martedì, Ottobre 8, 2024
Labourdì

Morte del datore di lavoro domestico: chi paga il collaboratore?

In una precedente trattazione (qui il link di rimando) abbiamo analizzato la natura giuridica e la disciplina del contratto di lavoro domestico, forma di lavoro tanto peculiare quanto diffusa nel nostro ordinamento.

La presente trattazione vuole concentrarsi su una vicenda di tale rapporto di lavoro al fine di sottolinearne alcuni tratti caratterizzanti.

Il quesito è: in caso di decesso del datore di lavoro domestico, in che posizione vengono a trovarsi gli eredi nei confronti del lavoratore domestico?
Chi è tenuto a pagare gli oneri relativi alla cessazione del rapporto di lavoro con il collaboratore domestico?

Occorre preliminarmente sottolineare che il rapporto di lavoro in questione costituisce una rapporto basato sull’intuitu personae, pertanto la decisione del datore di instaurare un tal tipo di rapporto si fonda principalmente sull’elemento della fiducia.
Il datore, infatti, sceglie una persona cui affidare determinati incarichi da svolgere all’interno della propria abitazione e nei confronti della propria famiglia, per cui ne discende che il dato personale della scelta assume un rilievo centrale.

Tale precisazione è doverosa al fine di poter sviluppare la tematica che qui ci interessa, in quanto tanto il CCNL in materia, quanto poi la giurisprudenza, confermano la tendenza a disciplinare tale situazione in maniera conforme alla peculiarità del rapporto.

L’art. 39, co 7 e 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro domestico stabilisce che: “In caso di morte del datore di lavoro domestico il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso.
I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso”.
Il dato letterale normativo è sufficientemente chiaro al riguardo e indica immediatamente che la risposta da dare al quesito di cui sopra deve senz’altro essere positiva.
Ciò che è interessante, però, sono le motivazioni che si pongono alla base di tale scelta legislativa.

E’ pacifico che l’obbligo degli eredi per i crediti di lavoro dovuti non sorge di certo perché l’erede costituisce una parte del rapporto di lavoro.
Quindi, il lavoratore domestico che intende agire al fine di ottenere ciò che gli spetta, si rivolgerà nei confronti di questi ultimi solo poiché l’apertura della successione determina il subentro di questi nelle posizioni giuridiche del datore deceduto.

Ancora, occorre precisare che per quanto nel nostro ordinamento viga il principio generale di trasmissibilità mortis causa delle obbligazioni civili, nel caso di specie questo principio subisce un ridimensionamento.
Occorre, infatti, perché un’obbligazione pecuniaria possa essere trasmessa, che si faccia riferimento ad un obbligo già accertato o in corso di accertamento alla data della morte del datore.
Ciò che rileva è, dunque, che non tutti i rapporti passivi derivanti da obbligazioni pecuniarie sono trasmissibili.
In particolare, non lo sarebbero le obbligazioni derivanti da un rapporto intuitu personae, poiché basati, come visto, sulla fiducia che una parte contraente (datore) ripone nei confronti dell’altro specifico contraente (collaboratore domestico).

Emergono in tal modo i termini della questione giuridica che qui si pongono.

Occorre, a tal punto, rilevare una differenza tra due tipi di eredi del datore di lavoro domestico:
– eredi conviventi
– eredi non conviventi

I primi sono i coabitanti di cui parla l’articolo 39 prima riportato, ossia i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia.
Sono questi ultimi i soggetti tenuti al pagamento dei crediti dovuti al collaboratore domestico, ai sensi di quanto prescritto dalla legge.
Tali soggetti, infatti, poiché coabitanti del datore, giovano della prestazione resa dal collaboratore, per cui anche se il rapporto diretto era intercorrente tra datore deceduto e collaboratore, essi ad ogni modo sono a conoscenza del rapporto di lavoro e vi entrato a far parte, seppur in senso lato ed atecnico.
Rispetto ai secondi, invece, poiché manca il rapporto di convivenza, scatta una presunzione di non conoscenza del rapporto di lavoro del de cuius con il collaboratore domestico, per cui il collaboratore non potrà avanzare nei confronti di questi ultimi richieste di alcun genere.

Abbiamo, dunque, visto che solo nei confronti degli eredi coabitanti il collaboratore può rivendicare i contributi previdenziali e i debiti retributivi che spettano.
Saranno questi obbligati in solido nei confronti del collaboratore, seppur a determinate condizioni.
E’, cioè, necessario che il chiamato all’eredità sia messo nella condizione di conoscere quale siano le passività di cui deve farsi carico, pertanto deve trattarsi di crediti basati su documenti preesistenti alla morte del datore-de cuius.

 

Riferimenti normativi:

– CCNL del lavoro domestico, 01.07.2013 art. 39 rubr “Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso” – Consultabile qui

Dott.ssa Marilù Minadeo

Nata a Napoli, il 26/07/1991. Nel marzo del 2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l' Università Federico II di Napoli. Ha intrapreso il percorso di preparazione al concorso in magistratura, frequentando un corso di formazione privato presso un magistrato. Inoltre, sta perfezionando la formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Napoli ed è praticante avvocato.

2 pensieri riguardo “Morte del datore di lavoro domestico: chi paga il collaboratore?

  • Salve, in un punto dell’articolo lei dice:
    “E’, cioè, necessario che il chiamato all’eredità sia messo nella condizione di conoscere quale siano le passività di cui deve farsi carico, pertanto deve trattarsi di crediti basati su documenti preesistenti alla morte del datore-de cuius.”

    Ma qual è il riferimento giuridico di tale affermazione?

    • Marilù Minadeo

      Salve Francesco,
      rispetto all’affermazione da lei riportata non vi è uno specifico riferimento normativo, al di là del principio di base contenuto nel già citato articolo art.39, comma 8 in particolare.
      Il significato della mia affermazione voleva essere quello che le pretese eventualmente fatte valere dal collaboratore domestico per il pagamento dei debiti retributivi e previdenziali maturati alla data della morte, devono essere basate su quanto specificamente pattuito nel contratto di lavoro domestico tra collaboratore e datore deceduto.
      Spero di aver soddisfatto la sua richiesta!

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