mercoledì, Marzo 27, 2024
Diritto e Impresa

Vaccini anti COVID: davvero l’unica soluzione è la rinuncia ai brevetti?

1. Quadro di riferimento

Era l’ottobre del 2020 quando, per la prima volta, Asia e Sudafrica proponevano deroghe al regime di tutela della proprietà industriale e, nello specifico, avanzavano la richiesta di rinuncia alla protezione accordata tramite brevetto, con riferimento espresso alla realizzazione dei vaccini anti-Covid.[1]

Si è poi venuta ad interessare della questione la stampa e, con essa, i social, le televisioni e, infine, la politica.

Un discorso, molto delicato, riecheggiato nel corso dei mesi e giunto fino ad oggi dove, tra le dichiarazioni più importanti e favorevoli a questa soluzione, vi è sicuramente quella degli Stati Uniti firmata dal Presidente in persona, Joe Biden, e dal Rappresentante per il commercio degli USA, Katherine Tai.

Successivamente, anche il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, si è detto favorevole a tale ipotesi.

Infine, i vertici UE, tra opinioni caute e attente a non sbilanciarsi, si sono espressi su questo tema rivelando posizioni non esattamente allineate[2].

Quindi, ricapitolando: quale equilibrio nel bilanciamento tra diritti di proprietà industriale, da una parte, e rinuncia ad essi, con correlato interesse al libero accesso ai vaccini contro il coronavirus, dall’altra[3]?

Per rispondere a tale domanda, bisogna partire da alcune premesse, la prima delle quali riguarda la comprensione del ruolo svolto dai brevetti e dall’intero sistema di tutela della proprietà intellettuale.

1.1 L’importanza dei diritti di proprietà intellettuale e industriale e il legame con l’innovazione

Parlare di tutela della proprietà industriale e intellettuale in poche righe è sicuramente complicato, ma è necessario per inquadrare il tema che stiamo affrontando e, di conseguenza, provare a dare una risposta alla domanda circa il rapporto tra brevetti e vaccini anti-covid.

Invero, quella che per molti è diventata nell’ultimo anno una battaglia “ideologica” (e anche politica), relativa alla tesi per cui è sbagliato riconoscere tutela brevettuale a beni così importanti in una fase così critica, sembra prescindere dall’importanza che gli strumenti accordati alla protezione dei diritti IP (nel nostro caso, il brevetto) hanno nel contesto dell’innovazione realizzata dalle imprese.

Facciamo, dunque, un passo indietro, nel tentativo di riassumere quali sono i vantaggi del brevetto, nonché la sua importanza, per chi svolge attività di impresa e, a maggior ragione, di ricerca e sviluppo.

Richiamando testualmente le parole con cui si apre il capitolo sul brevetto del Manuale di Diritto Industriale firmato A. Vanzetti-V. Di Cataldo[4] L’innovazione è uno dei momenti centrali dell’attività d’impresa. L’imprenditore che realizza un’idea nuova, e la introduce nella sua attività, realizza un vantaggio concorrenziale sugli altri operatori del settore, che può risultare decisivo ai fini della sua fortuna.”

E ancora Ciò è particolarmente importante nell’economia moderna, che è caratterizzata da uno stabile eccesso di offerta, e, quindi, da una situazione di stabile concorrenza”.

In altre parole, operando oggi le imprese in un mercato che è saturo in ogni comparto merceologico, risulta altresì evidente come non sia possibile operare sul prezzo per procurarsi un vantaggio sugli altri player, bensì appaia necessario lavorare in termini di ricerca e innovazione e, ove possibile, loro realizzazione.

1.2 L’innovazione, soprattutto oggi, non è casuale.

Questo significa che, se possiamo immaginare che in tempi passati l’inventore si trovava nel proprio laboratorio e all’interno di esso conseguiva scoperte incredibili, oggi tale scenario non appare verosimile, perlomeno nella maggior parte dei casi e, soprattutto, con riferimento alle strategie operative di alcune aziende che, tra i vari core business, svolgono anche e principalmente attività di R&D.

I vantaggi competitivi conseguenti all’attuazione di una invenzione, dunque, sono importantissimi per l’impresa che l’ha realizzata; tuttavia, se l’invenzione fosse poi liberamente accessibile a tutti, è evidente che tale vantaggio verrebbe meno.

Ancora, se non venisse accordata una tutela in termini di privativa a favore dell’inventore[5], è difficile immaginare che talune aziende sceglierebbero la strada dell’innovazione, con ciò perdendosi l’incentivo al progresso e alla risoluzione di problemi nuovi che necessitano di  risposte, per forza di cose, altrettanto nuove.

La tutela brevettuale, dunque, lungi dall’essere strumento volto unicamente alla creazione di un monopolio legale a favore dell’inventore, trova la sua ratio proprio in relazione a questa funzione di incentivo all’innovazione e al progresso; ancora, altri due cardini della tutela accordata alle invenzioni mediante il brevetto risiedono 1) nel fatto che esso è un incentivo alla rivelazione e, dunque, all’acquisizione collettiva della relativa scoperta, 2) nel garantire comunque la diffusione dell’invenzione (dietro compenso) tramite, ad esempio, il sistema delle licenze.

A questi aspetti “pro-tutela IP”, poi, c’è chi obietta appellandosi a vari effetti negativi da essa scaturenti, essenzialmente sul presupposto secondo cui l’innovazione non sarebbe incentivata dalla presenza di tale protezione, bensì sarebbe insita nel fatto che le aziende operano in un regime di tipo concorrenziale.

Ad ogni modo, trattandosi di dibattito risalente alle origini degli istituti brevettuali (a partire circa dall’800), non è questa la sede in cui occuparsi del rapporto tra tutela dei diritti di proprietà industriale-intellettuale e tutela della concorrenza, pur essendo questo un tema che torna spesso in auge, vieppiù in momenti come quello attuale in cui l’istituto de quo è messo in discussione con riferimento al caso dei vaccini anti-Covid.

2. Le invenzioni farmaceutiche e il complesso rapporto tra privativa industriale e tutela della salute 

Quando si parla di brevetti, è importante anche guardare al settore nel quale tale forma di protezione viene accordata.

Infatti, non è la stessa cosa parlare di tutela accordata ad invenzioni che, per quanto dirompenti (o anche, disruptive), riguardano settori in senso lato “tecnologici” e quelle appartenenti, in una prospettiva ben diversa, all’ambito farmaceutico e richiamanti, in quanto tali, interessi molto delicati come quello alla salute.

In altre parole, se nessuno dubita che si possa (anzi, che si debba) accordare una privativa in termini di vantaggio competitivo ad un’azienda che realizza una nuova invenzione in grado di rivoluzionare un determinato mercato, ben diversa è la percezione che si ha quando ad essere oggetto di brevetto è un nuovo farmaco in grado di sconfiggere, o comunque combattere, una malattia.

A che cosa si deve questo diverso approccio?

Si consideri, anzitutto, che nell’ordinamento italiano le invenzioni farmaceutiche sono state sottratte alla tutela brevettuale per molto tempo, ovvero nel periodo compreso tra il 1939 e il 1978, quando la Corte Costituzionale procedette alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 14 del Regio Decreto n. 1127/1939[6] nella parte in cui impediva la brevettabilità dei portati in ambito, per l’appunto, farmaceutico[7].

Se le ragioni che hanno escluso la protezione brevettuale per quasi quarant’anni sono da rintracciarsi nella volontà di non accordare tutela a possibili “ciarlatani”, a maggior ragione considerando che ciò si sarebbe riversato negativamente sulle spalle di chi si fosse trovato in bisogno di accedere ai farmaci necessari per combattere alcune malattie, non si può certo dire che tale percezione sia oggi poi così cambiata.

Ora, non volendosi qui scoprire il fianco a possibili banalizzazioni (riconducibili, talvolta, alle posizioni estreme di chi è avverso ai brevetti e alla tutela IP in senso assoluto), è indubbio che il bilanciamento da porre in essere ai fini dell’individuazione dell’esatto punto di equilibrio tra brevetti e vaccini risulta sicuramente più arduo rispetto ad altri campi dell’innovazione.

Questa complessità, infatti, deriva dall’importanza del diritto alla salute e delle possibili limitazioni che esso subirebbe nel momento in cui, richiesta ed ottenuta la privativa, si impedirebbe di conseguenza la libera circolazione e, dunque, l’accessibilità all’invenzione farmaceutica e ai suoi effetti benefici per la salute.[8]

Il diritto universale alla cura, per molti, oltre che su un piano meramente etico, è una ineludibile necessità originata dalla complessa condizione innescata dalla pandemia nell’ultimo anno e mezzo.

Detto altrimenti, se normalmente la sussistenza di brevetti farmaceutici collide con il diritto alla salute, a maggior ragione questo discorso vale ora che in ballo c’è una situazione di crisi sanitaria che ha investito, indistintamente, tutto e tutti (negazionisti inclusi).

In quest’ottica, dunque, la protezione dei diritti IP e le correlate esigenze di tutela sopra riportate che giustificano tale regime normativo, paiono da più parti non sostenibili alla luce del complesso quadro delineato dalla diffusione globale del Covid-19.

Questi aspetti, inoltre, assumono una centralità ancora maggiore se si considerano le problematiche di quei paesi che, fino ad oggi, non hanno ancora ricevuto dosi di vaccino anti-Covid sufficienti o, addirittura, non hanno ancora avviato la campagna vaccinale[9].

Ancora, sono riecheggiate ultimamente le scelte operate a suo tempo da Albert Bruce Sabin, scopritore del vaccino antipolio, il quale non rivendicò il brevetto sul farmaco scoperto per sconfiggere la poliomielite.[10]

3. Deroghe alla disciplina dei brevetti: è l’unica soluzione?

Fatte queste premesse sulla disciplina generale dei vaccini e sulla complessità del bilanciamento tra diritti IP e invenzioni farmaceutiche, proviamo ora a capire le proposte avanzate da chi sostiene che dovrebbero esserci deroghe alle privative brevettuali.

Invero, non possiamo concentrarci unicamente sui proclami (che in quanto tali risultano giusti e apprezzabili), e ciò perché, ai fini di una corretta analisi, è necessario analizzare varie informazioni e cercare così di sottoporre a vaglio critico tutto ciò che abbiamo a disposizione.

Ora, partendo dalla correttezza in linea teorica delle argomentazioni avanzate da chi si è fatto sostenitore della tesi secondo cui è necessario, in questo contesto, derogare all’applicazione dei regimi di tutela della proprietà industriale sì da rinunciarvi, vediamo se tale validità permane anche con riferimento a talune questioni specifiche.

Per fare ciò, ci avvarremo dell’importante contributo realizzato dal Max Planck Institute for Innovation and Competition, il quale con un prezioso Statement del maggio di quest’anno ha evidenziato taluni aspetti che, di norma, non troviamo nelle valutazioni di chi sostiene la “liberalizzazione” dei brevetti sui vaccini anti-Covid.

In primo luogo, si consideri comunque l’ingente stanziamento di finanziamenti provenienti, direttamente ed indirettamente, da fondi pubblici e ricevuti dall’industria farmaceutica per implementare la ricerca e lo sviluppo dei vaccini per la lotta contro il coronavirus; in quest’accezione, è giusto ritenere che i ricavi che le aziende farmaceutiche stanno ottenendo per la vendita dei vaccini non siano solamente il frutto dei loro meriti.

Oltre a questo, si considerino gli ingenti costi che le istituzioni dei paesi stanno sostenendo (e hanno sostenuto) per permettere alla campagna vaccinale di iniziare velocemente, oltre allo snellimento delle procedure operative e burocratiche che, in ambito farmaceutico soprattutto, determinano la necessità di tempistiche ben più lunghe.

In tal senso, non è un caso che in questo settore specifico si abbia bisogno di ricorrere, normalmente, all’ottenimento dei certificati di protezione complementare da parte dei titolari delle domande di brevetto, e ciò come conseguenza del fatto che, per arrivare a commercializzare un certo farmaco, sono richiesti tempi molto lunghi che, in assenza di tali certificati, comporterebbero una riduzione sostanziale della durata temporale accordata al brevetto.

Inoltre, complessa e lunga è la fase di sperimentazione clinica, talvolta foriera di imprevisti e che, con riferimento allo sviluppo dei vaccini anti-Covid, ha reso necessario lo svolgimento di queste attività nel più breve tempo possibile proprio per intervenire coerentemente all’urgenza sanitaria globale.

L’UE ha investito centinaia di milioni di euro per progetti di ricerca contro il coronavirus: si pensi al programma “Orizzonte 2020”[11], dove essa ha proceduto a stanziare finanziamenti per progetti di diagnosi, cura e sviluppo di vaccini oltre che, per questioni logistiche, la predisposizione di tecnologie mediche e digitali necessarie a portare avanti tale lotta.[12]

Per questi motivi, la questione dei vaccini implementati nel corso dell’ultimo anno, non può e non deve essere appannaggio solamente degli interessi delle case farmaceutiche, che a più riprese (e soprattutto a seguito del recentissimo intervento del Presidente USA, Joe Biden) si sono dette contrarie all’ipotesi di rinunciare ai brevetti sui vaccini contro il Covid-19.

Così come limpida risulta la necessità di garantire l’accesso ai vaccini (oltre che a condizioni eque e ragionevoli per tutti) ai paesi maggiormente bisognosi e a basso reddito; in tal senso, oltre al programma COVAX[13], pensato per garantire accesso alle condizioni predette negli Stati con medio e basso reddito (e che, a onor del vero, appare da dover perfezionare), assume rilevanza il discorso relativo all’accessibilità dei vaccini in deroga alle norme di tutela della proprietà industriale.

Per capire, dunque, se questa strada sia percorribile, bisogna prendere in considerazione quanto si dirà appresso.

La rinuncia alla protezione IP, allo stato attuale, non sembra probabile che possa risolvere alcuni problemi che, ad una prima occhiata, parrebbero riconducibili alla tutela che essa accorda; infatti, uno dei maggiori aspetti problematici riguarda il ritardo della produzione dei vaccini a ragione della carenza di materie prime necessarie per produrli, tanto per cominciare[14].

Ancora, lo studio del Max Planck Institute for Innovation and Competition precedentemente citato, riporta come, in realtà, vari titolari di diritti IP abbiano concluso accordi in partnership e concesso licenze a soggetti terzi oltre che, nel caso di Moderna (uno dei produttori di vaccini anti-Covid autorizzati), la rinuncia a far valere i propri brevetti relativamente ad altri produttori terzi (questa volta con riferimento all’utilizzo, per l’implementazione dei vaccini, dell’mRNA).

Inoltre, la cooperazione che è stata raggiunta nello sviluppo, produzione e distribuzione dei vaccini contro il coronavirus, ha raggiunto livelli mai visti prima: si pensi alla collaborazione tra Pfizer-BioNtech, oppure a quella per la produzione occorsa tra BioNtech/Pfizer/Sanofi/Novartis, CureVac/Bayer e Moderna/Lonza[15].

Sempre secondo lo studio di cui sopra, e come evidenziano i fatti, è proprio sulla messa in comune dei rispettivi diritti IP, nonché sul versante della condivisione del know-how dei vari player, che si sono ottenuti notevoli risultati in così poco tempo, oltre che in virtù degli ingenti finanziamenti di origine pubblica.

Il trasferimento di know-how, inoltre, rappresenta un problema ulteriore: invero, non è soltanto una questione di rendere accessibile il vaccino dal punto di vista del prodotto finale e della relativa formula, bensì di tutte le questioni ad esso connesse, prima tra tutte l’esigenza di trasferire, assieme alla possibilità di produrlo, le competenze necessarie e funzionali a tale produzione.

Oltre a ciò, si considerino comunque le tempistiche necessarie per addivenire alla produzione di un farmaco vaccinale biosimilare necessitante, in quanto tale, di autorizzazioni e controlli atti a verificarne la sicurezza e la corrispondenza ai principi di funzionamento dei vaccini c.d. “originator”.

Infine, anche lato costi di produzione e distribuzione dei vaccini, non si creda che ci sarebbero rilevanti passi in avanti, anzi.

Attualmente, infatti, non esiste un solo vaccino: da ciò ne deriva l’assenza del rischio che una singola azienda possa aumentare unilateralmente i prezzi sfruttando una posizione di monopolio a danno dell’intera collettività, senza considerare poi che anche i produttori di generici operano, normalmente, come enti aventi scopo di lucro e, dunque, con la necessità di dover rientrare dei costi sostenuti per la produzione.[16]

Di particolare rilievo, poi, il fatto che una delle componenti di costo maggiore risulti essere quella relativa alle spese necessarie alla consegna dei vaccini, che può arrivare fino alla metà del prezzo di mercato degli stessi.

Sul punto, di conseguenza, i costi generati a seguito del coinvolgimento di tutti i soggetti attivi all’interno della catena di produzione, consegna e distribuzione dei vaccini, prescindono dalla sussistenza o meno di diritti IP e dipendono, piuttosto, da costanti che sarebbero fatte proprie anche dai soggetti terzi a cui verrebbe concesso di produrre i vaccini.

4. Possibili strumenti alternativi: art. 31 dell’accordo TRIPS

Arrivati a questo punto, si può sostenere come non sia così scontato, come potrebbe apparire ad un primo sguardo superficiale, affermare la rinuncia ai diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Invero, ci sono strumenti che permettono di procedere alla concessione di licenze obbligatorie, come l’art. 31 dell’accordo TRIPS, secondo cui ai membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio è consentito di prevedere licenze obbligatorie relativamente ai brevetti, e ciò sia con riguardo all’utilizzo da parte delle istituzioni che di soggetti terzi autorizzati da esse.

Tuttavia, al di là di tale ipotesi, esistono ostacoli effettivi e sostanziali che impediscono (o comunque rendono particolarmente difficoltosa) la produzione dei vaccini per mano di produttori terzi in altri paesi: ancora una volta, non sono né la rinuncia, né la licenza obbligatoria, a venire in nostro soccorso, o almeno non interamente e/o maggiormente rispetto ad altre possibili soluzioni.

Ancora, e qui richiamandosi quanto detto nel paragrafo precedente, vi sono esigenze di trasferimento di know-how, non bypassabili per mezzo della rinuncia ai brevetti ovvero della concessione di licenze obbligatorie.

Si consideri, inoltre, che molte delle tecnologie utilizzate per realizzare i vaccini sono state impiegate grazie all’ottenimento di privative industriali ben prima che si diffondesse il Covid-19 e che, dunque, venisse in essere l’attuale crisi sanitaria; in altre parole, senza che si consentisse l’ottenimento del brevetto con riferimento alle attività di ricerca e sviluppo di tali tecnologie, molto di quello che successivamente è stato operato per contrastare la pandemia, ivi considerata la realizzazione di più vaccini in poco tempo, probabilmente non sarebbe stato possibile attuarlo.

Inoltre, anche ammettendo che si procedesse alla “liberalizzazione” dei brevetti, permarrebbe comunque il problema della possibilità di accedere alle tecnologie appena citate, coperte a loro volta dalla tutela IP e, come tali, necessarie in fase di produzione dei vaccini anti-Covid.

In altre parole, vi è una concatenazione tale che si rischierebbe di far “crollare” l’intera impalcatura brevettuale, con effetto domino negativo ben maggiore di quanto si potrebbe pensare ad una prima valutazione.

Dunque, appare difficile trovare una risposta esatta all’interrogativo posto da chi si chiede quale sia il giusto equilibrio tra libero accesso ai vaccini (con rinuncia contestuale alla tutela IP) e tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Ciò che è certo è che non può essere una dichiarazione d’intenti, per quanto idealmente corretta e giusta, ad essere sufficiente per risolvere la questione.

La domanda, invero, può e deve essere quella di chiedersi quanto profitto a favore delle aziende produttrici risulti giustificato in un quadro generale che ha visto, da una parte, il dispiegamento di forze e risorse condiviso in sinergia tra istituzioni pubbliche e private, e dall’altra, la necessità di superare questa crisi quanto prima e nell’interesse di tutti, quindi non soltanto nella prospettiva di pochi privilegiati.

[1] Max Planck Institute for Innovation and Competition, Covid-19 and the Role of Intellectual Property, Position Statement del 07.05.2021, in cui si legge “[…] work together to ensure that intellectual property rights such as patents, industrial designs, copyright and protection of undisclosed information do not create barriers to the timely access to affordable medical products including vaccines and medicines or to scaling-up of research, development, manufacturing and supply of medical products essential to combat Covid-19”

[2] In tal senso rientrano esattamente le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio del nostro Paese, Mario Draghi, il quale ha teso la mano per una deroga temporaneamente limitata della tutela brevettuale e posto, al contempo, alcune indicazioni, come quella rivolta all’incentivazione dell’export dei vaccini e agli investimenti per proseguire la campagna vaccinale senza il rischio di interruzioni; Macron, Presidente della Repubblica Francese, si è detto favorevole ritenendo però che l’attuale urgenza non è legata al tema della liberalizzazione dei brevetti; Angela Merkel, Cancelliere della Germania, ritiene non essere questa la soluzione al problema, attestandosi dunque su posizioni distanti da quelle espresse dai suoi “colleghi”.

[3] C. Cristalli, Brevetti e emergenza Covid-19: quali scenari? in Ius in itinere, Riv. online, https://www.iusinitinere.it/brevetti-e-emergenza-covid-19-quali-scenari-28109, 2020

[4] A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di Diritto Industriale, ottava edizione, Giuffrè editore, Milano, 2018, pagg. 367 e ss.

[5] Da intendersi qui quale soggetto strutturato ed organizzato, in forma di attività d’impresa, che può godere dell’utilità procuratagli dall’ottenimento del brevetto.

[6] Anche nota come “Legge Brevetti”, la normativa in questione non aveva ritenuto opportuno concedere tutela brevettuale alle invenzioni farmaceutiche, e ciò a ragione del timore che si sviluppasse una tendenza a ottenere protezione anche in quei casi in cui, non essendoci ancora un’industria farmaceutica come quella che poi si sviluppò a partire dai decenni successivi, si temeva che si sarebbe accordata tutela a favore di soggetti definiti come “ciarlatani, speziali e segretisti”, a maggior ragione in un ambito così delicato.

[7] N. Cosa, La regolamentazione del brevetto farmaceutico: dal 1939 ad oggi, in Ius in Itinere, riv. online, https://www.iusinitinere.it/la-regolamentazione-del-brevetto-farmaceutico-dal-1939-ad-oggi-10575, 2019

[8] N. Dentico, I brevetti farmaceutici collidono con il diritto alla salute, in Altraeconomia, https://altreconomia.it/i-brevetti-sui-farmaci-collidono-con-il-diritto-alla-salute/, 01.04.2021,

[9] L. Liverani,  https://www.avvenire.it/attualita/pagine/covid-19-vaccini-in-occidente-uno-al-secondo-paesi-poveri-zero, in Avvenire, 2021

[10] Albert Bruce Sabin, originario della Polonia, partì all’età di 15 anni per gli Stati Uniti, si laureò in medicina e si concentrò sullo studio della microbiologia, approdando allo studio delle malattie infettive che, successivamente, si rivelò prodromico allo studio della poliomielite e alla scoperta del vaccino in grado per sconfiggerla. Non rivendicò mai il brevetto per la sua invenzione, ed emblematica rimase la sua affermazione “E’ il mio regalo a tutti i bambini del mondo!”

[11] https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020//en/home

[12]https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200323STO75619/il-sostegno-dell-ue-per-vaccini-e-cure-contro-covid-19

[13] COVAX (Covid-19 Vaccine Global Access Facility), è un programma congiunto volto a permettere una distribuzione equa dei vaccini in tutto il mondo. È stata ideata da Gavi Alliance, OMS e CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), con l’ausilio dell’UNICEF per quanto attinente alla fase logistica. Questo programma rientra poi, quale uno dei tre pilastri, all’interno del programma ACT – Access to Covid-19 Tools Accelerator. Il programma mira a garantire la copertura almeno del 20% della popolazione, a breve termine, mentre nel lungo periodo, giungere alla restante vaccinazione della parte di popolazione residuata.

[14] C. Schmidt, Il problema delle risorse perla produzione dei vaccini per covid-19 https://www.lescienze.it/news/2021/01/07/news/vaccini_covid-19_produzione_distribuzione-4864584/, in Le Scienze, 2021, traduzione a cura di Le Scienze da opera tratta originariamente dalla rivista americana “Scientific American”, 2021

[15] Max Planck Institute for Innovation and Competition, Covid-19 and the Role of Intellectual Property, Position Statement del 07.05.2021, op. cit.

[16] Max Planck Institute for Innovation and Competition, Covid-19 and the Role of Intellectual Property, Position Statement del 07.05.2021, op. cit.

Sandro Marcelli

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Perugia, svolge attualmente la pratica per diventare avvocato. Svolge altresì un Master di II livello in Diritto della Concorrenza e dell'Innovazione, dove le principali tematiche affrontate riguardano i temi della proprietà intellettuale e industriale, concorrenza, big data, AI e data protection. Unisce alla grande passione per il diritto quella per le nuove tecnologie e l'innovazione, ritenendo fondamentale interrogarsi sulle implicazioni e ripercussioni di esse per le sfide che il diritto è chiamato ad affrontare.

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