domenica, Aprile 28, 2024
Di Robusta Costituzione

Il futuro nella Costituzione

a cura di Ginevra Ammendola

  1. Introduzione

Materie quali il debito pubblico, il sistema pensionistico, l’utilizzo sempre più frequente delle nuove tecnologie (si pensi al dilagare dell’intelligenza artificiale), la tutela ambientale, pongono al centro del dibattito la questione della responsabilità intergenerazionale[1] e sollecitano la riflessione circa la dimensione temporale del presente come dimensione di doveri nei riguardi del futuro.

In breve, ci dobbiamo domandare quale sia l’impatto che le scelte dell’oggi producono nei confronti di chi verrà dopo di noi.

 

  1. Cosa dice la nostra Costituzione

È possibile intravedere una sfumatura, per così dire, “futurista” nel testo di alcune disposizioni della Costituzione italiana.

Innanzitutto, vi è la nozione di popolo, di cui all’articolo 1 Cost[2]., inteso in senso ideale come una collettività che si perpetua nel succedersi tra generazioni. Legate a questo concetto, non vanno dimenticate le nozioni di sovranità e di nazione, che possono essere declinate quali elementi di trasmissione intergenerazionale delle identità e delle responsabilità di un intero gruppo[3].

Si può proseguire con l’articolo 2 Cost.[4], cui può essere agganciata l’dea di futuro attraverso i princìpi di solidarietà, di dignità e i diritti inviolabili. In altri termini, l’art. 2 Cost., nella misura in cui “riconosce” i diritti inviolabili dell’uomo, evoca concezioni giusnaturalistiche secondo le quali i diritti non sono conferiti dall’ordinamento, ma sono soltanto riconosciuti da quest’ultimo in quanto preesistenti. Pertanto, si può tranquillamente ritenere che tali diritti inviolabili, preesistenti allo Stato, possano essere attribuiti, in potenza, anche alle generazioni future[5].

Altre disposizioni da citare sono gli articoli 9, 81 e 97 Cost.

L’articolo 9 è stato coinvolto da una modifica operata dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, la quale ha inserito il riferimento a chi verrà dopo di noi nel futuro in connessione alla tutela ambientale[6]. Infatti, il testo novellato contempla ora un terzo comma, secondo cui la tutela dell’ambiente va predisposta “anche nell’interesse delle generazioni future[7]. È chiaro che la devastazione sistematica dell’ambiente, messa in atto dalla nostra società, suscita degli interrogativi spinosi riguardo alle conseguenze negative che stiamo subendo attualmente, ma soprattutto pone dei dubbi circa i possibili risvolti nel futuro. Dunque, è necessario disciplinare la protezione ambientale in un’ottica comprensiva anche dei “nostri successori”.

Si tratta di un aspetto importante, tuttavia complesso e tale complessità emerge proprio dal tenore testuale della disposizione, in quanto si parla di tutelare “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi”. Questa “triade” inserita nell’articolo 9 ha suscitato perplessità circa il carattere sfuggevole e, forse, troppo fumoso di tali termini[8]. In effetti, può essere difficile individuare l’esatto perimetro del loro significato, tenendo conto che sono concetti che rimandano anche ad altre discipline extragiuridiche di stampo scientifico/biologico.

Una chiave di lettura può essere quella secondo cui i lemmi “ambiente”, “biodiversità”, “ecosistemi” non vanno interpretati come elementi distinti tra di loro, ma come elementi intimamente connessi e che rappresentano sfaccettature diverse di uno stesso fenomeno. In altri termini, soccorre la logica sistematica.

Come abbiamo già accennato, il tema assume un valore per il futuro, poiché la tutela dell’ambiente produce i suoi effetti anche per le generazioni future. Queste ultime fanno parte di una categoria peculiare di soggetti che viene sempre più spesso presa in considerazione nel mondo giuridico. È piuttosto complicato immaginare i futuri interessi e le aspirazioni di chi ancora non esiste, però il merito della modifica costituzionale, di cui si tratta, è quello di aver reso la protezione dell’ambiente quale elemento strutturale dell’ordinamento ed è un modo per far sì che alla generazione seguente siano assicurate chances di vita non inferiori a quelle godute da quella precedente[9].

Per quanto concerne gli articoli 81[10] e 97 Cost.[11], l’aggiunta del concetto di sostenibilità del debito pubblico[12], grazie alla revisione nel 2012 delle disposizioni in questione, permette una lettura proiettata in avanti, volta a proteggere le generazioni future dall’accumulo di strabordanti posizioni debitorie[13].

Svincolando il discorso da singoli articoli, si può proseguire con una riflessione generale sul fenomeno giuridico. In effetti, quest’ultimo è ontologicamente orientato verso l’avvenire, poiché le norme sono per natura preordinate alla disciplina di comportamenti futuri.

A fortiori se teniamo conto dei testi costituzionali. Invero, soprattutto se munite di clausole di immodificabilità o di meccanismi di rigidità, le Costituzioni ambiscono a regolare in modo durevole e con un orizzonte temporale illimitato i rapporti giuridici fondamentali[14].

 

  1. Conclusioni

La nostra Carta costituzionale, a fortiori in seguito alla vicenda modificativa degli artt. 9 e 41 (ricordiamolo: tali modifiche sono state realizzate con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1), si è in qualche modo “aggiornata” o, comunque, allineata rispetto a una tendenza in espansione che ha colpito il fenomeno del costituzionalismo moderno.

È vero, infatti, che tradizionalmente il costituzionalismo, quando ha affrontato la dimensione temporale del futuro, lo ha fatto, per lo più, guardando ad esso come dimensione di libertà e mai di responsabilità. Ora, invece, il costituzionalismo ha lo sguardo rivolto ad una nuova prospettiva, diametralmente opposta, consistente nel considerare il futuro come una finestra temporale da salvaguardare e che implica delle responsabilità e degli obblighi già nel presente[15].

Tale cambio di visuale permette di valorizzare il futuro come un segmento del tempo che merita una sorta di copertura costituzionale, in quanto ormai si sta acquisendo sempre di più la consapevolezza che le nostre azioni, qualsiasi esse siano (pensiamo alla politica, all’economia, alle scelte quotidiane dei singoli cittadini, etc…), non sono sufficienti se vengono esercitate soltanto in funzione del presente.

Questo perché non possiamo più permetterci di non guardare oltre al nostro naso.

 

 

 

 

[1] Per approfondire come è impostata e orientata la riflessione in tal senso, v. F.G. Menga., “Per un’antropologia della responsabilità intergenerazionale. Etica, politica e diritto in questione”, in Etica & Politica, 2020.

 

[2] Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

 

[3] Riguardo alla “capacità di futuro” della Costituzione, v. S. Grassi, “La Costituzione siamo noi”, in Nomos, (appunti per la lezione del 13 dicembre 2016), secondo cui «La Costituzione, di per sé, è proiettata verso il futuro. Tutte le norme, ma le norme costituzionali ancora di più, descrivono, prescrivono, delineano un programma per il futuro per la stessa generazione che le esprime ma anche per le generazioni future (…). L’intera Costituzione contiene norme proiettate verso il futuro. Le stesse indicazioni di “popolo” (art. 1) “nazione” o “unità nazionale” (artt. 9, 67, 87) implicano l’ammissione di un ricambio e di uno sviluppo delle generazioni alle quali vengono affidati i valori in cui l’ordinamento costituzionale si riconosce. (…)». Il contributo è disponibile qui: https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/05/Grassi.pdf

 

[4] Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

[5] L. Bartolucci, “Le generazioni future (con la tutela dell’ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione”, in Forum di Quaderni Costituzionali, 17 maggio 2022, paragrafo 2, 218. Il contributo è disponibile qui: https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/03-Bartolucci-FQC-2-2022.pdf

 

[6] Per altri approfondimenti, all’interno di questa Rivista, in merito alla legge di modifica costituzionale e, in generale, al rapporto tra tutela ambientale e diritti delle generazioni future, v. https://www.iusinitinere.it/la-tutela-giuridica-dellambiente-nel-diritto-costituzionale-44251, https://www.iusinitinere.it/tutela-dellecosistema-nellinteresse-delle-generazioni-future-riflessioni-a-partire-da-una-risalente-pronuncia-della-corte-suprema-delle-filippine-44104, https://www.iusinitinere.it/ambiente-e-costituzione-panem-et-circenses-41747

 

[7] Art. 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

 

[8] In chiave critica, v. T. E. Frosini, “La Costituzione in senso ambientale. Una critica”, in Federalismi.it, 23 giugno 2021. Il contributo è disponibile qui: https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=45598&dpath=document&dfile=23062021154123.pdf&content=La%2BCostituzione%2Bin%2Bsenso%2Bambientale%2E%2BUna%2Bcritica%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B

 

[9] I.A. Nicotra, “L’ingresso dell’ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid”, in Federalismi.it, 30 giugno 2021.

 

[10] Art. 81: Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

 

[11] Art. 97: Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

 

[12] Si cita in merito alla sostenibilità dei bilanci la sentenza 18 del 2019 della Corte costituzionale, secondo la quale «L’equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo».

 

[13] D. Porena, “«Anche nell’interesse delle generazioni future». Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione”, in Federalismi.it, 1° giugno 2022, paragrafo 3, 131. Il contributo è disponibile qui: https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=47290&dpath=document&dfile=01062022160556.pdf&content=%27Anche%2Bnell’interesse%2Bdelle%2Bgenerazioni%2Bfuture%27%2E%2BIl%2Bproblema%2Bdei%2Brapporti%2Bintergenerazionali%2Ball’indomani%2Bdella%2Brevisione%2Bdell’art%2E%2B9%2Bdella%2BCostituzione%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B

 

[14] D. Porena, “«Anche nell’interesse delle generazioni future». Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione”, in Federalismi.it, 1 giugno 2022 e T. Groppi, “Sostenibilità e costituzioni:lo Stato costituzionale alla prova del futuro”, in DPCE online, secondo la quale «occorre solo ricordare che le costituzioni contemporanee guardano per loro natura al futuro, ben più di quanto non facciano altre tipologie di norme giuridiche, e appaiono perciò sedi particolarmente idonee per cercare di garantire che le generazioni presenti non ignorino, nelle loro scelte, la solidarietà intergenerazionale.

La rigidità, in primo luogo, contiene già in sé un’idea di durata, un orizzonte temporale che oltrepassa quello dell’ordinario circuito della decisione politica, ove decidono le maggioranze formatesi attraverso le elezioni. Le costituzioni rigide, e potremmo richiamare le varie, note metafore utilizzate a tal fine – Ulisse e le sirene, Pietro sobrio e Pietro ubriaco ecc. – hanno lo scopo di porre regole che obblighino i decisori, nell’ambito del “normal lawmaking”, a non seguire pedissequamente la volontà delle maggioranze politiche contingenti, benché in esse si esprima la sovranità popolare, ma a tenere conto di altri principi e valori, sanciti nella costituzione medesima, espressione dell’“higher lawmaking” e di una forma più elevata di manifestazione della sovranità popolare, il potere costituente.

In effetti, uno dei principali problemi nell’adottare decisioni che tutelino le esigenze del futuro, a scapito, se necessario, di interessi del presente, è costituito dalla dinamica della democrazia elettorale, cioè dalla necessità delle élites politiche di conquistare il consenso a breve termine degli attuali elettori, senza tener in conto gli interessi di chi, non essendo presente, non può influire con il suo voto sulla contesa elettorale. Da qui i complicati e macchinosi tentativi di trovare forme che consentano agli elettori futuri di partecipare alle elezioni nel presente. Tentativi a nostro avviso superflui, in quanto non è sul terreno della democrazia elettorale che le esigenze del futuro possono essere fatte valere: lo strumento adeguato esiste già, nell’ambito della democrazia costituzionale, ed è appunto la costituzione rigida, che ha la vocazione a durare nel tempo e a sottrarre alcuni principi e valori alla decisione delle maggioranze politiche».

 

[15] In merito, v. R. Bifulco, “Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente”, in Federalismi.it, 6 aprile 2022, 8. Il contributo è disponibile qui: https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=47026&dpath=document&dfile=06042022172324.pdf&content=Primissime%2Briflessioni%2Bintorno%2Balla%2Bl%2E%2Bcost%2E%2B1%2F2022%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B

 

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