sabato, Aprile 20, 2024
Criminal & Compliance

La malversazione a danno dello Stato: caratteristiche peculiari e giurisprudenza recente

La malversazione a danno dello Stato, inserita nel Codice Penale dall’art. 3 Legge 26 aprile 1990, n. 86, è un reato collocato all’interno del Libro II – Titolo II – Capo I dedicato ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. L’art. 316-bis recita: “Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni“.

Elementi del reato

Quello di malversazione è considerato un reato comune, il cui soggetto attivo può essere qualsiasi individuo, purchè sia estraneo alla pubblica amministrazione; dunque, nè un pubblico ufficiale nè un incaricato di un pubblico servizio. Per quanto concerne il soggetto passivo, invece, può essere qualsiasi organismo pubblico che abbia erogato un finanziamento, dallo Stato al Comune passando per la Provincia, fino ad arrivare alle Comunità Europee. Per quanto concerne l’elemento psicologico del reato si richiede il dolo generico consistente, in questo caso, nella consapevole sottrazione delle risorse e dei contributi ottenuti dall’ente pubblico dallo scopo per i quali erano stati stanziati. Dal momento che a livello legislativo è assente una dettagliata tipizzazione delle modalità d’esecuzione, la malversazione è da considerarsi a tutti gli effetti un reato a forma libera, senza evento naturalistico (dunque di mera condotta) e di danno. La dottrina lo annovera tra i reati di omissione, dal momento che il soggetto attivo non destina le risorse ottenute alle finalità di pubblico interesse che ne avevano giustificato l’erogazione.
In dottrina, inoltre, è stata operata una distinzione inerente l’oggetto materiale della malversazione: è stato rilevato che i contributi e le sovvenzioni costituiscono attribuzioni patrimoniali a fondo perduto, mentre i finanziamenti hanno natura di atti negoziali caratterizzati, il più delle volte, da un obbligo totale o parziale di restituzione. Per quanto riguarda il momento consumativo del reato, invece, è utile riportare un estratto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione VI, del 28 novembre 2002, n. 40375: “Il momento consumativo del reato di malversazione a danno dello Stato, previsto dall’art. 316 bis c.p., coincide con la scadenza del termine ultimo entro il quale avrebbero dovuto essere realizzare le opere per le quali erano stati concessi i pubblici finanziamenti, non potendosi escludere, fino a quando detta scadenza non si sia verificata, che l’agente, pur se abbia nel frattempo destinato quei finanziamenti ad altra finalità, non provveda comunque alla realizzazione delle opere con altri mezzi economici di cui abbia o acquisti la disponibilità.”

La recente pronuncia delle Sezioni Unite circa il rapporto tra malversazione e truffa aggravata

Il 28 aprile 2017 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha depositato le motivazioni della sentenza n. 20664 in cui si afferma che “Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)”.
Come si legge in sentenza, gli Ermellini hanno esordito rimarcando la necessità di distinguere due contrapposte interpretazioni delle disposizioni richiamate. Secondo la prima di esse, è da escludere un rapporto di specialità tra i due reati e si ritiene sussistente il concorso delle fattispecie in ragione della mancanza di identità degli interessi protetti; inoltre, proseguono i giudici della Corte, l’eventuale concomitanza dei due comportamenti non vale a caratterizzare una delle due ipotesi delittuose come speciale rispetto all’altra.
Secondo l’opposta interpretazione, invece, non si ritiene risolutiva, al fine di individuare gli spazi applicativi delle due disposizioni, la considerazione che i diversi momenti di consumazione tra i due reati possano non coincidere, dal momento che il problema sorgerebbe quando la diversa destinazione dei bene viene impressa quando l’erogazione venga conseguita con artifizi o raggiri, prospettandosi, in questo caso, un’ipotesi di concorso apparente di norme (art. 15 c.p.). In ultima analisi, entrambi gli orientamenti escludono che le due fattispecie possano porsi tra loro in un rapporto di specialità. Infatti, l’uno propende per l’esistenza di un concorso di reati, l’altro, negando tale concorso, conclude per la presenza di un concorso apparente di norme, valutando i comportamenti tipizzati nelle disposizioni in esame offensivi del medesimo bene giuridico, invocando a sostegno della propria analisi il principio del rapporto di sussidiarietà tra le norme. Il collegio, in definitiva, prendendo le mosse dalla giurisprudenza della Corte EDU e della stessa Corte di Legittimità, escludenti entrambe la sussistenza di un concorso apparente di norme basato su criteri diversi da quello di specialità, conclude la propria analisi propendendo per il primo dei due filoni giurisprudenziali summenzionati, ossia quello che pone in concorso i reati di malversazione e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Dott. Giovanni Sorrentino

Giovanni Sorrentino è nato a Napoli nel 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica con il massimo dei voti presso il Liceo Classico Jacopo Sannazaro, intraprende lo studio del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Nel dicembre del 2017 si è laureato discutendo una tesi in diritto penale dal titolo "Il riciclaggio", relatore Sergio Moccia. Attualmente sta svolgendo la pratica forense presso lo Studio Legale Chianese. Nel 2012 ha ottenuto il First Certificate in English (FCE). Ha collaborato dal 2010 al 2014 con la testata sportiva online "Il Corriere del Napoli". È socio di ELSA (European Law Students' Association) dal 2015. Nel 2016 un suo articolo dal titolo "Terrore a Parigi: analisi e possibili risvolti" è stato pubblicato su ElSianer, testata online ufficiale di ELSA Italia. Nel 2017 è stato selezionato per prendere parte al Legal Research Group promosso da ELSA Napoli in Diritto Amministrativo (Academic Advisors i proff. Fiorenzo Liguori e Silvia Tuccillo) dal titolo "L'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato", con un contributo dal titolo "Il contratto di avvalimento". Grande appassionato di sport (ha giocato a tennis per dieci anni a livello agonistico) e di cinema, ama viaggiare ed entrare in contatto con nuove realtà. Email: giovanni.sorrentino@iusinitinere.it

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