La massima.
In presenza di un quadro probatorio pienamente affidabile, la mera circostanza che la persona offesa non abbia inteso tempestivamente denunciare le condotte maltrattanti non è un elemento idoneo, di per sé, a far sorgere il ragionevole dubbio circa la commissione del reato (Cass. Pen., Sez. VI, 22.11.2022, n. 44427).
Il caso.
La sentenza origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato contro la pronuncia emessa dalla Corte d’Appello che aveva ritenuto sussistente la penale responsabilità dello stesso in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia aggravato.
Il gravame si basava sul vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 192 c.p.p. e sulla mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nella testimonianza del figlio, all’epoca minorenne.
La sentenza.
Con riferimento al primo motivo la Corte di cassazione rileva che, nella motivazione della sentenza, la Corte d’Appello dimostra di aver adeguatamente motivato circa l’attendibilità di quanto dichiarato dalla persona offesa che trova riscontro anche plurime testimonianze indirette rese da soggetti non legati da vincoli parentali con quest’ultima.
Risulta quindi del tutto inconferente che non vi sia stata una pronta ed immediata denuncia delle condotte violente realizzate dall’imputato nel corso del tempo.
Con riferimento a tale argomentazione la Suprema corte ha infatti rilevato che: «Invero, in presenza di un quadro probatorio pienamente affidabile, la mera circostanza che la persona offesa non abbia inteso tempestivamente denunciare le condotte maltrattanti non è un elemento idoneo, di per sé, a far sorgere il ragionevole dubbio circa la commissione del reato. Rientra, infatti, nell’ordinaria dinamica delle relazioni familiari segnate da condotte di maltrattamento il differimento nel tempo del momento in cui la vittima decide di reagire, atteggiamento che può essere motivato da molteplici ragioni – quali il tentativo di salvaguardare l’unita familiare ed i figli, ragioni economiche, speranze nel miglioramento della situazione – che, tuttavia, non incidono in alcun modo né sulla configurabilità del reato, né sulla valutazione di attendibilità della persona offesa».
Per quanto attiene il secondo motivo, inerente la mancata assunzione della testimonianza del figlio minore, con riferimento alla contestata aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quinquies c.p. la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che il quadro probatorio fosse di per sé esaustivo, stante la deposizione resa dalla persona offesa e le conferme, sia pur de relato, rese dai testi cui la vittima aveva riferito della presenza del figlio in occasione delle condotte di maltrattamento.
La Corte di cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nato a Treviso, dopo il diploma presso il liceo classico Cavanis di Venezia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico), presso l’Università degli Studi di Verona nell’anno accademico 2016-2017, con una tesi dal titolo “Profili attuali del contrasto al fenomeno della corruzione e responsabilità degli enti” (Relatore Chia.mo Prof. Avv. Lorenzo Picotti), riguardante la tematica della corruzione e il caso del Mose di Venezia.
Durante l’ultimo anno universitario ha effettuato uno stage di 180 ore presso l’Ufficio Antimafia della Prefettura UTG di Venezia (dirigente affidatario Dott. N. Manno), partecipando altresì a svariate conferenze, seminari e incontri di studio.
Ha svolto la pratica forense presso lo Studio dell’Avv. Antonio Franchini, del Foro di Venezia; ha inoltre effettuato un tirocinio di sei mesi presso il Tribunale di Sorveglianza di Venezia in qualità di assistente volontario.
Nella sessione 2019-2020 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Venezia ed è attualmente iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia.
Da gennaio a settembre 2021 ha esercitato la professione di avvocato presso lo studio legale associato BM&A; attualmente è associate dell’area penale e tributaria presso lo studio legale MDA di Venezia.
Da gennaio 2022 è Cultore di materia di Diritto Penale 1 e 2 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine (Prof. Avv. E. Amati).
È socio della Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” e membro della Commissione per la formazione e la promozione dei giovani avvocati; è altresì socio AIGA – sede di Venezia e di AITRA giovani.
Email di contatto: francescomartin.fm@gmail.com