Ritardo aereo: onere della prova del passeggero e del vettore
I diritti minimi dei passeggeri nei casi di negato imbarco, cancellazione e ritardo dei voli aerei sono fissati dal Regolamento CE n. 261/2004.
In particolare l’art. 7 della sopra citata normativa, prevede il diritto alla compensazione pecuniaria, determinando importi fissi in base alle tratte (espresse in chilometri) che la compagnia aerea deve corrispondere non solo in caso di cancellazione ma anche in caso di ritardo. Ciò in virtù del costante orientamento della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito che per i passeggeri il danno prodotto da un ritardo prolungato è equivalente al danno causato dalla cancellazione del volo, affermando che “in base al principio di parità di trattamento, i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo pari o superiore alle tre ore hanno diritto alla stessa compensazione pecuniaria dei passeggeri il cui volo è stato cancellato”[1].
Occorre inoltre ricordare che in forza della Convenzione di Montreal del 1999, sussiste la responsabilità del vettore per i danni causati da ritardo “nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”[2]. Quindi, anche in caso di ottenimento della compensazione pecuniaria, resta salvo il diritto a vedersi riconoscere il risarcimento del maggior danno.
Di recente la Suprema Corte, proprio sulla scorta delle predette norme, ha fissato un importante principio di diritto in tema di onere probatorio[3].
Il caso sottoposto agli Ermellini verteva sulla domanda risarcitoria (compensazione pecuniaria e risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali) promossa da un passeggero contro una compagnia aerea a causa del ritardo maturato dal proprio volo di oltre quattro ore, ritardo che aveva altresì provocato la perdita della coincidenza per la destinazione finale.
Nei primi due gradi di giudizio la domanda veniva respinta in quanto l’attore non aveva fornito la prova del ritardo. Il Tribunale in sede di Appello, in particolare, aveva ritenuto che, essendo concessa al vettore/convenuto la prova liberatoria, era necessario che il passeggero provasse la sussistenza della condotta inadempiente in capo alla compagnia aerea.
La Cassazione ha invece ritenuto non corretta la predetta soluzione, proprio analizzando la normativa vigente in materia.
è stato preliminarmente rilevato che sia il Regolamento CE, sia la convenzione di Montreal, fissano una presunzione di responsabilità del vettore aereo. Presunzione superabile solo con la prova da parte della compagnia aerea del caso fortuito o della forza maggiore, che si concretizza nella dimostrazione di non essere riusciti “ad impedire l’evento nonostante l’adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto”. E tutto ciò anche in conformità alla generale responsabilità del debitore prevista dal nostro ordinamento all’art. 1218 cod.civ..[4]
Osserva però la Corte che, entrambe le normative analizzate, pur individuando l’imputabilità dell’inadempimento, non dettano norme ad hoc relativamente all’onere probatorio.
In virtù della predetta constatazione della carenza di una norma speciale, i Giudici di legittimità hanno ritenuto di far riferimento alla norma generale dettata dall’art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, restando a carico della controparte la prova dell’inefficacia di tali fatti o delle eccezioni di intervenuto mutamento o estinzione del diritto azionato. Al riguardo, ribadisce il Supremo Collegio, si è consolidato il principio per cui “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento (o inesatto adempimento) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa costituito dall’avvenuto adempimento”.
Da tali premesse, la Cassazione fa discendere il nuovo principio di diritto secondo cui “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004”.
Del resto, rileva la Corte, tale impostazione rispetta l’ulteriore principio della “prossimità della prova”, considerato che, mentre il passeggero non ha una disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aereo, il vettore, al contrario, ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il veicolo è atterrato.
Pertanto, il passeggero che vorrà far valere le proprie ragioni in giudizio dovrà dare la piena prova della conclusione del contratto e della non rinuncia al viaggio, ricadendo sulla compagnia aerea la prova dell’avvenuto esatto adempimento o della sussistenza di una causa di esclusione della sua responsabilità.
[1] Corte di Giustizia – C-402/07 Sturgeon 2009; C-344/04 International Air Transport Association e a. 2006)
[2] Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal) del 1999 (ratificata dall’Italia con legge n. 12/2004) – Art. 19 – Ritardo- Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
[3] Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza n. 1584 del 23.01.2018.
[4]Art. 1218 c.c.. Responsabilità del debitore. -Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative.
Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell’ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense.
Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani.
Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali.
Email: paola.minopoli@iusinitinere.it
io ho chiesto il risarcimento grazie a SosViaggiatore.it che ha anticipato per me tutte le spese e mi ha assistito gratuitamente