venerdì, Luglio 26, 2024
Criminal & Compliance

Ricorribilità della sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo

A cura di Francesco Martin

 

  1. La nuova formulazione dell’art. 420-quaterp.p.

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) ha modificato l’art. 420-quater c.p.p. prevedendo che il giudice, se l’imputato non è presente, pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

Attraverso la nuova previsione dell’art. 420-quater, c.p.p., il legislatore ha perseguito sia lo scopo di deflazione, sia quello di recuperare efficienza al sistema dal momento che tale pronuncia definisce il procedimento, evitando che esso rimanga pendente e che il giudice ogni anno debba disporre nuove ricerche dell’imputato.

La pronuncia della sentenza ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. prescinde, inoltre, dalla verifica dell’esistenza dei presupposti per l’immediata declaratoria di cause di non punibilità, dal momento che non vi è un apposito richiamo l’art. 129 c.p.p.-

Andando nello specifico, la sentenza ha il consueto contenuto, con in più, alcune indicazioni[1] funzionali allo scopo per la quale è pronunciata; in particolare il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall’articolo 159, ultimo comma, c.p., la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

Proprio per tale ragione la sentenza si compone di alcuni elementi[2] funzionali alla vocatio in iudicium dell’assente.

Decorso il termine di cui al comma 3, senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata;

Si prevede che le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile; analogamente, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile.

Si tratta inoltre di una pronuncia inappellabile che ha un’efficacia preclusiva limitata, in quanto destinata ad essere revocata, sia pure entro determinati limiti temporali, quando la persona nei cui confronti è stata emessa viene rintracciata.

La disciplina in parola è stata recentemente modificata dal D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 con la previsione di una diversa modulazione dei mesi di riferimento per la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del processo (in modo da evitare che detta udienza possa cadere a ridosso della fine del periodo feriale.

Il D.Lgs. n. 31/2024 inserisce un nuovo comma 5-bis all’art. 89 D.Lgs. n. 150/2022 che il fine di raccordare la disposizione sostanziale di cui all’articolo 159, comma 1, numero 3-bis, c.p. – che si applicherà solo ai reati commessi successivamente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022 – con la previsione processuale di cui all’articolo 420-quaterc.p.p.-

Di conseguenza, nella sentenza resa ai sensi dell’articolo 420-quater c.p.p., per i reati commessi precedentemente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, si dovrà indicare come termine massimo per le ricerche l’effettivo termine di prescrizione previsto per i singoli reati.

 

  1. Contrastanti orientamenti di legittimità

La questione inerente la possibilità di proporre ricorso per cassazione nei confronti della sentenza emessa ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. ha già interessato la giurisprudenza di legittimità[3].

È stato infatti affermato il principio, secondo cui in tema di impugnazioni, la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p., per mancata conoscenza, da parte dell’imputato, della pendenza del processo, per il principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione, non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, c.p., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, per la quale non opera la garanzia sancita dall’art. 111, comma 7, Cost., riguardante i soli provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo.

Con la pronuncia[4] in commento, tuttavia, la Corte ha ritenuto di discostarsi da tale orientamento.

La sentenza origina dal ricorso per cassazione presentato dal Pubblico Ministero contro la decisione emessa dal GIP che, decidendo in sede di udienza preliminare, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in relazione al reato ex artt. 56,110,111,112, comma 2, 624-bis, 625, comma1, n. 2) e n. 5), c.p., ai sensi dell’art. 420-quater, c.p.p., per mancata conoscenza della pendenza del processo, disponendo, nel contempo, che la P.G. proceda alle ricerche sino al 27.12.2029, giorno in cui maturerà il termine di cui all’art. 159, ultimo comma, c.p.-

Esaminando la questione la Corte di cassazione si sofferma sulla natura della sentenza ex art. 420-quater c.p.p.-

Si tratta di una sentenza in rito, che prescinde da ogni accertamento di merito e dalla verifica della eventuale sussistenza delle condizioni legittimanti l’adozione di una pronuncia ai sensi dell’art. 129, c.p.p.; inappellabile e dotata di un’efficacia preclusiva limitata, in quanto destinata ad essere revocata, sia pure entro determinati limiti temporali indicati nella sentenza stessa, quando la persona nei cui confronti è stata emessa viene rintracciata.

La sua definitività, invero, è ancorata al decorso di un temine stabilito ad hoc dal legislatore, individuato nel decorso del doppio dei termini di prescrizione previsti dall’art. 157 c.p., termine che può in concreto essere anche molto lungo e la cui previsione si giustifica al fine di evitare che l’interessato si sottragga allo svolgimento del processo.

Dunque la sentenza di non doversi procedere è destinata ad essere revocata quando sia rintracciata la persona nei cui confronti è stata emessa, sempre che ciò avvenga entro il limite temporale, individuato dal comma 3 dell’art. 420-quater, c.p.p., nel doppio dei termini di prescrizione del reato, a garanzia del rispetto del quale, l’art. 420-quater, comma 2, lett. e), c.p.p., stabilisce che la sentenza debba indicare la data fino alla quale le ricerche dovranno continuare.

La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato è caratterizzata da una doppia natura che, da un lato, chiude una regiudicanda esauritasi, ma, allo stesso tempo, costituisce l’atto propulsivo di una nuova, destinata ad aprirsi se e quando l’originario imputato sarà rintracciato.

Proprio la funzione di definizione del processo, propria di un provvedimento potenzialmente in grado di acquisire il crisma della irrevocabilità ovvero di essere posto nel nulla attraverso il decreto di revoca previsto dall’art. 420-sexies, comma 4, c.p.p., a seconda dell’esito delle disposte ricerche ad opera della polizia giudiziaria, fa propendere per la tesi dell’impugnabilità, e, in particolare, della possibilità di impugnare la sentenza attraverso il rimedio del ricorso per cassazione.

All’interno di questo ibrido provvedimento giurisdizionale, infatti, convergono, in parallelo, due binari, che vanno, tuttavia, mantenuti distinti: la pronuncia di improcedibilità virtualmente conclusiva e la vocatio in iudicium della nuova ed eventuale fase processuale.

Allo stesso tempo la natura definitoria della decisione va separata dalla sua eventuale irrevocabilità, in quanto è proprio tale natura che rende la sentenza impugnabile attraverso il ricorso per cassazione, una volta esclusa dal legislatore l’impugnabilità attraverso l’appello.

Vero è che la disciplina di nuovo conio non prevede espressamente tale rimedio giurisdizionale, ma nemmeno l’esclude, dovendo trovare, pertanto, applicazione la regola di carattere generale prevista dall’art. 568, comma 2, c.p.p., secondo cui sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p.-

Regola che rimanda, a sua volta, alla previsione costituzionale ex art. 111, comma 7, Cost., secondo cui, come è noto, contro le sentenze è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, vera e propria norma di chiusura del sistema, nel senso di condizionare la definitività dei provvedimenti a contenuto decisorio alla possibilità che contro di essi sia esperibile, come si è sottolineato, almeno il ricorso straordinario in Cassazione per violazione di legge.

Ammettere quindi il ricorso per cassazione, quanto meno nei limiti in precedenza indicati della violazione di legge, appare, peraltro una soluzione conforme ai principi costituzionali e convenzionali in materia di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, posto che consentirebbe di mettere un punto fermo sul tempo necessario allo svolgimento delle ricerche dell’imputato, evitandone la ripetizione nel caso di epilogo decisorio rappresentato dal possibile annullamento della sentenza per erronea determinazione della durata delle ricerche, non apparendo revocabile in dubbio che in tale ipotesi esse debbano riprendere.

Laddove non sembra convincente la tesi, secondo la quale a eventuali errori commessi nella sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’Imputato, che, come dimostrato dal caso in esame, possono non riguardare la dichiarazione della mancata conoscenza del processo da parte del prevenuto, si possa rimediare chiedendone la revoca al giudice che l’ha pronunciata.

Tale rimedio, infatti, risulta del tutto avulso dal sistema delineato dal legislatore, che ammette la revoca, con decreto, della sentenza solo nel caso, disciplinato dall’art. 420-sexies, c.p.p., in cui la polizia giudiziaria delegata abbia rintracciato la persona nei confronti della quale è stata emessa la sentenza di non doversi procedere e abbia provveduto agli adempimenti previsti dai primi tre commi dell’ art. 420-sexies, c.p.p.-

 

  1. Note conclusive

La querelle inerente la ricorribilità della sentenza resa ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. ha interessato anche la Corte costituzionale che ha sottolineato la natura “bifronte” della sentenza che da un lato, definisce il processo appena iniziato e, dall’altro, lo riapre quando l’originario imputato verrà rintracciato – proprio la funzione di definizione del processo, propria di un provvedimento potenzialmente in grado di acquisire il crisma della irrevocabilità ovvero di essere posto nel nulla attraverso il decreto di revoca, a seconda dell’esito delle disposte ricerche ad opera della polizia giudiziaria, fa propendere per la tesi dell’impugnabilità.

La Corte di cassazione evidenzia quindi che tale provvedimento giurisdizionale, convergono, infatti, in parallelo, due binari i quali vanno tuttavia tenuti distinti: la pronuncia di improcedibilità virtualmente conclusiva e la vocatio in iudiciumdella nuova ed eventuale fase processuale.

Inoltre la soluzione prospettata dalla Corte di cassazione appare in linea con le finalità di deflazione e di recupero di efficienza del sistema, evitando il rischio che il procedimento rimanga comunque pendente e che il giudice debba disporre nuove ricerche dell’imputato, nonché con l’art. 111 Cost. e l’art. 6 Convenzione EDU.

[1] 1) l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata; 2) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private; 3) l’imputazione; 4) l’indicazione dell’esito delle notifiche e delle ricerche effettuate; 5) l’indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa; 6) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati; 7) la data e la sottoscrizione del giudice.

[2] 1) l’avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 2) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l’avviso che l’udienza per la prosecuzione del processo è fissata: a) il primo giorno non festivo del successivo mese di ottobre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell’anno; b) il primo giorno non festivo del mese di marzo dell’anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell’anno; c) l’indicazione del luogo in cui l’udienza si terrà; d) l’avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all’articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

[3] Cass. Pen., Sez. II, 26 ottobre 2023, n. 50426, in Dejure; Cass. Pen., Sez. II, 9 febbraio 2024, n. 11757, in Dejure.

[4] Cass. Pen., Sez. V, 21 maggio 2024, n. 20140, in Dejure

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