Il procedimento Ministeriale per la tutela dei beni culturali e paesaggistici
Nel 2004, il Legislatore ha sentito l’esigenza di tutelare la ricchezza culturale italiana. Tra le principali attività svolte vi era quella riguardante il c.d. “Codice dei Beni Culturali”[1]. In particolar modo, lo stesso legislatore, si è preoccupato di stabilire quali fossero i beni “appartenenti alla Pubblica Amministrazione”, o meglio: facenti parte della “cosa pubblica”.
Con l’art. 10, comma 2 lettere a) e c)[2] vengono indicate le cose mobili ed immobili appartenenti allo Stato e agli altri Enti Pubblici territoriali.
Con l’art. 38[3] è stato, inoltre, previsto che gli immobili sottoposti ad interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato, fossero resi accessibili al pubblico. Al Ministero per i beni e le attività culturali, è riconosciuta una particolare potestà di prescrizione: esso, infatti, può stabilire le distanze, le misure e altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro ex. art. 45[4] dello stesso Codice. Il procedimento per la tutela indiretta è avviato dal sovrintendente su richiesta anche della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati e ne viene data la comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene cui le prescrizioni si riferiscono. Con le comunicazioni di avvio del procedimento sono quindi individuati l’immobile in relazione al quale intendono adottarsi le prescrizioni in questione ed il loro contenuto. Questo comporta la temporanea immodificabilità dell’immobile stesso, limitatamente a ciò a cui si riferiscono le prescrizioni. La cessazione di tali effetti coincide con lo spirare del termine concernente il relativo provvedimento. La norma, tra l’altro, prevede che, in caso di complessi immobiliari, la comunicazione d’avvio del procedimento sia data anche al Comune e alla città metropolitana.
Infine la legge ha previsto la tutela amministrativa della posizione soggettiva del destinatario del provvedimento di tutela indiretta, stabilendo la necessità della notifica all’interessato del provvedimento anzidetto. Successivamente alla notifica, si provvede anche alla trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari: il provvedimento è efficace nei confronti di tutti i successivi proprietari e detentori a qualunque titolo del bene rispetto al quale esso è assunto.
È consentito, ai sensi dell’art. 16[5], proporre ricorso contro il provvedimento che detta prescrizioni, sia per motivi di legittimità che per motivi di merito. Esso è esperibili nei trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, e comporta, all’atto della proposizione stessa, la sospensione dell’efficacia della dichiarazione dell’interesse culturale.
[1] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
[2] Art. 10 D. Lgs. n. 42/2004
“1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico.
- Sono inoltre beni culturali:
- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
- Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13
[…]”
[3] Art. 38 D. Lgs. 42/2004
“1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all’atto della assunzione dell’onere della spesa ai sensi dell’articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi degli articoli 35 e 37.
- Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, (( al comune e alla città metropolitana )) nel cui territorio si trovano gli immobili.”
[4] Art. 45 D. Lgs. n. 42 del 2004:
“1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
- Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.”
[5] Art. 16 D. Lgs. n. 42 del 2004:
“1. Avverso (( il provvedimento conclusivo della verifica di cui all’articolo 12 o )) la dichiarazione di cui all’articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
- La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Rimane ferma l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
- Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
- Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l’atto impugnato.
- Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.”