Vinted: sanzione dell’AGCM da 1,5 milioni per pratiche commerciali scorrette
Sommario: 1. Vinted e le pratiche commerciali adottate: introduzione. – 2. Pratiche commerciali scorrette: il primo Provvedimento del 2021. – 3. Pubblicità ingannevole: il secondo Provvedimento del 2022. – 4. La replica della Società e i profili giuridici controversi: una conclusione non scritta.
1. Vinted e le pratiche commerciali adottate: introduzione.
Oops… it did it again! Ci risiamo, Vinted UAB[1] (di seguito solo “Vinted”) è nuovamente nel mirino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM): ieri, nell’estate 2021, e oggi, nell’autunno 2022, la Società lituana è stata sanzionata per pratiche commerciali scorrette.
L’azienda, una start-up che si occupa della vendita online di articoli di seconda mano, per lo più capi di abbigliamento, nasce nel 2008 durante un trasloco: troppi vestiti, poco spazio, l’idea di sfruttare il web per “liberarsi” del problema raggiungendo un pubblico più ampio possibile[2]. Il meccanismo, nella sua semplicità, funziona, anzi diventa un grande successo, tanto da portare l’azienda a raccogliere enormi investimenti e attrarre un pubblico di decine di milioni di persone nell’ultimo decennio[3].
Il messaggio della compagnia (quello attuale) è immediato ed efficacie: “Non lo metti? Mettilo in vendita!”[4]. Non è però così semplice, se l’utente non legge con attenzione i termini e le condizioni di utilizzo della piattaforma. In particolare, ad essere oggetto di contestazione sono stati i claim che originariamente sostituivano e/o corredavano questo messaggio pubblicitario, come “Il bello è che vendi senza commissioni.” o “Scarica l’app e vendi senza commissioni.” o, ancora, “Vendi i tuoi vestiti. Zero commissioni, zero limiti”.
Proprio in ragione di queste affermazioni, infatti, ad avviso dell’AGCM non risultano di immediata evidenza una serie di commissioni e costi che sono in realtà addebitati all’utente per ogni singola transazione e che rendono il servizio, di fatto, non gratuito come invece poteva apparire alla luce della descrizione offerta negli spot pubblicitari.
2. Pratiche commerciali scorrette: il primo Provvedimento del 2021.
Nel 2021 l’Autorità Garante aveva rilevato alcune “problematiche varie su vendite on line” tali da determinare la pronuncia nei confronti di Vinted del Provvedimento n. 29788 del 20 luglio 2021[5] di natura inibitoria. Tale Provvedimento imponeva alla compagnia di sospendere “provvisoriamente ogni attività diretta alla diffusione di messaggi pubblicitari e informazioni ingannevoli ed omissive relativi alla gratuità o all’assenza di commissioni (o espressioni similari) per i consumatori delle operazioni di compravendita realizzate sulla piattaforma www.vinted.it”.
A dare avvio al procedimento in quell’occasione erano state alcune segnalazioni pervenute in Autorità Garante a partire dal mese di febbraio 2021, che avevano fatto rilevare all’AGCM che “la società Vinted UAB, di diritto lituano, avrebbe posto in essere pratiche commerciali scorrette con riferimento alla gestione della piattaforma di compravendita online www.vinted.it, da un lato, attraverso l’ingannevole prospettazione dei costi di pagamento e di spedizione; dall’altro lato, attraverso il blocco unilaterale degli account di alcuni utenti che avevano presentato reclamo in merito alla gestione, da parte del professionista, dei medesimi costi aggiuntivi”[6].
Per determinare l’irrogazione del Provvedimento inibitorio citato, dunque, l’Autorità aveva svolto una istruttoria sulle pratiche commerciali realizzate da Vinted al fine di verificare la compliance delle stesse con le previsioni di cui agli articoli 20 (Divieto delle pratiche commerciali scorrette), 21 (Azioni ingannevoli), 22 (Omissioni ingannevoli), 24 (Pratiche commerciali aggressive) e 25 (Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento) del Codice del Consumo. Aveva peraltro precisato che i comportamenti oggetto di contestazione, identificati come pratiche commerciali scorrette, consistevano “a) nella decettiva prospettazione dei reali costi di funzionamento della piattaforma www.vinted.it, attraverso claim pubblicitari che veicolano tout court il concetto di “gratuità” della compravendita, ovvero l’assenza di commissioni che caratterizzerebbe le transazioni; b) nel blocco unilaterale degli account di alcuni utenti a fronte dei reclami ricevuti.”
3. Pubblicità ingannevole: il secondo Provvedimento del 2022.
Poco tempo dopo, con il comunicato stampa del 10 novembre 2022[7], l’AGCM ha reso noto che i claim pubblicitari ingannevoli utilizzati da Vinted relativamente alle transazioni realizzate sulla piattaforma sono tornati oggetto di una pronuncia dell’Autorità, il Provvedimento n. 30355 del 25 ottobre 2022[8].
Visto anche il Provvedimento comminato precedentemente alla Società (sul quale si veda il paragrafo precedente), l’Autorità Garante si è concentrata in questa occasione sulle attività poste in essere da Vinted consistenti “nella diffusione di claim pubblicitari che veicolano il concetto di “gratuità” della compravendita lasciando intendere che la transazione sia realizzata senza esborsi da parte degli utenti, laddove è invece prevista la corresponsione di una commissione da parte del soggetto acquirente” nonché “nell’indicazione sulla Piattaforma del prezzo del prodotto richiesto dal venditore, senza contestuale e adeguata informazione sui costi relativi alla commissione per la Protezione Acquisti e alle spese di spedizione, omettendo di esplicitare in modo chiaro le possibili opzioni alternative di acquisto (vale a dire, acquisto sulla Piattaforma con commissione per la Protezione Acquisti oppure negoziazione privata con il venditore attraverso una transazione conclusa al di fuori della Piattaforma e senza commissioni)”[9]. Nel testo del Provvedimento l’AGCM ha sottolineato inoltre come i claim oggetto di contestazione abbiano avuto una diffusione quasi capillare dal momento che la Società ha adottato diversi e numerosi canali per la promozione della propria attività, dagli spot televisivi alle Ads sponsorizzate sui social network, dal proprio sito web alle applicazioni per dispositivi mobili, per citare alcuni esempi.
L’Autorità ha rilevato come, alla luce delle modalità di realizzazione, tali condotte integrino un’unica pratica commerciale scorretta. Tale pratica è connotata da diversi elementi di ingannevolezza emersi in sede di istruttoria – sul punto, si precisa che la descrizione dell’istruttoria condotta dall’AGCM include anche una serie di screenshot comprovanti le modalità di funzionamento interno della piattaforma, esaminate nel dettaglio dall’Autorità – e si pone pertanto in contrasto con il testo degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Ciò “in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea – in termini di potenzialità lesiva – a ingannare i consumatori su modalità e costi delle operazioni di compravendita eseguibili sulla Piattaforma, inducendoli pertanto ad assumere una decisione commerciale per l’acquisto online di un prodotto sul sito internet vinted.it che non avrebbero altrimenti preso”. L’Autorità precisa, inoltre, che “la natura unitaria, benché complessa, della pratica posta in essere da Vinted deriva dal carattere funzionalmente e teleologicamente unitario dell’insieme delle attività prese in considerazione, atteso che le omissioni e le ambiguità informative riguardano la medesima fase del rapporto di consumo (nel caso di specie, la promozione dei prodotti commercializzati) e lo stesso profilo di scorrettezza, ossia le modalità di promozione delle caratteristiche, in termini di funzionamento e costi della Piattaforma”[10].
In considerazione della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare e attenuare l’infrazione e della personalità dell’agente, l’Autorità ha ritenuto di comminare a Vinted una sanzione amministrativa pecuniaria di 3 milioni di euro, ridotta poi ad 1,5 milioni di euro in considerazione delle condizioni economiche dell’impresa che, a quanto consta, ha chiuso il precedente esercizio con un bilancio in perdita.
4. La replica della Società e i profili giuridici controversi: una conclusione non scritta.
A seguito del Provvedimento dell’AGCM la Società ha recentemente diffuso una nota in cui precisa che “Vinted si impegna a offrire un marketplace C2C facile da usare, sicuro e trasparente per l’acquisto e la vendita di vestiti e oggetti di seconda mano. Lavoriamo incessantemente per migliorare di continuo la piattaforma e i servizi di Vinted proprio per garantire ai nostri membri un’esperienza positiva. Riteniamo che il nostro servizio sia trasparente nel veicolare le informazioni relative alle commissioni e pienamente in linea con gli standard del settore. (…) È importante sottolineare che i costi della Protezione Acquisti sono variabili in quanto si basano sia su una percentuale applicata al prezzo dell’articolo, che su un importo fisso; per questo motivo l’importo finale della commissione dipende dal prezzo dell’oggetto. Poiché il nostro marketplace è basato sulla community e il prezzo può essere negoziato dagli utenti, l’importo finale della Protezione Acquisti viene calcolato al termine della transazione.”[11]
Il tema del perimetro della definizione di pratica commerciale ingannevole[12] e in particolare gli artt. 20 (Divieto delle pratiche commerciali scorrette), 21 (Azioni ingannevoli) e 22 (Omissioni ingannevoli) del Codice del Consumo e l’applicabilità di queste norme alle politiche adottate dalla Società lituana saranno dunque oggetto di ulteriori analisi in sede di impugnazione del Provvedimento avverso il quale Vinted ha comunicato che proporrà ricorso.
Restano dunque aperte le possibili conclusioni di questa sanzione che indirettamente funge da monito anche per tutte le altre piattaforme che si occupano di mettere in contatto venditori e acquirenti e che, soprattutto in tempi di crisi economica come quelli attuali, sollevano l’interesse di un pubblico sempre più vasto.
Note.
[1] Per la versione italiana della piattaforma si veda: https://www.vinted.it/.
[2] Le radici dell’azienda sono descritte all’interno del sito della stessa a questo indirizzo: https://www.vinted.it/about.
[3] Google Play Store riporta oltre 10 milioni di download per l’applicazione Android, a cui devono aggiungersi i download effettuati dall’AppStore di Apple e il numero degli utenti che accedono alla piattaforma tramite il sito web. Diversi siti riportano dati relativi al numero totale di utenti stimato: riportiamo ad esempio i 34 milioni indicati da Vice disponibile al seguente link: https://www.vice.com/it/article/n7bbdm/vinted-come-funziona.
[4] Così recita l’attuale motto della Società (https://www.vinted.it/about).
[5] AGCM, Provvedimento n. 29788 del 20 luglio 2021, riportato in AGCM, Bollettino Settimanale Anno XXXI – n. 32 del 9 agosto 2021, pag. 311, disponibile al seguente link: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2021/32-21.pdf.
[6] Ibidem.
[7] AGCM, PS12003 – Sanzione di 1,5 mln a Vinted per pratica commerciale scorretta, 10.11.2022, disponibile al seguente link: https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2022/11/PS12003.
[8] AGCM, Provvedimento n. 30355 del 25 ottobre 2022, riportato in AGCM, Bollettino Settimanale Anno XXXII – n. 41 del 14 novembre 2022, pag. 36, disponibile al seguente link: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2022/41-22.pdf.
[9] Ibidem.
[10] Ibidem.
[11] La nota diffusa da Vinted è riportata su diverse testate fra cui, ad esempio, Redazione Italia Oggi, Sanzione da 1,5 milioni dell’Agcm a Vinted. La società: faremo appello, Italia Oggi, 11.11.2022, disponibile al seguente link: https://www.italiaoggi.it/news/sanzione-da-1-5-milioni-dell-agcm-a-vinted-la-societa-faremo-appello-202211101051149364.
[12] Sul tema della definizione di pratica commerciale ingannevole si veda anche Simionato E., Alcantara-Miko: è condanna al Greenwashing, Ius in Itinere, 23.12.2021, disponibile al seguente link: https://www.iusinitinere.it/alcantara-miko-e-condanna-al-greenwashing-40906; sullo stesso tema, anche con riferimento ai casi emersi durante la Pandemia Covid-19, si rimanda a MICHETTI F., Pratiche commerciali scorrette ai tempi del Covid-19, Ius in Itinere, 24.04.2020, disponibile al seguente link: https://www.iusinitinere.it/pratiche-commerciali-scorrette-ai-tempi-del-covid-19-26845.
Trainee Lawyer e Legal Researcher
Classe 1995, nel 2019 Elisa Simionato si laurea con lode presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, discutendo una tesi intitolata “La tecnologia Blockchain e le criptovalute nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo” (relatore Prof. Riccardo Borsari), nella quale declina l’interesse per le nuove tecnologie con quello per il diritto commerciale e i profili di internazionalità dello stesso.
Dopo la laurea, dando seguito alle numerose esperienze all’estero compiute durante gli anni universitari (fra le altre, Dresda, Mülheim, Spalato, Budapest) si trasferisce a Praga presso uno Studio Legale Internazionale, dove si occupa di corporate and media law.
Tornata in Italia, svolge la pratica forense inizialmente presso uno Studio boutique del Veneziano dove, sotto la guida dei professori cafoscarini Ticozzi e Sicchiero, si abilita al patrocinio sostitutivo, e, successivamente, presso il dipartimento Digital IP/IT di Legalitax – Studio Legale e Tributario. Oggi è Associate di ICT Legal Consulting.
Si occupa di nuove tecnologie, privacy, ICT e compliance e, al contempo, si dedica alla redazione di articoli di approfondimento giuridico per diverse testate, in particolare Ius in Itinere.
Email: simionatoelisa0@gmail.com