martedì, Marzo 19, 2024
Diritto e Impresa

Massima n. 203 Consiglio Notarile di Milano – Riduzione del capitale sociale per perdite inferiori ad un terzo

di Alessio Buontempo

 

Con la Massima n. 203 del 5 luglio 2022, il Consiglio Notarile di Milano ha chiarito quale sia l’apparato normativo applicabile alle perdite di capitale sociale in misura inferiore alla soglia rilevante di un terzo, chiarimento resosi necessario in quanto il legislatore italiano ha disciplinato soltanto il caso in cui le perdite siano superiori ad un terzo del capitale sociale, sulla base di quanto imposto dalla disciplina europea. In particolare l’art. 58 della Direttiva 2017/1132/UE, rubricato “Perdita grave del capitale sottoscritto”, richiede agli Stati membri di prevedere una disciplina per cui l’assemblea venga convocata allorquando vi siano delle  “perdite gravi” al fine di esaminare la necessità di sciogliere la società o prendere altri provvedimenti; dando poi la libertà ai legislatori degli Stati membri di fissare la perdita grave non oltre la misura della metà del capitale sottoscritto. Il legislatore italiano prudenzialmente ha adottato la misura del terzo del capitale.

Il Consiglio Notarile ha ritenuto opportuno affrontare la questione, in quanto particolarmente rilevanti ai fini applicativi, e dunque, rispetto alla corretta applicazione delle norme sulla riduzione nel caso concerto, facendo l’esempio del caso in cui la società voglia rendere distribuitili gli utili futuri o procedere ad un aumento del capitale senza portare a nuovo le perdite o avere un capitale sociale che rispecchi la reale situazione della società.

Nella Massima il Consiglio aderisce alla tesi prevalente in dottrina della inapplicabilità delle norme dettate in tema di riduzione “reale” del capitale sociale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c., le quali prevedono, appunto, che con deliberazione dell’assemblea straordinaria si possano liberare i soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti o rimborsando questi di parte di quanto versato a capitale; se ne afferma la inapplicabilità in virtù del fatto che la riduzione per perdite inferiori ad un terzo non da vita né ad una diminuzione dell’attivo patrimoniale (che rientra nelle ipotesi degli articoli suddetti) né ad una imputazione di capitale a riserva (c.d. riduzione nominale): la deliberazione si limiterà a prendere atto di una diminuzione patrimoniale già intervenuta. Evidenziando quindi che la società, in considerazione della sua autonomia, può sempre deliberare la riduzione del capitale, in modo da adeguarlo al valore del patrimonio netto esistente. Si fa leva sul fatto che può essere nell’interesse degli azionisti ridurre immediatamente il capitale, in quanto in questo modo gli utili successivi potranno essere immediatamente distribuiti, diversamente, nel caso contrario, gli utili dovranno essere utilizzati a coperture delle pregresse perdite. Non sarà obbligatorio ridurre il capitale fin quando le perdite non superino il terzo del capitale.

Il Consiglio ritiene applicabile, quindi soltanto gli artt. 2446 (s.p.a.) e 2482-bis (s.r.l.) c.c. dettate per la riduzione obbligatoria di capitale al fine di rilevare l’entità delle perdite, ma con alcune necessarie notazioni e deroghe:

  1. diversamente da quanto prospettato da parte minoritaria della dottrina, i creditori non possono fare opposizione ai sensi degli artt. 2445, co. 3 e 2482, co. 2, in quanto non vi è una riduzione del patrimonio netto, ma soltanto una presa d’atto della sua avvenuta riduzione, e quindi non comporta una riduzione attuale o potenziale della “garanzia” dei creditori della società. Così non sarà necessario attendere il decorso di 90 giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese per la sua attuazione, ma potrà essere eseguita immediatamente.
  2. Si afferma, inoltre, l’assenza di un obbligo in capo agli amministratori di convocare l’assemblea senza indugio per l’adozione degli opportuni provvedimenti; la prima motivazione di tale esclusione è di carattere meramente letterale, per cui il riferimento è ai soli casi di riduzione obbligatoria, e in secondo luogo si tratta di un obbligo volto ad azionare una procedura “di allarme” qualora ci siano, appunto, riduzioni del patrimonio netto al di sotto della soglia rilevante fissata dal legislatore. Senza il raggiungimento di una tale soglia, tra l’altro molto più ristretta rispetto a quella più ampia consentita dal legislatore europeo, non si pone alcun allarme.
  3. Non si ritiene invece derogare alla necessità di sottoporre all’assemblea la situazione patrimoniale delle società (risultante dal bilancio d’esercizio o da una situazione patrimoniale infrannuale), in quanto si renderebbe difficile o impossibile verificare la sussistenza e ammontare delle perdite che vogliono eventualmente ripianarli con la riduzione. È un indirizzo questo, in linea con gli orientamenti in materia della Cassazione. Diversamente, non si rende necessaria una relazione di accompagnamento alla situazione patrimoniale redatta dagli amministratori, necessaria per la riduzione obbligatoria, sulle ragioni della formazione delle perdite, sul loro possibile incremento e sui provvedimenti opportuni da assumere.
  4. In considerazione della senza di perdite rilevanti, non necessario è anche il deposito, negli otto giorni anteriori al giorno di riunione dell’assemblea, della situazione e patrimoniale presso la sede sociale, non vi è una rilevante esigenza di mettere a disposizione in un certo termine una documentazione articolata e approfondita.
  5. La facoltà di delegare ai sensi dell’art. 2446, ult. co. (richiamata anche dall’ultimo comma dell’art. 2482-bis) all’organo amministrativo la riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite, è da ritenersi circoscritta solo alle ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale; estendere l’ipotesi anche a questi casi, attribuirebbe all’organo amministrativo il potere di assumere una decisione in grado di comportare una modificazione dello statuto e di incidere sull’obbligo di accantonamento degli utili futuri. Ma la ratio della norma sulla riduzione per perdite di attribuire un tale potere all’organo amministrativo sta proprio nella obbligatorietà della deliberazione di riduzione, tanto che si prevede che qualora l’assemblea non proceda alla riduzione obbligatoria, gli altri organi sociali si rivolgano al tribunale il quale disporrà la riduzione stessa.[i]

Alessio Buontempo

 

 

[i] Per le note bibliografiche si rinvia alla massima notarile disponibile online sul sito www.consiglionotarilemilano.it

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