Utilizzo del contante e comunicazioni oggettive: nuovi controlli da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d’Italia
A partire dal mese di settembre 2019, banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (ivi comprese le relative succursali ed i punti di contatto comunitari), dovranno trasmettere alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia) le c.d. “comunicazioni oggettive”.
Tale obbligo nasce in attuazione dell’art. 47, comma 1 e comma 2, del d.lgs. n. 231/2007, così come integrato e modificato dal d.lgs. 90/2017, che ha introdotto a carico dei sopra menzionati soggetto l’obbligo di trasmettere alla UIF, “con cadenza periodica, dati e informazioni individuate in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”.
Le comunicazioni oggettive, da produrre mensilmente, riguardano i dati relativi ad ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 Euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro[1].
Tali comunicazioni oggettive devono necessariamente contenere:
- i dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni sulla comunicazione e il segnalante;
- gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare: la data, l’importo, la causale dell’operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo[2], nonché gli ulteriori dati indicati nell’Allegato al citato provvedimento UIF in tema di istruzioni in materia di comunicazioni oggettive.
Al fine di agevolare i destinatari della disciplina della comprensione degli obblighi di competenza, la Banca d’Italia, insieme alla UIF, lo scorso 22 agosto 2019 hanno pubblicato le FAQ in tema di comunicazioni oggettive[3].
In particolar modo, le FAQ rappresentano un chiarimento ai più rilevanti quesiti degli operatori circa l’applicabilità della normativa qui delineata. Rappresentano pertanto oggetto di approfondimento all’interno del presente articolo alcuni degli aspetti maggiormente impattanti previsti dalla disciplina.
- Scadenze, comunicazione negativa ed esoneri
Come anticipato, la rilevazione delle comunicazioni oggettive partirà dal mese di settembre p.v.. A tal proposito, il primo invio dovrà essere effettuato entro il 15 settembre, avendo riguardo ai dati relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019. Per ogni mensilità dovrà essere prodotta una comunicazione distinta.
È bene notare come i destinatari della disciplina siano tenuti ad inviare una comunicazione oggettiva anche qualora nel periodo di riferimento non siano state riscontrate operazioni aventi le caratteristiche sopra descritte (c.d. comunicazione negativa), fatti salvi i casi i cui può essere richiesto l’esonero dalla comunicazione. Tale fattispecie, infatti, potrebbe applicarsi a coloro che non effettuano operazioni in contanti o che effettuano esclusivamente operazioni in contanti al di sotto della soglia dei 1.000 Euro[4].
- Calcolo degli importi e selezione delle operazioni
Fermo restando la soglia dei 10.000 Euro sopra descritta, nel caso di operazioni con importi decimali, tali importi devono essere troncati all’unità di Euro prima di effettuare il calcolo dell’importo complessivo[5]. Come chiarito dalle stesse FAQ, “in caso di Cliente che esegua, nel mese solare, due operazioni di versamento contante rispettivamente di Euro 7.000,50 e 2.999,70 la comunicazione oggettiva non deve essere inviata in quanto nel computo dell’importo complessivo devono essere sommati i due importi troncati (7.000 e 2.999) che danno un totale sotto soglia”.
Analogamente, nel caso di una operazione effettuata solo parzialmente in contanti, al fine del calcolo della soglia necessaria per la comunicazione oggettiva, deve essere considerata soltanto la parte in contanti[6].
Al contrario, nel caso in cui si verifichino movimentazioni in contanti su diversi conti correnti dello stesso intestatario, gli importi dovranno essere sommati a prescindere dal segno monetario. Pertanto, non si ammette compensazione tra operazioni di segno opposto tra loro[7].
Un’attenzione particolare meritano le distinte operazioni poste in essere dallo stesso soggetto, laddove all’interno dello stesso mese solare dovesse compiere più operazioni con ruoli diversi, ad esempio come cliente, in prima persona, e come esecutore, per conto di una società. Tali operazioni, infatti, seppur effettuate con ruoli diversi, possono concorrere al raggiungimento della soglia di 10.000 Euro e pertanto, dovrebbero essere oggetto di comunicazione oggettiva[8].
- Modalità di invio delle comunicazioni oggettive
I dati di cui alle comunicazioni oggettive dovranno essere trasmessi alla UIF tramite il portale Infostat-Uif (survey OGG, “Comunicazioni Oggettive”)[9]
Lo schema XML e il relativo file di esempio sono disponibili sul sito internet della UIF > Home > Comunicazioni Oggettive > Comunicati e documentazione di supporto[10].
[1] Unità di Informazione Finanziaria, Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, 28 marzo 2019, art. 3 comma 1.
[2] Si veda, per approfondimento sui concetti qui esposti, F. Cimino, Adeguata verifica della clientela, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, Ius In Itinere, 2 agosto 2019, disponibile al seguente link: (https://www.iusinitinere.it/adeguata-verifica-della-clientela-contrasto-al-riciclaggio-e-al-finanziamento-del-terrorismo-22888)
[3] Per una completa consultazione delle FAQ si rimanda al seguente link: (https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/FAQ_Oggettive.pdf)
[4] FAQ n. 4.
[5] FAQ n. 5.
[6] FAQ n. 6
[7] FAQ n. 7
[8] FAQ n. 9.
[9] A tal proposito, la UIF ha pubblicato le Note tecniche per l’inoltro delle comunicazioni in formato XML, consultaibili al seguente link: (https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/Oggettive_IstruzioniTecniche.pdf)
[10] Per maggiore completezza si rimanda al seguente link: (https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102)
Francesco Cimino, Deputy Director dell’area Banking&Finance, 28 anni, laureato in giurisprudenza nel 2015 presso l’Università degli Studi Roma Tre con tesi in Diritto Commerciale dal titolo “Compliance nelle banche e nelle società finanziarie“. Ha conseguito un International Master in Export Compliance con project work dal titolo “Corporate compliance towards sanctions era: embedding banking approach in non-financial corporations“. E’ accreditato come Export Compliance Officer presso European Institute for Export Compliance. Ha lavorato come junior associate presso studio legale internazionale Allen&Overy (sede di Roma) nel dipartimento di International Capital Markets, curando attività di Debt Capital Markets e Regulatory Banking&Finance. Attualmente lavora nella Direzione Finanza di una grande corporate italiana.