lunedì, Ottobre 7, 2024
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Quando le star sono bambini: il contratto di attore minorenne

Shirley Temple, Judy Garland, Emma Watson, Elio Germano, Drew Barrymore, questi nomi, che fama e successo hanno fatto entrare nell’“albo” degli attori più amati di sempre, hanno tutti una cosa in comune: hanno iniziato la propria carriera prima di raggiungere la maggiore età.

Sono oramai numerosi gli attori che hanno partecipato alle riprese di una pellicola cinematografica in tenera età, e certo la cosa non ci fa correre a chiamare gli assistenti sociali, tuttavia, tanto per rassicurare chi potrebbe ancora nutrire dei dubbi in proposito, una normativa specifica in proposito esiste, forte dell’“appoggio” di tutte le varie fonti normative, internazionali e non, disciplinanti l’attività lavorativa dei minori (cfr. Convenzione ONU del 20 novembre 1989; Convenzione OIL n. 182 del 1999; Direttiva n. 94/33/CE; Convenzione di New York del 1989; ecc.…).

Il termine esatto per indicare coloro che, durante l’infanzia, interpretano un ruolo in un film, in uno spettacolo teatrale o in una fiction televisiva, è “attore bambino” o “child actor” (con il termine bambino, si intende il minore che non abbia compiuto sedici anni). In Italia, come è noto, l’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore a 16 anni (legge n. 296/2006), tuttavia, il caso in cui il minore svolga attività lavorative di carattere culturale, artistico o pubblicitario (o comunque nel settore dello spettacolo) costituisce un’eccezione alla regola, come stabilito da quelle che sono le fonti normative principali in materia, ovvero:

1) La Legge del 17 ottobre 1967, N. 977
2) Il d.P.R. del 20 aprile 1994, N.365

In base all’art. 2 della Legge del 17 ottobre 1967, N. 977, ha stabilito che la partecipazione dei minori di anni diciotto ad attività di produzione cinematografica è condizionata dal rilascio, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, dell’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro della provincia in cui detta attività lavorativa deve essere prestata. Perché avvenga il rilascio della detta autorizzazione, il suddetto Ente deve accertare, da una parte, che ci sia l’assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, e, dall’altra, che le attività che il minore andrebbe a svolgere non possano pregiudicare il minore, sia per quel che riguarda il proprio sviluppo psico-fisico, sia con riferimento alla frequenza scolastica o alla partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale [1].

Ulteriore controllo deve essere fatto anche in merito all’esistenza di misure di sicurezza del lavoro che siano in linea con le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, È bene ricordare, poi, che l’autorizzazione in oggetto ha valore solo relativamente per quello specifico spettacolo per la quale è richiesta, nonché nel definito ambito territoriale ove si esplica la propria competenza, non ha, quindi, in alcun modo, natura ‘‘routinaria”.

Sono, poi, state predisposte ulteriori tutele a favore dei minori. Ai sensi dell’art. 18 della L. del 17 ottobre 1967, n. 977, ad esempio, “i fanciulli liberi da impegni scolastici non possono lavorare oltre le sette ore giornaliere e le trentacinque settimanali; gli adolescenti non oltre, rispettivamente, le otto ore e le quaranta ore”. In merito alla gestione dell’orario di lavoro, è stabilito che i minori non possano lavorare per più di quattro ore e mezza consecutive e, nel caso in cui l’attività lavorativa giornaliera impieghi più del detto orario, dovranno obbligatoriamente godere di un riposo intermedio di almeno un’ora (riposo che l’Ispettorato provinciale del lavoro può imporre che si svolga al di fuori dei locali in cui si svolge l’attività lavorativa) [2].

Se, invece, l’attività lavorativa dovesse protrarsi anche in orario notturno (e, comunque, non oltre la mezzanotte, altrimenti l’Ispettorato provinciale del lavoro non rilascerebbe la predetta autorizzazione) il minore dovrà godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. In ogni caso, è diritto del minore godere di un riposo settimanale pari ad almeno 24 ore continuative, in pratica, di avere la domenica libera, anche se, ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonché’ in riprese dirette della Radio-televisione, il riposo settimanale può essere concesso anche in giorno diverso dalla domenica [3].

Per quanto riguarda le ferie annuali [4]:
a) Se il minore ha meno di sedici anni, avrà diritto a trenta giorni di ferie retribuite;
b) Se il minore ha più di sedici anni, gliene spetteranno venti.

Data, poi, l’importanza che la tutela dei minori riveste, è espressamente vietato:
I. sottoporre i bambini ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica che risultino eccessivamente violente, o mostrarli, senza giustificato motivo, in situazioni pericolose;
II. costringerli ad assumere, anche per gioco o finzione, tabacco, bevande alcooliche o stupefacenti;
III. coinvolgere i minori di 14 anni in argomenti od immagini volgari, licenziose o violente;
IV. utilizzare i bambini in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti.

Nel caso in cui dei soggetti minorenni venissero impiegati senza il rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, l’art.26, co.1, della L. n.977/67, dopo le modifiche intervenute con l’art.14 del D.Lgs. n.345/99, con una sanzione di carattere pecuniario il cui importo può arrivare fino a € 2.582,00.

 

[1] art. 4, L. del 17 ottobre 1967, n. 977.
[2] art. 18, L. del 17 ottobre 1967, n. 977.
[3] art 22, L. del 17 ottobre 1967, n. 977.
[4] art 23, L. del 17 ottobre 1967, n. 977

 

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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