sabato, Ottobre 5, 2024
Criminal & Compliance

L’autoriciclaggio e la responsabilità degli enti

 

La responsabilità amministrativa degli enti, regolata dal d. lgs. 231/2001, è indirizzata a divenire una categoria generale del diritto penale dell’economia, soprattutto a causa del carattere metaindividuale dei destinatari delle norme, della natura di alcune conseguenze sanzionatorie, dei reati presupposti e dei profili di colpa che la caratterizzano.

All’introduzione del reato di autoriciclaggio, dunque, ha fatto seguito l’integrazione della disciplina della responsabilità dell’ente da reato, che già conosceva tra i reati presupposto quelli di ricettazione, riciclaggio e reimpiego, introdotti dall’art. 63 del d. lgs. n. 231/2007, con l’interpolazione, nel tessuto normativo del d. lgs. n. 231/2001, dell’art. 25-octies.

L’inserimento del reato di autoriciclaggio nel novero di quelli idonei a generare responsabilità dell’ente ha suscitato molte questioni concernenti il principio di legalità, sancito dall’art. 2 del d. lgs. 231/2001. Un elemento problematico è stato rilevato in relazione alla circostanza che tra i reati presupposto del nuovo tipo penale ve ne sono alcuni non previsti dal d. lgs. 231/2001, così che, si è scritto, in tal modo si finisce per ampliare il novero dei reati che generano la responsabilità dell’ente, estendendolo a fattispecie non considerate dal legislatore .

Un orientamento che si colloca all’interno del solco di quella dottrina che, già con riguardo all’inserimento di fattispecie associative tra i reati presupposto, aveva evidenziato un’erosione del principio di legalità, per la possibile introduzione, nell’alveo dei reati rilevanti ex d. lgs. n. 231/2001, di fattispecie “innominate” , secondo una prospettiva ermeneutica successivamente confermata da un arresto giurisprudenziale, nel quale la Corte di legittimità esclude che fattispecie aperte come l’art. 416 c.p. possano essere legittimamente utilizzate per aggirare l’esclusione di reati fine nel novero dei reati rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 .

Dunque, è stata suggerita, in relazione al reato di autoriciclaggio, un’interpretazione volta a limitare l’applicazione della responsabilità degli enti solo a quelle ipotesi di fatto che abbiano come presupposto reati compresi nell’elenco di quelli idonei a generare la responsabilità degli enti ex d. lgs. n. 231/2001 .

La problematica non è generata dall’introduzione del reato di autoriciclaggio, ma è presente nel sistema già dal momento dell’inserimento, nel catalogo dei reati presupposto, del riciclaggio e dell’impiego.

Volendo analizzare la questione da un’altra prospettiva, si è scritto che «sul piano strettamente formale non sembra essere truffa delle etichette osservare che il principio di legalità è rispettato quando il legislatore inserisce, nel catalogo dei reati idonei a generare responsabilità dell’ente, fattispecie a struttura aperta, che, al pari dell’autoriciclaggio, del riciclaggio o del reimpiego, annoverano tra i reati presupposto un numero assai elevato di delitti non considerati direttamente dal sistema del d. lgs. n. 231/2001. Si tratta di una scelta del legislatore, chiara e, deve ritenersi, per quanto possa valere ai fini di una corretta ermeneusi, consapevole» .

L’art. 6 del d. lgs. 231/2001 prevede l’organismo di vigilanza, il quale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento. I compiti di tale organismo non si presentano diversi, né dal punto di vista qualitativo né dal punto di vista quantitativo, rispetto a quelli funzionali alla prevenzione dei reati di riciclaggio o reimpiego.

Tuttavia, il d. lgs. 231/2007, volto a dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE in ordine al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ha inciso in maniera decisiva sui caratteri dell’organo, inserendo sulla matrice originariamente prevista dal d. lgs. 231/2001 nuove funzioni, con rilevanza esterna rispetto all’attività dell’ente, idonee a modificarne le caratteristiche in maniera rilevante.

Pare quanto mai opportuno rilevare che il d. lgs. 231/2007 differisce, quanto all’ambito di applicazione, rispetto al d. lgs. 231/2001, dimodoché funzione e struttura dell’organismo di vigilanza, nell’ambito dei modelli organizzativi predisposti in ottica antiriciclaggio, avranno caratteri parzialmente diversi, a seconda che siano o meno costituiti in soggetti metaindividuali richiamati dalla disciplina del 2007 .

Se si accogliesse un’interpretazione di tal fatta, rispetto alla fattispecie di riciclaggio si andrebbe determinando una riscrittura della fattispecie nel senso di non ricomprendere il laundering dei proventi di qualunque delitto non colposo, ma solo dei delitti presupposto della responsabilità da reato degli enti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001; in tal caso, si tratterebbe dei delitti non colposi rilevanti ex art. d. lgs. n. 231/2001, ma che di certo comprometterebbe la funzione di prevenzione generale della fattispecie nei confronti degli enti che costituiscono gli autori primari dell’attività di riciclaggio .

Tuttavia, in dottrina si è scritto che , in futuro, il problema che si porrà è rappresentato dalla necessità di stabilire che cosa accade nell’ipotesi in cui l’ente sostituisca, trasferisca o investa nella sua attività i proventi dell’evasione fiscale consumata dall’amministratore a favore dell’ente. Oltre alla considerazione che riguardo agli enti non assume alcun significato in termini di delimitazione della fattispecie la clausola volta ad escludere la punibilità nel caso di uso personale, in tal caso l’anomalia è rappresentata dal fatto che da una parte l’ente non può commettere il reato presupposto, non essendo prevista la sua responsabilità per i delitti in materia tributaria, e non si potrebbe configurare la responsabilità per la fattispecie di autoriciclaggio, se si esclude che tale fattispecie si possa realizzare rispetto ai proventi di reati per i quali non si prevede la responsabilità dell’ente. Ancora, ci si chiede se l’ente possa essere considerato responsabile per riciclaggio dei proventi del reato tributario consumato nel suo interesse o a suo vantaggio dalla persona fisica, che risponderebbe, nel caso, di autoriciclaggio.

Ebbene, se si dovesse richiedere anche ai fini del riciclaggio che i delitti presupposti siano contemplati dal d. lgs. n. 231/2001, si dovrebbe escludere anche il riciclaggio. D’altro canto, poi, l’ente non è considerato estraneo al reato ai fini della confisca in quanto beneficiario del reato presupposto, al punto che si ritiene possibile applicare la confisca diretta del denaro, che rappresenta l’imposta evasa, presso l’ente in favore del quale è stato consumato il reato tributario, nel caso in cui si accerti che ci trovi nella sua disponibilità, così come affermato delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione a partire dal caso Gubert .

L’esasperazione contenuta in tale sentenza potrebbe essere evitata estendendo la nozione di profitto direttamente confiscabile, proprio al fine di sottrarre il profitto risparmio di imposta all’ente che lo ha conseguito, considerando anche la confisca per equivalente del profitto accertato una mera misura di riequilibrio economico, applicabile al terzo non estraneo al reato in quanto beneficiario e, dunque, anche all’ente non responsabile ai sensi del d. lgs. 231/2001; il tutto, in attuazione delle indicazioni della direttiva n. 42/2014 la quale richiede che il profitto sia sottratto anche presso il terzo, sia esso persona fisica sia esso una persona giuridica, presso cui sia pervenuto.

L’art. 6 di tale direttiva impone agli Stati membri la confisca di profitti, anche nella forma per equivalente, trasferiti dall’accusato (o sospettato) a terzi e nel considerando (24) si specifica che questa regola si riferisce anche all’ipotesi in cui il reato è stato realizzato a vantaggio dell’ente comprese le persone giuridiche.

In ogni caso, in attesa di attendere l’orientamento della giurisprudenza, Confindustria ritiene che i rimedi adottati per prevenire i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, tutti inclusi all’interno dell’art. 25-octies del Decreto 231, dovrebbero rappresentare un buon punto di partenza anche per contenere il rischio di realizzazione dell’autoriciclaggio.

Se il reato-base dell’autoriciclaggio consistesse in un reato-presupposto della responsabilità ai sensi del Decreto 231, il Modello Organizzativo dovrebbe già prevedere presidi di controllo ad hoc e, dunque, non necessiterebbe di un aggiornamento specifico.

 

 

Fonti:

Paolo Ielo, Autoriciclaggio e responsabilità dell’ente ex n. d. lgs. n. 231/2001, in Mezzetti E.-Piva D., Punire l’autoriciclaggio. Come, quando e perché, Torino, 2016.

Mattalia, Commento all’art. 2 d. lgs. 231/01, in La responsabilità amministrativa della società e degli enti, Commentario diretto da Levis-Perini.

Paliero, Dieci anni di Corporate liability nel sistema italiano, in Soc., 2011, suppl. nn. 12, 13.

Scoletta, Nuove ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti, in AA. VV., Sistema penale e sicurezza pubblica: le riforme del 2009, Milano, 2009.

Dott. Giovanni Sorrentino

Giovanni Sorrentino è nato a Napoli nel 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica con il massimo dei voti presso il Liceo Classico Jacopo Sannazaro, intraprende lo studio del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Nel dicembre del 2017 si è laureato discutendo una tesi in diritto penale dal titolo "Il riciclaggio", relatore Sergio Moccia. Attualmente sta svolgendo la pratica forense presso lo Studio Legale Chianese. Nel 2012 ha ottenuto il First Certificate in English (FCE). Ha collaborato dal 2010 al 2014 con la testata sportiva online "Il Corriere del Napoli". È socio di ELSA (European Law Students' Association) dal 2015. Nel 2016 un suo articolo dal titolo "Terrore a Parigi: analisi e possibili risvolti" è stato pubblicato su ElSianer, testata online ufficiale di ELSA Italia. Nel 2017 è stato selezionato per prendere parte al Legal Research Group promosso da ELSA Napoli in Diritto Amministrativo (Academic Advisors i proff. Fiorenzo Liguori e Silvia Tuccillo) dal titolo "L'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato", con un contributo dal titolo "Il contratto di avvalimento". Grande appassionato di sport (ha giocato a tennis per dieci anni a livello agonistico) e di cinema, ama viaggiare ed entrare in contatto con nuove realtà. Email: giovanni.sorrentino@iusinitinere.it

Lascia un commento