venerdì, Luglio 26, 2024
Uncategorized

La responsabilità giuridica e politica dei Ministri

Il Governo é l’espressione della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggiore numero di seggi in Parlamento.

È un organo complesso, composto da altri organi dotati di autonomia e di specifiche funzioni, ma che ne rappresentano gli elementi essenziali ed indispensabili.

Il Governo ha funzioni esecutive, legislative e politiche: ha funzioni esecutive in quanto è il vertice del potere esecutivo e di controllo sull’attività di tutti gli organi amministrativi; ha funzioni legislative atteso che può emanare norme giuridiche mediante atti aventi forza di legge; ha, infine, funzioni politiche: partecipa alla direzione politica del Paese.

I Ministri costituiscono una componente essenziale del Governo, dal momento che concorrono, insieme al Presidente del Consiglio dei ministri, a formarne l’organo di vertice, il Consiglio dei ministri[1].

I ministri sono organi costituzionali con funzioni politiche e amministrative.

Hanno funzioni politiche giacché collaborano all’attuazione dell’indirizzo politico del governo.

Hanno funzioni amministrative considerato che sono a capo dei Ministeri, ciascuno dei quali dirige un particolare settore della pubblica amministrazione.

L’articolo 92 della Costituzione stabilisce, al primo comma, che il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Al secondo comma, invece, il summenzionato articolo specifica che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. I Ministri possono essere scelti anche tra i cittadini non appartenenti al Parlamento (l’articolo 64 comma 4 della Costituzione stabilisce che i membri del Governo possono essere o meno anche deputati o senatori).

L’articolo 93 prescrive, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestino giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

I ministri sono con o senza portafoglio. I primi hanno un dicastero di riferimento. I secondi non hanno un dicastero di riferimento, ma svolgono funzioni delegate dal Presidente del Consiglio e, a differenza di viceministri e sottosegretari, partecipano al Consiglio dei ministri.

La  responsabilità politica

Dal latino responsum (risposta), la responsabilità è, da un punto di vista filosofico, la capacità di rispondere dei propri comportamenti, rendendone ragione e accettandone le conseguenze[2]. È invece, da un punto di vista giuridico, la situazione per cui un soggetto è tenuto a rispondere della violazione di un obbligo o di un atto illecito[3]. La responsabilità può essere giuridica o politica.

La responsabilità politica definisce se un soggetto operante nello Stato ed investito di una carica politica debba o meno rispondere (e, nel caso, a chi debba rispondere) delle scelte politiche compiute.

La responsabilità politica collegiale dei Ministri nei confronti delle Camere costituisce un tipo di responsabilità perfetta, in quanto è assistita dalla possibile sanzione di una revoca della fiducia, che obbliga il Governo a rassegnare le dimissioni, mentre la responsabilità politica individuale dei Ministri è imperfetta, giacché le Camere possono chiedere conto del loro operato mediante gli strumenti del sindacato parlamentare (le interrogazioni, le interpellanze, le inchieste parlamentari) ma non possono attivare un procedimento sanzionatorio a carico di un Ministro se non coinvolgendovi collegialmente l’intero Governo[4] .

La responsabilità politica presuppone, quindi, il potere del Capo dello Stato e delle Camere di disapprovare con aperta censura o, anche in forma indiretta, la condotta dei Ministri e dei sottosegretari di Stato, il che di regola ha per effetto il loro ritiro dall’ufficio[5].

La responsabilità giuridica

La responsabilità giuridica dei ministri può essere amministrativa, civile e penale.

L’articolo 95 comma 2 della Costituzione dispone che i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Sui ministri grava, inoltre, una responsabilità amministrativa, in relazione all’attività da essi svolta come vertici dei dicasteri. La responsabilità amministrativa sorge a seguito di danno erariale diretto o indiretto[6]. Il danno erariale è diretto se è sofferto dall’ente di appartenenza, lo Stato. È, invece, indiretto qualora sia sofferto da un privato che, in conseguenza di questo danno, sia stato risarcito dallo Stato.

I ministri, inoltre, sono funzionari dello Stato e, in quanto tali, possono essere responsabili civilmente ai sensi dell’articolo 28 della Costituzione[7].

L’articolo 96 della Costituzione disciplina la responsabilità penale dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. Analogamente a quanto accade per il Capo dello Stato (articolo 90, comma 1 della Costituzione) la Costituzione traccia una distinzione specifica tra i reati commessi nell’esercizio delle funzioni e quelli commessi a titolo di privati cittadini.

Dei secondi, tanto i ministri quanto il Capo dello Stato rispondono al pari di qualsiasi altro soggetto.

Dei primi, invece, i ministri rispondono secondo una disciplina particolare: oltre all’autorizzazione di cui alla disposizione, il procedimento segue un percorso particolare[8].

La legge numero 51 del 7 aprile 2010 aveva previsto una peculiare ipotesi a comparire in udienza per gli appartenenti all’esecutivo al dichiarato scopo di garantire il pacifico svolgimento delle funzioni di Governo. La normativa è stata abrogata dall’articolo 1 del D.P.R. numero 115 del 18 luglio 2011, emanato a seguito dell’esito del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011.

[1] Ministri. Diritto Costituzionale, Enciclopedia on line, Treccani, disponibile all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/ministri-diritto-costituzionale/.

[2] Responsabilità, Dizionario di filosofia, Treccani, disponibile all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/responsabilita_%28Dizionario-di-filosofia%29/.

[3] Definizione di responsabilità disponibile all’indirizzo https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/R/responsabilita.shtml.

[4] Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte prima, Prima Serie Speciale, Corte Costituzionale, Numero 45, 2 novembre 1995.

[5] S. Romano, Principi di Diritto Costituzionale, Giuffrè, Milano, 1947, p. 262.

[6] Per la responsabilità amministrativa sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti.

[7] Secondo l’articolo 28 della Costituzione, i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

[8] Si veda la legge costituzionale numero 1 del 16 gennaio 1989.

Lascia un commento