Società tra professionisti: qual è, ai fini fiscali, la natura del reddito prodotto?
Con la decisione n.35 /E del 7 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate si sofferma nuovamente sulla particolare e poco chiara casistica circa la qualificazione del reddito prodotto dalle società tra professionisti e più in particolare dalla neonata categoria delle società tra avvocati, disciplinata dall’ art. 4 bis della legge 247/2012.
La società tra professionisti viene costituita secondo i modelli presenti nel titolo V e VI del codice civile, sulla base della previsione della legge “speciale” n. 183 del 2011.
L’oggetto sociale della STP è “l’attività professionale regolamentata esercitata in via esclusiva”. [1]L’Agenzia delle entrate sulla base delle caratteristiche appena elencate ritiene, con la sua ultima pronunzia che, l’esercizio della professione forense in forma societaria costituisce attività d’impresa e in quanto tale produttiva di reddito d’impresa.
A corroborare l’impostazione seguita dall’Agenzia delle Entrate, vi è il responso fornito dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, la quale, come citato nella risoluzione in esame, evidenzia come “sembra difficile valorizzare [per queste società] l’elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell’elemento soggettivo dello schermo societario”.
Tale risoluzione si basa sull’ applicazione dell’art. 6 comma 3 e 81 del DPR n.917/86 TUIR, il quale stabilisce che va comunque considerato come reddito d’impresa il reddito prodotto da società destinate all’attività d’impresa, siano esse SNC o SRL.[2]
Una definizione innovativa , quella recente, che si discosta molto dalla risoluzione n.118/2003, la quale , riferendosi alle STA aveva qualificato il reddito proveniente dalle stesse come derivante da lavoro autonomo dal momento in cui esso fosse il risultato dell’esercizio di un’ attività professionale.
Una tale innovativa risposta contribuisce a donare importanti risvolti pratici alla casistica fin ora esaminata ,dal momento in cui evita le complicazioni che si avrebbero nell’applicare al reddito delle STP il regime fiscale del lavoro autonomo.[3]
Per cui le società tra professionisti risultano oggi assoggettate allo stesso regime fiscale e previdenziale definito dal DPR 917/1986, con la differenza che queste società di persone o di capitali non sono obbligate al pagamento IRAP. I compensi , invece, rimangono assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20% e gli utili tassati così come quanto previsto per gli studi legali associati.
[1] CNDCEC P.Saggese e C. Beuco nella relativa disamina del caso.
[2] Campobasso, Diritto commerciale 2 – Diritto delle società M. Campobasso , Torino, 2014, 13 e seg.
[3] D.Lgs n 96/2001 ; riferimento normativo nella definizione di lavoro autonomo e analisi della comparazione dello stesso con il reddito prodotto dalle STP.