martedì, Marzo 19, 2024
Criminal & Compliance

Cass. Pen., Sez. III, 21 ottobre 2020, n. 29096 in tema di violenza sessuale di gruppo.

La massima

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 609-octies c.p., non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche solo da uno, o l’aver fornito un contributo materiale o morale alla commissione del reato” (Cass. Pen., Sez. III, 21 Ottobre 2020, n.29096).

Il caso

La pronuncia in esame trae le sue radici dall’ordinanza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania, il quale rigettava l’istanza di riesame proposta dal difensore di uno degli imputati avverso l’ordinanza del 21/02/2020, con la quale era stata applicata, nei confronti del suo assistito, la misura cautelare della custodia in istituto penitenziario minorile in relazione ai reati di sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo.

Il prevenuto era accusato di aver presenziato nel luogo della perpetrata violenza sessuale (da altri realizzata in concreto) per tutto il tempo in cui si erano verificati i fatti, imponendo, tra l’altro, un toccamento al seno della vittima e, secondo le dichiarazioni della persona offesa, anche realizzando un video della violenza del gruppo.

Contro tale ordinanza ricorreva per Cassazione il difensore, lamentando come la ridetta videoripresa non sarebbe mai stata rinvenuta nei dispositivi sequestrati agli imputati e dunque, in assenza della prova, la presenza dell’assistito sarebbe stata da qualificare come “inerte” integrando l’ipotesi di una connivenza non punibile.

La motivazione

Gli Ermellini, dopo aver ricordato la natura necessariamente plurisoggettiva del reato di violenza sessuale di gruppo, di cui all’art. 609 octies c.p., aderiscono all’orientamento giurisprudenziale tale per cui non sarebbe richiesto, ai fini dell’integrazione del delitto, che tutti i compartecipi compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato. La “partecipazione”, invero, non può essere limitata richiedendo a tutti il compimento di un’attività tipica di violenza sessuale, dovendo invece ritenersi estesa la punibilità a qualsiasi condotta partecipativa che, tenuta in una situazione di effettiva presenza pur non da mero spettatore, apporti un reale contributo, materiale o morale, all’azione collettiva.

La Corte richiama peraltro alcuni precedenti pronunciamenti (ex multis, Cass. Pen., Sez. III, 11/03/2010, n. 11560), secondo i quali non sarebbe affatto necessario, ai fini della punibilità ex art. 609 octies c.p., che i componenti del gruppo assistano alla violenza, essendo sufficiente la presenza dei medesimi nel luogo e nel momento del reato, atteso che la determinazione del reo che compie materialmente l’amplesso viene rafforzata dalla presenza del gruppo.

Così richiamate le linee interpretative sul punto, i Giudici di Piazza Cavour osservano che l’imputato, secondo le risultanze probatorie, non soltanto risultava presente al momento della violenza sessuale, ma imponeva altresì un toccamento al seno della vittima, e, non pago, realizzava anche un video dei fatti criminali, manifestando, in ogni caso, una chiara adesione alla violenza che rafforzava il proposito criminoso del gruppo.

Le argomentazioni prospettate dal Tribunale di Catania, pertanto, vengono ritenute dalla Corte congrue e logiche ed il ricorso in parola non trova accoglimento, venendo dichiarato inammissibile.

Dario Quaranta

https://avvocatodarioquaranta.it/ Avvocato penalista, nato nel 1993. Ha conseguito il Master universitario di secondo livello in Diritto Penale dell'Impresa, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con la votazione di 30/30 e lode, ottenendo altresì il premio indetto dall'Associazione AODV231 destinato ad uno studente del Master distintosi per merito, ex aequo con altro partecipante. E' membro dell'Osservatorio Giovani e Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane ed è responsabile della Commissione Giovani della Camera Penale di Novara. Frequenta dal 2021 il Corso biennale di tecnica e deontologia dell’avvocato penalista, attivato dalla Camera Penale di Torino. Si laurea in Giurisprudenza all'Università del Piemonte Orientale con la votazione di 110/110, discutendo una tesi in diritto penale intitolata: "La tormentata vicenda del dolo eventuale: il caso Thyssenkrupp ed altri casi pratici applicativi". Durante gli studi universitari ha effettuato un tirocinio di 6 mesi presso la Procura della Repubblica di Novara, partecipando attivamente alle investigazioni ed alle udienze penali a fianco del Pubblico Ministero. Da Maggio 2018 è Praticante Avvocato presso lo Studio Legale Inghilleri e si occupa esclusivamente di diritto penale. Da Dicembre 2018 è abilitato al patrocinio sostitutivo. Ad Ottobre del 2020 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte d'Appello di Torino, riportando voti elevati nelle prove scritte (40-35-35) ed agli orali. Nel corso della sua attività professionale ha affrontato molte pratiche di rilievo, inerenti in particolar modo i delitti contro la Pubblica Amministrazione,  i delitti contro la persona, contro la famiglia e contro il patrimonio, nonchè in tema di reati tributari, reati colposi, reati fallimentari e delitti relativi al DPR n.309/1990. Si è occupato inoltre di importanti procedimenti penali per calunnia e diffamazione. Ha sostenuto numerose e rilevanti udienze penali in completa autonomia. E' collaboratore dell'area di Diritto Penale di Ius In Itinere e di All-In Giuridica, ed ha pubblicato un contributo sulla rivista Giurisprudenza Penale . E'altresì autore della sua personale rubrica di approfondimento scientifico, denominata "Articolo 40", disponibile sul sito della Camera Penale di Novara. Vanta 46 pubblicazioni sulle menzionate riviste e banche dati, tra contributi autorali e note a sentenza. Indirizzo mail: dario.quaranta40@gmail.com

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