2016. Contatti: pasquale.laselva@iusinitinere.it

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