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Piani Individuali di Risparmio (PIR): il punto a ormai due anni dalla loro introduzione

I Piani Individuali di Risparmio (PIR) sono stati introdotti in Italia dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di Bilancio 2017), con lo scopo di favorire il passaggio di risorse finanziarie dai privati alle imprese, in particolare quelle di piccola e media dimensione, e agevolare il processo di crescita e di sviluppo delle stesse.

I Piani Individuali di Risparmio sono a tutti gli effetti dei contenitori fiscali nei quali possono essere inseriti diversi tipi di strumenti finanziari o di somme di denaro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. Il PIR può avere la forma di un fondo comune di investimento[1], di una SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile), di un OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) di una gestione patrimoniale, di un contratto di assicurazione a contenuto finanziario o di un deposito titoli. I PIR possono essere sottoscritti esclusivamente da persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e ciascuna persona può essere titolare di un solo Piano Individuale di Risparmio.

Al fine di veicolare i risparmi verso i PIR, la legge di Bilancio 2017 ha previsto delle agevolazioni di natura fiscale, consistenti nell’esenzione totale da tassazione dei redditi, qualificati come redditi di capitale o come redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti nei Piani Individuali di Risparmio, ed esenzione dall’imposta di successione e/o donazione quando il PIR viene ereditato. Per ottenere queste agevolazioni è necessario che l’investimento nei PIR rispetti determinati requisiti, sia in termini di composizione del patrimonio del PIR, che di periodo di detenzione dello stesso. Ciascuna persona non può investire più di 30.000 euro l’anno nel PIR, e comunque entro un limite complessivo di 150.000 euro. Inoltre è necessario che ciascun investimento annuo venga mantenuto per almeno 5 anni. La composizione del patrimonio del PIR deve garantire la conformità all’obbiettivo, per questo motivo sono stati previsti determinati vincoli:

  • in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari (azioni o obbligazioni, sia quotati che non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterale di negoziazione) emessi o stipulati con imprese residenti in Italia, o in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’ASEE[2] aventi stabile organizzazione in Italia;
  • la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 percento (vale a dire il 21 per cento di tutto il patrimonio del PIR) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati[3];
  • il restante 30 per cento può essere investito in qualsiasi strumento finanziario, ivi compreso titoli di Stato italiani o esteri, depositi e conti corrente;
  • le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte;
  • le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il venir meno di queste condizioni comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso e il conseguente obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni.

Gli operatori finanziari non si sono fatti trovare impreparati, infatti dal 1° gennaio 2017 abbiamo assistito alla nascita di molti fondi PIR-compliant, in alcuni casi si è trattato dell’istituzione di nuovi prodotti, in altri casi della riconversione di prodotti già esistenti. Anche le imprese di assicurazione hanno creato prodotti assicurativi PIR-compliant, che si distinguono tra polizze unit linked e prodotti multiramo. A questi si aggiungono inoltre il lancio dei primi ETF PIR. Le tipologie dei fondi PIR sono diverse: esistono prodotti bilanciati (con una quota di azioni inferiore), prodotti quasi al 100 per cento azionari puri, prodotti flessibili, mentre quelli obbligazionari sono ancora pochi. I Piani Individuali di risparmio nel 2017 hanno raccolto circa 11 miliardi di euro, pari all’11 per cento della raccolta netta dell’intera industria italiana del risparmio gestito. I risparmiatori italiani che investono nei PIR sono già 800 mila e sono più di 500 mila i sottoscrittori che si affidano per la prima volta ai fondi comuni. A fine 2017 il patrimonio si attestava a 15,8 miliardi. Circa 4,8 miliardi risultavano investiti in azioni di imprese italiane di piccola e media dimensione[4].

L’impatto dei PIR sul mercato azionario italiano, soprattutto sui segmenti meno capitalizzati, è stato positivo. In un primo momento sono state le società appartenenti al segmento STAR del mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A., che comprende medie imprese con capitalizzazione compresa tra 40 milioni e 1 miliardo di euro, a beneficiare dell’introduzione dei PIR. In secondo momento è stato AIM Italia, mercato italiano gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alla negoziazione di titoli di piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita, ad essere preso di mira dai gestori. La mobilitazione delle risorse derivanti dai PIR ha comportato un aumento dei volumi dei titoli quotati su AIM Italia e il flusso degli acquisti ha concorso a migliorare la liquidità dell’intero mercato. L’introduzione dei PIR ha contribuito ad un aumento delle ammissioni e delle IPO sul segmento AIM Italia, che oggi conta 114 società quotate (dato al 17/12/2018), e ad attrarre un numero importante di investitori istituzionali[5].

Data la composizione del patrimonio dei Piani Individuali di Risparmio è evidente che l’investimento in PIR sia prevalentemente esposto al rischio Italia. Inoltre particolare attenzione bisogna prestare al capitolo costi, proprio i costi del prodotto potrebbero pregiudicare il risparmio derivante dai benefici fiscali. Nel caso di prodotti assicurativi, per esempio, a quanto pagato sul fondo interno al gestore assicurativo, si aggiungono talvolta i costi dei PIR sottostanti[6]. Un’indagine sui documenti informativi pubblicati dai fondi a gestione attiva ha permesso di calcolare una fee (commissione) d’ingresso media pari al 2,88 per cento del capitale investito, e una fee di gestione annuale media pari all’1,71 per cento del net asset value. Tre quarti dei fondi prevede una commissione annuale di performance, e il 18 per cento prevede anche una commissione di uscita[7].

Cosa cambia per i PIR con la legge di Bilancio 2019?

Il legislatore con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di Bilancio 2019), al fine di incentivare gli investimenti in piccole e medie imprese, ha introdotto ulteriori vincoli di destinazione nella composizione del patrimonio del PIR: i Piani Individuali di Risparmio, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, dovranno investire almeno il 3,5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da piccole e medie imprese, e almeno il 3,5 per cento del valore complessivo in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato o in stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’ASEE. Sono considerati Fondi per il Venture Capital gli OICR che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese non quotate, residenti nel territorio dello Stato o in stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’ASEE con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • non hanno operato in alcun mercato;
  • operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
  • necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

I nuovi PIR dovranno rispettare i limiti e le condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e in particolare gli articoli 21 e 23 del medesimo regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle piccole e medie imprese per il finanziamento del rischio e si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle piccole e medie imprese.

L’introduzione dei PIR, insieme ad altri interventi normativi come l’introduzione con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di Bilancio 2018), di un credito di imposta per le spese di consulenza sostenute dalle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, l’accreditamento di AIM  Italia nel novero dei Growth Markets europei (ossia come mercato di crescita per le PMI)[8], le modifiche introdotte volte ad aumentare la trasparenza nonché la possibilità di emettere mini-bond[9]; hanno come scopo di stimolare le PMI ad avvalersi, per il reperimento di risorse necessarie per accelerare il proprio percorso di crescita, di strumenti finanziari di propria emissione.

 


[1] Per maggiori approfondimenti sul tema si veda Riccardo Caramini, I fondi comuni di investimento, settembre 2018, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/i-fondi-comuni-di-investimento-12557.

[2] Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

[3] Sono assimilati all’indice FTSE MIB ad esempio: il FTSE 100 inglese, il DAX tedesco, il CAC 40 francese, ecc.

[4] Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda al seguente link: .

[5] Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda al seguente link: .

[6] L. Incorvati, La strada dei PIR per puntare alle PMI, novembre 2017.

[7] Politecnico di Milano, I Piani Individuali di Risparmio (PIR): gli effetti su domanda e offerta di capitale nel mercato borsistico italiano, marzo 2018.  

[8] Comunicato stampa del 18 dicembre 2017, con cui Borsa Italiana ha dato notizia che AIM Italia è stato registrato come mercato di crescita per le PMI, disponibile al seguente link: https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2017/aimitaliasmegm.htm.

[9] Per maggiori approfondimenti sul tema si veda Michele Pietroluongo, I mini-bond: caratteristiche e funzione, ottobre 2018, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/i-mini-bond-caratteristiche-e-funzione-12834.

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