L’inammissibilità del trattamento di dati giudiziari senza base giuridica
Il Garante per la protezione dei dati personali è recentemente intervenuto stabilendo un principio dal notevole rilievo: non è ammissibile per un’impresa appaltatrice, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge, provvedere a comunicare i dati giudiziari di un lavoratore ad una ditta appaltante. Il provvedimento n. 267 del Giugno 2017 ha , infatti , rigettato la domanda di una società che richiedeva il rilascio di un’autorizzazione a trasferire dati giudiziari dei propri dipendenti.
Attraverso la trasmissione di dati giudiziari le imprese forniscono alla società appaltante la possibilità di fornire un gradimento sui lavoratori, trattandosi di informazioni legate alla esistenza di provvedimenti giudiziari aventi rilevanza penale. La divulgazione di tale tipologia di atti è ammessa soltanto laddove sia espressamente previsto da una disposizione di legge o laddove risulti necessaria perché legata a specifiche questioni come ,ad esempio, i requisiti di onorabilità richiesti ad un dipendente che presta servizio nel settore del raiting.
Nel caso di specie la Società aveva richiesto di reperire e fornire le informazioni presenti nel casellario giudiziale presentato dai propri dipendenti al fine di informare una società appaltante. La ratio di tale richiesta risiedeva nella volontà di soddisfare l’impegno, preso mediante contratto con l’ente appaltatore, di fornire il certificato generale del casellario in corso di validità per ciascun lavoratore, prima che si verificasse l’effettiva assunzione. In tal mondo l’appaltatore aveva la possibilità di conoscere il nominativo dei soggetti su cui gravano sentenze di condanna passate in giudicato o reati ascritti con la relativa pena prevista e di non procedere alla assunzione degli stessi, o quanto meno di preferire a tali altri lavoratori.
Ad aver consentito il rigetto della sentenza è stata l’assenza di una normativa e di una base giuridica di riferimento che consentisse di legittimare il trasferimento di quei dati “sensibili”.
Il codice della privacy, infatti, riconosce la trasmissibilità di tali dati esclusivamente quando è previsto da una norma o da un atto proprio del Garante.
A ciò si aggiunge che il Garante per la protezione dei dati personali con l’ Autorizzazione n. 7 del 2016 ha consentito il trattamento di tali dati esclusivamente laddove la società sia tenuta a realizzare specifici obblighi o a dare esecuzione a disposizioni di legge, a regolamenti o contratti collettivi e aziendali nonché alla normativa europea.
Se ne deduce che l’ambito di operatività delle società in tema di divulgazione di dati giudiziari risulta notevolmente limitato. Nel caso in esame sembra non profilarsi nessuna delle ipotesi sopra evidenziate dal momento che né dal contratto collettivo né tantomeno dal contratto aziendale si evince l’esistenza di disposizioni che evidenziano la necessità del trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti.
Per tali ragioni la richiesta è stata rigettata.
Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode.
Ha vissuto un’ esperienza di studio all’estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.