I fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione nel contratti di factoring
Il “factoring” è una figura contrattuale di matrice anglosassone, ma oggi largamente diffusa anche nel nostro Paese, in forza del quale un imprenditore specializzato (factor), a fronte di una commissione variabile a seconda dell’entità degli obblighi assunti, si impegna a fornire all’impresa cliente (cedente) una vasta gamma di servizi relativi alla gestione dei crediti da tale ultima impresa vantati nei confronti della propria clientela e derivanti dalla sua attività patrimoniale[1].
La cessione dei crediti, però, non rappresenta il fine ultimo dell’accordo bensì lo strumento attraverso il quale è possibile l’erogazione dei servizi da parte del factor.
Peraltro, attraverso le cessione dei crediti, spesso è sotteso lo scopo di effettuare una vera e propria anticipazione finanziaria all’impresa cliente e, talvolta, anche la volontà di accollarsi il rischio dell’insolvenza di uno o più dei debitori dell’impresa fallita.
La cessione dei crediti, inoltre, può avvenire in due differenti modalità:
- Pro soluto: il factorsi assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti per cui, quand’anche il credito ceduto dovesse risultare irrecuperabile, non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente. Il cliente è tenuto unicamente a garantire l’esistenza del credito;
- Pro solvendo: lasciando al cliente il rischiodell’eventuale insolvenza dei crediti ceduti.
La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 2 dicembre 2016, n. 24657, riprendendo un orientamento già granitico della Suprema Corte proprio in merito alla definizione del contratto di factoring si è così espressa: “Va osservato, invero, che il contratto di “factoring”, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina contenuta nella legge 21 febbraio 1991, n. 52, è una convenzione atipica – la cui disciplina, integrativa dell’autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 e seguenti del codice civile – attuata mediante la cessione, “pro solvendo” o “pro soluto”, della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall’esercizio della sua impresa, ad ogni altro imprenditore (“factor”), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consenti tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all’obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma n ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione stessa tra cedente (fornitore) e cessionario (factor), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto (cft. Cass. 1510/2001; 2746/2007; 15797/2009).
Ebbene, proprio in tema di “factoring”, la stessa Cassazione Civile innanzi citata, confermando una sentenza della Corte di Appello dell’Aquila, chiarisce che nel factoring la cessione dei crediti, tipica del negozio giuridico in questione, non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto poiché si manifesta in assenza ovvero in contrasto con la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al factor cessionario le eccezioni che investono l’esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l’esatto adempimento del negozio, mentre quelle inerenti fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al factor cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi.
Più precisamente, i giudici di piazza Cavour si sono così espressi: “Orbene, questa Corte ha già avuto modo di precisare, quanto al regime delle eccezioni proponibili, che, in tema di contratto atipico di “factoring”, la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà. Ne discende che il debitore ceduto può opporre al “factor” cessionario le eccezioni concernenti l’esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l’esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificatici del credito ceduto sono opponibili al “factor” cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario (Cass. 10833/2007). E del pari, in tema di cessione del credito, la cui disciplina – come dianzi detto – è applicabile al factoring, si è osservato che il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell’originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengono fatti incidenti sull’entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l’esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi (Cass. 8373/2009)”.
[1] Cfr. Torrente A., Schlesinger P., Manuale di diritto privato, a cura di Anelli F. e Granelli C., ventiduesima edizione, Milano, pag. 411.
Classe 1992. Dopo aver conseguito la maurità classica, si laurea in Giurisprudenza nel 2016 alla Federico II di Napoli, con tesi in diritto penale dell’economia.
Praticante avvocato presso lo studio legale Avv. Antonio Zullo & Partners.
Amante del diritto connesso agli enti in tutte le sue declinazioni: dal civile al penale, dal commerciale all’amministrativo.
Già collaboratore dell’area di diritto amministrativo presso la rivista Ius in itinere, è anche responsabile dell’area di Banking&Finance presso il medesimo portale di informazione giuridica.
Il suo grande sogno è di affermarsi nel carriera forense e fa della passione e della determinazione le sue armi migliori.
Molto attivo in politica, che vede come il principale strumento per il miglioramento della società.
e-mail: angelo.zullo92@gmail.com