venerdì, Luglio 26, 2024
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La fornitura del software personalizzato come obbligazione di risultato e la responsabilità del fornitore

I contratti possono risolversi su volontà di uno dei contraenti qualora si verifichi un grave inadempimento da parte di uno di essi (ad esempio per violazione di un dato obbligo, per una qualsiasi inesattezza o per il ritardo nell’adempiere) e, in conseguenza dell’esercizio dell’azione di risoluzione esperita dalla parte il cui diritto non è stato soddisfatto e una volta accertato l’inadempimento, il vincolo contrattuale si scioglie.

Il grave inadempimento costituisce infatti il presupposto essenziale della risoluzione contrattuale e segue i principi generali sanciti all’art. 1455 c.c.[1], il quale prevede espressamente che un contratto non possa risolversi se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.

Nel presente articolo verrà analizzato il tema della risoluzione dei contratti aventi ad oggetto la fornitura, lo sviluppo o la licenza di software i cui contraenti sono, da un lato, il fornitore del programma informatico e, dall’altro, il cliente-committente.

Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di impresa – con la pronuncia del 22 maggio 2017 n. 5752[2] si è espresso in merito ad un caso di risoluzione per inadempimento di due contratti inter partes aventi ad oggetto, il primo, la fornitura di un software grafico personalizzato da parte di una software house (fornitore) in favore di una società editrice (committente) in base a delle specifiche esigenze tecniche; e il secondo contratto, concluso tra le stesse parti, l’implementazione della tecnologia web idonea a consentire la comunicazione del software con il nuovo sito internet della società committente.

Aspetto fondamentale della pronuncia del Tribunale è stato quello per cui si è dichiarato che – a prescindere dalla qualificazione del contratto – il fornitore del prodotto informatico assume nei confronti del destinatario un obbligo di risultato[3] e non si tratta di una mera licenza d’uso: difatti, tra le prestazioni del fornitore rientrava anche la garanzia dell’utilità concreta perseguita dalla società committente.

Per la precisione, dalla pronuncia è emerso il principio generale per cui: “laddove il fornitore di un software si obblighi a soddisfare le esigenze di business del committente mediante la personalizzazione di alcune funzionalità non previste dalla versione base del programma, egli assume una c.d. obbligazione di risultato, vincolandosi alla realizzazione di un software pienamente rispondente alle specifiche tecniche e funzionali richieste dal committente”.

Dunque la società informatica era tenuta a far conseguire alla committenza – quanto al contratto di fornitura – la corretta funzionalità del software e – quanto al contratto avente ad oggetto l’implementazione della tecnologia web – la sua efficace interazione con il nuovo sito internet.

La vicenda processuale

La software house aveva originariamente ottenuto nei confronti della controparte un decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, avente ad oggetto il pagamento delle fatture richieste alla società committente e già oggetto di una prima lite. Contro il decreto ingiuntivo nel 2012 la società editrice propose formale opposizione. Nello stesso anno, poi, la società editrice che aveva acquisito in licenza il software ha citato in giudizio la società di software.

Nel 2013 è stata disposta la riunione delle cause e, con ordinanza del 31 gennaio 2014, il Giudice istruttore ha rigettato la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio e disposto una CTU informatica al fine di verificare la sussistenza dei vizi e/o malfunzionamenti lamentati dalla società che aveva acquisito il software di gestione.

Precisamente, per quanto attiene al primo contratto sottoscritto tra le parti relativo alla fornitura del software, la società committente, in qualità di attrice, ha lamentato:

  • la mancanza di un preventivo studio di fattibilità sull’intero progetto sotteso allo sviluppo del software;
  • alcune importanti criticità, quali l’errata configurazione del software sul server, gravi carenze strutturali del software ed anche la mancanza di un database e della manualistica tecnica;
  • alcuni malfunzionamenti relativi alle implementazioni descritte negli allegati inseriti nel contratto.

Ebbene, a fronte delle suesposte lamentele, in sede peritale è emerso che:

  • quanto alla mancanza di un preventivo studio di fattibilità, la CTU informatica ha accertato un la sussistenza di un “errore di progettazione da parte della software house in quanto non ha tenuto in debita considerazione la mole di dati in uso. Il software, infatti, usa per la gestione della propria base di dati un meccanismo di storicizzazione su file che comporta una sensibile riduzione delle prestazioni del software stesso”;
  • è stata accertata l’assenza della manualistica tecnica, comportamento ritenuto “in contrasto con le migliori pratiche dello sviluppo e della fornitura software”;
  • è stato accertato il mancato funzionamento di importanti implementazioni previste nel contratto, tra cui il c.d. “Capital Project” (ossia quel progetto che avrebbe permesso all’editore di confrontare i costi/ricavi e di valutare la convenienza-redditività ad ogni pubblicazione);
  • ulteriori malfunzionamenti sono stati rilevati per la funzione “conferma fatture d’acquisto e la loro contabilizzazione” e quella di “rendicontazione conti depositi”.

Come sopra accennato, il negozio giuridico esistente tra le parti non aveva ad oggetto la sola fornitura del software, ma anche di tutte quelle attività necessarie per l’implementazione – di cui al secondo contratto concluso tra le parti – di un programma gestionale di tipo ERP, acronimo quest’ultimo che indica: “tutti i sistemi integrati di gestione, cioè applicazioni software in grado di gestire tutte le informazioni rilevanti per l’azienda mediante una base centralizzata”.

Il software doveva quindi essere idoneo a soddisfare le esigenze di business della società editrice, anche mediante personalizzazioni ad hoc di alcune funzionalità non previste dalla versione “standard” del programma.

Ne deriva allora che il rapporto comprendeva una serie di prestazioni ulteriori rispetto a quelle che caratterizzano un semplice contratto di licenza.

L’obiettivo della società committente era la creazione di una nuova versione del proprio sito web per svolgere attività di vendita online. Invero, una volta riuniti tutti i dati sul software grafico, quest’ultimo avrebbe dovuto distribuirli sul sito web della società.

Precisamente, a riguardo di tale secondo contratto, la software house si era impegnata nei confronti dell’attrice a: trasmettere i dati necessari per la realizzazione del database centralizzando tutti i dati sul programma entro una certa data; realizzare un’interfaccia con il sito web per la creazione di tale database nell’ambito del software grafico.

Al riguardo l’attrice ha documentato il mancato rispetto del termine stabilito per la comunicazione dei dati necessari per realizzare il database, strumentale alla realizzazione del nuovo sito web, con conseguente tardiva pubblicazione del sito internet. Successivamente, è stata accertata la mancata realizzazione dell’interfaccia ed il tardivo invio delle ulteriori informazioni per la centralizzazione di tutti i dati.

Inadempimenti contrattuali e responsabilità del fornitore del software

I plurimi inadempimenti riscontrati in sede peritale hanno prodotto conseguenze sull’efficacia dell’intero contratto di fornitura e hanno provocato il venir meno dell’utilità dell’intera prestazione sottesa al contratto. È venuta meno la funzione economica-sociale perseguita nel contratto, con conseguente positivo riscontro del requisito di cui all’art. 1455 c.c. ed accoglimento della domanda risolutoria presentata dalla società committente.

Come concluso dal CTU, infatti, “i malfunzionamenti accertati hanno reso inadatto il software alla gestione del business dell’attore”.

Nella sentenza esaminata è stato anche richiamato il principio per cui: “… il mancato conseguimento di tali risultati incide negativamente sul sinallagma negoziale, e ciò a prescindere dalla qualificazione negoziale di questo tipo di rapporti nell’ambito della categoria dei contratti atipici, o alternativamente nell’ambito del contratto di appalto o di un contratto misto di compravendita e di prestazioni d’opera ovvero del contratto d’opera con prestazione di materia e garanzia del risultato[4].

Inoltre, il rapporto tra le parti si è articolato in ulteriori prestazioni accessorie (fornitura hardware, formazione del personale della società committente in relazione all’utilizzo del software grafico) la cui utilità è venuta meno in seguito al mancato conseguimento delle utilità dei due contratti principali.

In conclusione, il Tribunale ha: revocato il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore della software house; accertato e dichiarato la risoluzione dei due contratti per inadempimento da parte della software house; condannato quest’ultima alla restituzione in favore di parte attrice della somma erogatale originariamente a titolo di acconto prezzo, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo; condannato la software house al risarcimento dei danni in favore dell’attrice oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; rigettato le domande promosse dalla software house anche in via istruttoria.

La pronuncia esaminata è interessante da un punto di vista pratico poiché fornisce un quadro chiaro non solo della natura dei contratti di fornitura software, ma anche delle possibili conseguenze per le parti coinvolte nel caso in cui si verifichino inadempienze. Difatti, si è posta l’attenzione sulla qualificazione attribuita all’attività di sviluppo e fornitura di software e di prodotti informatici, definita come un’attività di fatto calibrata sulle specifiche necessità del cliente-committente.

In sostanza l’obbligazione che il fornitore di un software personalizzato assume nei confronti del cliente non può mai ritenersi svincolata dal fine perseguito da quest’ultimo, dovendo piuttosto garantire la corrispondenza del software alle specifiche tecniche e funzionali evidenziate da contratto nonché alle garanzie di cui agli artt. 1667 – 1668 c.c.[5].

Ciò porta alla inevitabile conseguenza per cui, in caso di mancata considerazione delle esigenze esplicitate dal cliente, il fornitore non avrà diritto al compenso, ovvero sarà obbligato alla sua restituzione qualora questo sia già stato erogato in suo favore totalmente o parzialmente, e all’eventuale risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento contrattuale.

[1] P.B. Casali, “I contratti di fornitura di software, qualificazione, adempimento, responsabilità e garanzie”, www.ilcaso.it

[2] Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di impresa, Sent. n. 5752/2017 consultabile qui:

[3] Differenziandosi di conseguenza dalle obbligazioni di mezzi, ossia quelle in cui il debitore è tenuto a svolgere un’attività determinata senza tuttavia assicurare che da ciò derivi un qualsivoglia esito. Le obbligazioni di risultato, di contro, il conseguimento di un determinato risultato è da ritenersi essenziale per l’interesse e l’aspettativa del creditore. A. Torrente, P. Schlesinger, “Manuale di diritto Privato”, 2019.

[4] Cassazione, Sentenza n. 19131/2013.

[5] S. Giannini, “il contratto di fornitura di software personalizzato”, diritto.it, 2003.

Sofia Giancone

Avvocato e Dottoranda di Ricerca in diritto privato presso l'Università Tor Vergata - Roma Sofia Giancone fa parte di Ius In Itinere da maggio 2020. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2019 con Lode presso l'Università di Roma Tor Vergata, discutendo la tesi in Diritto Commerciale dal titolo: "Il software: profili strutturali, tutela giuridica e prospettive". Ha svolto la pratica forense in ambito civile e il tirocinio formativo in magistratura ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Corte d'appello civile di Roma. Successivamente ha approfondito i temi legati all'IP & IT e si è specializzata in Tech Law & Digital Transformation con TopLegal Academy. Si è occupata di consulenza e assistenza legale nell'ambito del Venture Building, innovazione e startup, contrattualistica di impresa. Ad ottobre 2022 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense e ad oggi esercita la professione di Avvocato. Dal 2022 svolge inoltre il Dottorato di ricerca in diritto privato presso l'Università di Roma Tor Vergata. Profilo LinkedIn: linkedin.com/in/sofia-giancone-38b8b7196

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