venerdì, Luglio 26, 2024
Finance Destination

Dai principi della Capital Market Union alle proposte della Retail Investment Strategy: genesi di una direttiva omnibus

A cura di Federica Mandelli e Alessandra Cacopardo, Responsabili della rubrica Finance Destination. 

 

Il 24 marzo 2023 la Commissione Europea ha pubblicato la Retail Investment Strategy (cd. “RIS”), una proposta di direttiva omnibus il cui obiettivo – mediante una riforma organica delle diverse normative di riferimento in materia di protezione degli investitori – è quello di creare fiducia nei mercati finanziari da parte degli investitori al dettaglio.

Il contesto da cui si origina la RIS è quello della Capital Market Union, ossia il piano di azione lanciato nel 2015 dalla Commissione Europea e rafforzato nel 2020 durante gli anni della pandemia. Tale piano di azione è stato sviluppato per sopperire ad un quadro europeo del mercato dei capitali frammentato, non in grado di consentire agli investitori ed alle imprese di beneficiare di un contesto competitivo ed efficiente.

Post Covid l’esigenza di rafforzare il funzionamento del mercato dei capitali all’interno dell’Unione Europea è risultata ancora più stringente, come stringente era la necessità che tale transizione fosse green e digitale.

Il 24 settembre del 2020 la Commissione europea ha adottato, quindi, un nuovo Capital Market Action Plan, individuando 16 azioni legislative e non legislative volte al raggiungimento di tre macro-obiettivi: (i) supportare un’economia sostenibile, digitale e resiliente rendendo i finanziamenti maggiormente accessibili per le società europee; (ii) rendere l’UE un luogo ancora più sicuro per il risparmio e l’investimento a lungo termine; (iii) integrare i singoli mercati nazionali in un unico e autentico mercato unico.

Alle 16 azioni legislative e non legislative corrispondono quindi altrettanti provvedimenti che, trasversalmente includono, inter alia, misure finalizzate a supportare l’accesso delle imprese al mercato dei capitali, lo sviluppo di veicoli di investimento di lungo termine, l’aiuto alle banche per favorire finanziamenti all’economia reale, l’impegno a lungo termine degli azionisti, lo sviluppo di servizi di settlement cross border.

In termini di tutela dei consumatori è l’azione n. 8 quella di riferimento che, letteralmente, è volta a “building retail investors’ trust in capital markets” ossia a costruire la fiducia degli investitori al dettaglio nei mercati dei capitali. La Commissione ha infatti individuato una serie di problemi significativi che riducono la capacità degli investitori al dettaglio di sfruttare appieno i mercati dei capitali:

1) la difficoltà ad accedere a informazioni pertinenti, comparabili e facilmente comprensibili sui prodotti di investimento che li aiutino a compiere scelte di investimento informate;

2) l’esposizione al rischio crescente di essere impropriamente influenzati da informazioni di marketing non realistiche attraverso i canali digitali e da pratiche di marketing ingannevoli;

3) le carenze nel modo in cui i prodotti sono realizzati e distribuiti legate a conflitti di interessi che possono derivare dal pagamento di incentivi tra realizzatori e distributori dei prodotti;

4) i costi ingiustificatamente elevati di alcuni prodotti di investimento ed assenza di un buon rapporto costi/benefici.

Questi problemi, ad avviso della Commissione, minano la fiducia degli investitori al dettaglio e ne riducono la partecipazione frenando la crescita del settore. Secondo una recente indagine di Eurobarometro[1] (2023) solo il 38 % dei consumatori è certo che la consulenza in materia di investimenti che riceve dagli intermediari finanziari è principalmente svolta nel suo migliore interesse.

Scarsa fiducia nei consulenti finanziari, basso livello di comparabilità della documentazione, costi elevati a fronte di benefici contenuti, sono solo alcuni dei problemi a cui la Investment Retail Strategy intende porre rimedio, rafforzando il quadro legislativo vigente per garantire, in ultima analisi, una maggiore tutela agli investitori al dettaglio.

Per raggiungere questi obiettivi la Commissione ha scelto di intervenire con una direttiva omnibus, un provvedimento che mira ad uniformare il quadro normativo in materia di tutela degli investitori ad oggi costitutito da cinque strumenti giuridici diversi: la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID 2)[2] e la direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD)[3], la direttiva Solvibilità II[4], la direttiva sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva OICVM)[5] e la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva GEFIA)[6].

Agendo trasversalmente su più provvedimenti normativi si intende “livellare il campo di gioco”, ossia ridurre le differenze nella concezione delle norme tra uno strumento giuridico e l’altro, creando un quadro regolamentare allineato e coerente che non induca in confusione l’investitore.

La Commissione ha messo a fuoco che il patchwork di norme[7] che caratterizza l’attuale quadro giuridico della tutela degli investitori non ha giovato ad avvicinare questi ultimi ai mercati finanziari e che le salvaguardie attualmente esistenti in termini di trasparenza, product oversight governance e conflitti di interesse hanno, di fatto, fallito[8].

Per le citate ragioni, la RIS interviene in tali ambiti proponendo una serie di modifiche normative e di affinamenti in materia di trasparenza informativa e comunicazioni di marketing, inducement, alfabetizzazione finanziaria, product governance, focalizzando l’attenzione sui principi del best interest del cliente e del cd. value for money dei prodotti.

Il percorso per l’approvazione della proposta di Direttiva non sarà rapido; la roadmap prevede, entro il primo trimestre del 2024 (prima quindi delle prossime elezioni europee), l’approvazione del Consiglio Europeo e del Parlamento, entro il primo trimestre del 2025 il recepimento della Direttiva a livello dei singoli Stati membri, ed entro il terzo trimestre del 2025 la definitiva entrata in vigore della disciplina.

Ad oggi è in corso di svolgimento il trilogo, ossia l’attività di confronto tra Commissione, Parlamento e Consiglio Europeo, al riguardo è opportuno evidenziare un primo intervento della ECON (Commissione per i problemi economici e monetari) che mette in discussione alcune previsioni della RIS che fin da subito, considerato il loro potenziale impatto, hanno alimentato un ampio dibattito nel settore. Non resta quindi che attendere l’esito del confronto ed i prossimi sviluppi di una nuova disciplina i cui effetti, ad oggi, si prospettano particolarmente significativi per gli intermediari finanziari.

Nei prossimi numeri di Finance destination approfondiremo le proposte di maggior rilievo della RIS.

[1]      Eurobarometro: sondaggi di opinione ufficiali delle istituzioni europee. L’indagine di riferimento monitora il livello di alfabetizzazione finanziaria nell’UE, 2023. La domanda pertinente è la numero 12: “Quanto sei certo che la consulenza in materia di investimenti che ricevi dalla tua banca, dal tuo assicuratore o dal tuo consulente finanziario è principalmente nel tuo migliore interesse?“.

[2]      MiFID 2: Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli sturmenti finanziari.

[3]      IDD: Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa.

[4]      Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (rifusione).

[5]      Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva OICVM) (rifusione).

[6]      Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

[7]      Fonte: Analisi di impatto (SWD(2023) 278)

[8]      Fonte: Analisi di impatto (SWD(2023) 278)

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