domenica, Aprile 28, 2024
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Sanzioni AGCM: caso Ferragni e Balocco

Sanzioni AGCM: caso Ferragni e Balocco

A dott.ssa Rosanna Mastropasqua

  1. Le sanzioni dell’AGCM

L’AGCM è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, si occupa di tutelare i diritti dei consumatori e di controllare che le condotte commerciali degli operatori economici non falsino il libero gioco della concorrenza.

In quanto Autorità Indipendente, l’AGCM opera in autonomia rispetto al potere esecutivo, essendo munita del potere di sanzionare direttamente le imprese che realizzano condotte illecite sotto la forma di Pratiche Commerciali Scorrette (cd. PCS), ingannevoli o aggressive, nei confronti dei consumatori.

Abbiamo già ampiamente analizzato le diverse tipologie di PCS nell’articolo precedente, perciò in questa sede ci occuperemo di illustrare l’applicazione delle sanzioni previste dall’ art 27 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, cd. Codice del Consumo (in attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004).

L’avvio del procedimento: Ai sensi del comma 2 dell’articolo 27 del Codice del consumo, l’Autorità può avviare il procedimento d’ufficio o su istanza di ogni individuo o associazione che ne abbia interesse, comunicando l’apertura dell’istruttoria al professionista. Durante il procedimento l’Autorità potrà avvalersi di poteri investigativi ed esecutivi diretti ad accertare la responsabilità dell’illecito e ad inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ad eliminarne gli effetti. Nei casi di particolare urgenza, la stessa potrà disporre, con provvedimento motivato, la provvisoria sospensione delle pratiche commerciali scorrette in modo che non arrechino ulteriore danno ai consumatori. La procedura istruttoria segue la disciplina disposta dalla stessa Autorità con proprio regolamento, garantendo il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

Collaborazione con l’Autorità: L’Autorità prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro a carico delle persone o enti a cui siano stati richiesti documenti rilevanti al fine dell’accertamento dell’infrazione che si siano dimostrate inottemperanti, violando l’art 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Infatti, se da un lato il professionista ha l’obbligo di collaborare con l’Autorità e fornire la documentazione richiesta e connessa alla pratica commerciale, dall’altro è ammesso a dare prova della ragionevole imprevedibilità dell’impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell’articolo 20, comma 3.

Poteri esecutivi e inibitori: Quando l’Autorità ritiene la pratica commerciale scorretta ne vieta la diffusione, prima che venga portata a conoscenza del pubblico, e la continuazione quando la pratica sia già iniziata, disponendo inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro. Inoltre, sempre nel medesimo provvedimento, l’Autorità può ordinare, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera oppure di un’apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti. Nel caso in cui la scorrettezza della PCS non sia ritenuta grave, l’Autorità può decidere di definire anticipatamente il procedimento, addebitando al professionista l’onere di assumersi l’impegno di porre fine all’infrazione e di curare la pubblicazione della relativa dichiarazione al fine di informare il pubblico dei consumatori e fare ammenda.

Inottemperanza ai provvedimenti: L’Autorità applica un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro nel caso di violazione dei provvedimenti disposti dalla medesima e di mancato rispetto degli impegni assunti.

Mezzi di comunicazione di massa: Infine, l’AGCM, prima di concludere il procedimento, richiede il parere dell’Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) nel caso in cui la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso mezzi di comunicazione di massa come la stampa, il cinema, la radio, la televisione ed oggi, i social media, che sono in grado di veicolare l’informazione ad un vasto pubblico.

La competenza: Il termine entro il quale occorre adempiere alle sanzioni amministrative pecuniarie è di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. La competenza giurisdizionale per i ricorsi avanzati contro le decisioni dell’Autorità è assegnata esclusivamente al giudice amministrativo, tuttavia è comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, in materia di pubblicità comparativa, in materia di violazione della disciplina sul diritto d’autore e dei marchi d’impresa, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

Guardia di finanza: L’Autorità può affidare le indagini alla guardia di finanza al fine di ricercare elementi dai quali potrà emergere l’eventuale responsabilità penale a carico dell’imprenditore per reati fiscali, riguardanti l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sui redditi.

  1. Le sanzioni a carico dell’influencer Chiara Ferragni e Balocco

 Il 14 Giugno scorso l’AGCM aveva aperto un’istruttoria per pratica commerciale scorretta a carico di Balocco S.p.A. Industria Dolciaria, estendendola il 19 Luglio alle due società di Chiara Ferragni, Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l.,  che ne gestiscono l’immagine e il marchio, poiché anche queste trovavano coinvolgimento nell’iniziativa commerciale del 2022, con attività di beneficenza, denominata “Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino”. Il 14 Dicembre l’Autorità ha concluso il procedimento irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei tre soggetti interessati, per un importo complessivo di 1 milione di euro, ritenendoli responsabili per violazione del dovere di diligenza professionale ai sensi dell’articolo 20 del Codice del Consumo, e per pratiche commerciali scorrette, caratterizzate da ingannevolezza, ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo.

Per l’Antitrust la pratica commerciale scorretta è stata realizzata attraverso condotte diverse, tutte preordinate ad aumentare le vendite del prodotto, a discapito della tanto pubblicizzata beneficenza.

  1. I professionisti hanno promosso la vendita del pandoro in maniera ingannevole, poiché hanno fissato un prezzo pari circa a 9 euro per giustificare il fine solidale. Hanno infatti indotto i consumatori all’acquisto del pandoro Balocco facendo leva sul senso di altruismo, facendo credere che, acquistando il “Pandoro Pink Christmas”, sostenendo un costo due volte e mezzo maggiore a quello ordinario, i consumatori avrebbero contribuito alla raccolta di una somma di danaro maggiore da devolvere in beneficenza. Tuttavia, la donazione era già stata effettuata dalla sola Balocco in cifra fissa a Maggio 2022, pari ad euro 50 mila, ancor prima che venisse messo in commercio il pandoro, Novembre 2022, quindi i consumatori contribuivano realmente solo ad aumentare le casse dell’azienda che aveva stipulato un contratto milionario con l’influencer.
  2. I professionisti hanno, inoltre, diffuso informazioni ingannevoli circa la partecipazione della stessa influencer nell’attività di beneficenza, dapprima tramite il comunicato stampa di presentazione dell’iniziativa ed in seguito attraverso la confezione del prodotto e la pubblicità realizzata sui canali social dell’influencer. In realtà, l’iniziativa a favore dell’ospedale Regina Margherita era nata all’interno della società Balocco con la quale Chiara Ferragni, mediante la società Fenice, aveva un contratto di licenza del proprio marchio per produrre un pandoro griffato ed alimentare. In base al contratto, solo Balocco doveva effettuare una donazione di euro 50 mila a favore dell’Ospedale, avvenuta nel Maggio 2022 prima della produzione dei pandori, a fronte del compenso di oltre 1 milione di euro destinato della Ferragni.

Per l’Antitrust, tale pratica commerciale ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori, i quali, disposti a supportare un progetto benefico, sponsorizzato dalla Ferragni, preferivano acquistare il pandoro con il marchio “Balocco e Ferragni insieme” a discapito della concorrenza.

Le sanzioni disposte dall’Autorità sono state quantificate in euro 420 mila per Balocco, euro 400 mila per Fenice ed euro 675 mila per TBS Crew, tenendo conto dei criteri previsti dall’art 27 comma 9 del Codice del Consumo “Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro”.

Per quanto riguarda la gravità della violazione, si è tenuto conto del metodo di diffusione utilizzato per l’iniziativa commerciale attraverso i canali social dell’influencer ed il sito internet della Balocco che, come mezzi di comunicazione di massa, sono ritenuti idonei a veicolare informazioni potenzialmente lesive verso un pubblico sempre più vasto di consumatori.

Per quanto riguarda le condizioni economiche del professionista, si tratta di due soggetti che godono di ricavi milionari e che quindi possono sopportare sanzioni proporzionate al loro patrimonio, infatti avendo posto in essere condotte ingannevoli rilevanti ex art 21, subiscono sanzioni non inferiori ad euro 50 mila.

L’Autorità ha tenuto conto della diversità di ruolo assunta da ciascun soggetto all’interno della pratica commerciale scorretta, graduando la risposta sanzionatoria. Infatti, mentre la società Balocco risulta aver subito maggiori danni economici, effettuando personalmente la donazione e subendo perdite per la mancata vendita di tutti i pandori prodotti, le società della Ferragni appaiono attrici principali dell’operazione commerciale, poichè, da un lato, Fenice decideva le modalità di promozione dell’iniziativa e curava le relazioni con i media presentando le vendite del pandoro griffato come legate alla donazione all’Ospedale, dall’altro, TBS Crew si occupava della promozione sui social dell’immagine di Chiara Ferragni – benefattrice.

Ad oggi, per tale questione, la nota “imprenditrice digitale” è stata indagata, altresì, per i reati di truffa aggravata, di cui si parlerà in un prossimo articolo.

Per ulteriori approfondimenti si legga anche:

Pratica commerciale scorretta: Antitrust sanziona Ferragni e Balocco (altalex.com)

L’AGCM sanziona Balocco e le società di Chiara Ferragni per pratiche commerciali scorrette — Martini Manna & Partners

AGCM – Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato

Si legga anche Mastropasqua, Le pratiche commerciali ritenute scorrette degli influencer: il caso Ferragni e Balocco, Ius in itinere

Qui il provvedimento  PS12506 chiusura.pdf (agcm.it)

Foto presa dal profilo instagram di Chiara Ferragni e ripubblicata su https://www.today.it/gossip/vip/chiara-ferragni-balocco-mail.html

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