mercoledì, Marzo 27, 2024
Labourdì

Accesso delle donne alla professione forense: dall’Unità d’Italia ad oggi

Con il decreto legislativo luogotenenziale n.74 del 1946 è stato sancito, in netto ritardo rispetto ad altri Stati[1], il suffragio femminile in Italia: l’enunciazione legislativa fu prodromica all’affermazione dell’eguaglianza tra i cittadini nella Costituzione del 1948, il cui articolo 3 al 1° comma stabilisce perentoriamente la pari dignità sociale e l’eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di sesso[2], ed il cui articolo 51 sempre al 1° comma specifica che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici ed alle cariche elettive senza discriminazione in base al sesso[3].

Nonostante le fondamenta del nostro ordinamento giuridico siano eloquenti, la problematica dell’accesso al lavoro da parte delle donne ha radici antiche, che la riforma istituzionale ha dimostrato essere consolidate: la questione dell’accesso delle donne alla professione forense è emblematica dell’ambivalente considerazione del contributo femminile al progresso sociale, ed i limiti alla realizzazione professionale delle cittadine italiane in ambito giuridico sono perdurati fino al 1963.

Solo mediante la legge n.66 del 1963, rubricata “Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni“, è stato rimosso ogni ostacolo all’esercizio di funzioni giurisdizionali da parte delle cittadine: l’articolo 1, infatti, dispone inequivocabilmente che “la donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la
Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento
della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge“.

La considerazione a se stante della Magistratura non è casuale: l’articolo 7 della legge n.1176 del 1919(cosiddetta Legge Sacchi, abrogata dall’articolo 2 della legge n.66 del 1963)ammetteva le donne ad esercitare, “a pari titolo degli uomini“, tutte le professioni ed a ricoprire tutti gli impieghi pubblici, ma esplicitamente le escludeva dall’esercizio di poteri pubblici giurisdizionali[4]. Evidenziando che l’abrogazione espressa di tale disposizione preclusiva dell’accesso delle donne alla professione forense risale al quindicennio successivo all’entrata in vigore della Carta costituzionale, appare logico chiedersi come sia stata possibile la persistenza di un principio di diritto eminentemente discriminatorio sotto l’egida di quella Carta fondamentale “rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa società[5].

In realtà, una prima stoccata alla norma che vietava alle cittadine di svolgere funzioni giurisdizionali era stata data dalla Corte costituzionale con sentenza n.33 del 1960, la quale aveva dichiarato l’illegittimità dell’articolo 7 della legge n.1176 del 1919 per contrarietà proprio all’articolo 51, 1° comma, della Costituzione, sottolineando in particolare che “la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all’uno o all’altro sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall’articolo 3, del quale la norma dell’articolo 51 è non soltanto una specificazione, ma anche una conferma”.

La Consulta aveva chiarito anche che, nella norma impugnata, “il sesso femminile è assunto come tale a fondamento di incapacità o di minore capacità”: l’espressione del provvedimento giurisdizionale richiamava le parole pronunciate dal deputato democristiano Antonio Romano nel 1947 durante i lavori dell’Assemblea costituente, il quale affermò che “la donna deve rimanere la regina della casa, più si allontana dalla famiglia più questa si sgretola. Con tutto il rispetto per la capacità intellettiva della donna, ho l’impressione che essa non sia indicata per la difficile arte del giudicare. Questa richiede grande equilibrio e alle volte l’equilibrio difetta per ragioni anche fisiologiche. Questa è la mia opinione, le donne devono stare a casa”.

L’opinione del deputato Romano non rimase inascoltata, ed attecchì tra i giudici nelle aule di tribunale e negli ambienti extragiudiziali: se in relazione all’esclusione delle donne dall’albo dei giudici popolari in Corte d’Assise(fondata sull’articolo 8 del r.d. n.12 del 1941 sull’ordinamento giudiziario)la Corte d’Appello di Roma nel 1952[6]si pronunciò nel senso che qualsiasi ordinamento giuridico che sancisse un “piatto livellamento” tra uomini e donne, impedendo ogni differenziazione di compiti, anche se giustificata, sarebbe venuto meno al suo fine e cioè il bene del popolo[7], il presidente onorario della Corte di Cassazione Eutimio Ranelletti, in un libello del 1957 intitolato “La donna giudice, ovverosia la grazia contro la giustizia“, sostenne che la donna “è fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichenò, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica e quindi inadatta a valutare obiettivamente , serenamente saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i deliquenti[8]

La Suprema Corte, nel secolo precedente, era significativamente intervenuta su un aspetto speculare della questione dell’accesso delle donne alla professione forense: quello dell’ammissione delle regnicole all’esercizio dell’avvocatura. Nel 1884 infatti, previo ricorso della dottoressa Lidia Poët con il quale s’impugnava la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva annullato l’iscrizione della medesima all’Ordine degli Avvocati, e nel silenzio della legge, la Corte di Cassazione di Torino, confermando la decisione del grado precedente, aveva stabilito al massimo livello di giurisdizione il divieto per le donne di esercitare la professione di avvocato.

Le motivazioni dei due provvedimenti in doppia conforme possono essere esaminate congiuntamente[9]: in primo luogo si specificava che, sebbene l’articolo 24 dello Statuto albertino avesse sancito l’eguaglianza formale dei sudditi dinanzi alla legge, esso non aveva inteso abolire le ineguaglianze naturali; in secondo luogo si equiparava l’avvocatura ad una funzione pubblica, e di conseguenza veniva precluso alle donne di accedere a tale(come agli altri)pubblico ufficio a causa dell’intrinseca e manifestamente decisiva virilità dell’organizzazione ed amministrazione statuale, nelle quali le donne non potevano avere una parte attiva troppo estesa; in terzo luogo, nonostante il legislatore non si fosse pronunciato espressamente in merito, un’interpretazione sistematico-linguistica(nei testi normativi, a dispetto del comune linguaggio, il termine “avvocato” era perennemente declinato al maschile)faceva propendere per un’operazione ermeneutica restrittiva.

Senz’altro peculiare è che la Legge Sacchi(contenente “Norme circa capacità giuridica della donna“), mentre disponeva la persistenza del tradizionale divieto per le donne di esercitare funzioni giurisdizionali, al contempo affermava la possibilità per esse di accedere alle libere professioni, abolendo tutti gli ostacoli allo svolgimento dei mandati difensivi, eliminando ogni riferimento alla “leggiadria dell’avvocatessa” che avrebbe consentito di vincere la casa in misura maggiore rispetto alla sua bravura, e sdoganando a favore delle donne la trattazione ex professo di argomenti “dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste”.

Un breve cenno merita l’attuazione del secondo periodo del 1° comma dell’articolo 51 della Costituzione(“la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini“), avvenuta con l’emanazione del d.lgs. n.198 del 2006(cosiddetto Codice delle pari opportunità tra uomo e donna[10]): il decreto delegato, che trova i suoi principi e criteri direttivi nella legge n.246 del 2005 ed il suo antecedente legislativo nella legge n.903 del 1977(che per la prima volta ha posto specifici divieti di discriminazione per ragioni di sesso concretizzando il principio di eguaglianza formale)e nella legge n.125 del 1991(che ha inteso valorizzare l’eguaglianza sostanziale ex articolo 3, 2° comma, della Costituzione attraverso la previsione di azioni positive finalizzate a realizzare la parità tra uomo e donna), innanzitutto distingue tra le forme di discriminazione diretta(rinvenibili, ex articolo 25, 1° comma, “in qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga“)e le forme di discriminazione indiretta(configurabili, ai sensi del 2° comma del medesimo articolo, in una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento che, pur apparentemente neutri, mettano o possano mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa e purchè l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari); in seguito vieta ogni discriminazione per sesso nell’accesso al lavoro, qualsiasi siano le modalità di assunzione ed il settore di attività(articolo 27, 1° comma), anche con riguardo all’orientamento, formazione, perfezionamento ed aggiornamento professionale(articolo 27, 3° comma); infine vieta qualsiasi discriminazione tra uomini e donne per quanto concerne l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera(articolo 29).

Fonti

[1]Il primo Paese a concedere alle donne il diritto di voto fu la Nuova Zelanda nel 1893, mentre in Europa il suffragio universale, al 1946, risultava già deliberato in Russia, Gran Bretagna e Germania

[2]“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”

[3]”Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”

[4]”Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espresse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionari o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento

[5]Piero Calamandrei, Discorso sulla Costituzione

[6]Sentenza del 29 marzo 1952, in Foro Italiano, II, 1952, 84

[7]Carlotta Latini, Quaeta non movere. L’ingresso delle donne in magistratura e l’art. 51 della Costituzione. Un’occasione di riflessione sull’accesso delle donne ai pubblici uffici nell’Italia repubblicana(corsivo dell’Autrice)

[8]CONVEGNO CPO‐ANM e ADMI Roma 27.9.2013 CASSAZIONE, Donne in magistratura 1963-2013…50 anni dopo 

[9]

[10]Per pari opportunità s’intende un principio giuridico che pone alla base della vita economica, sociale e politica l’assenza di ostacoli discriminatori alla realizzazione dell’individuo, perseguendo l’obiettivo del superamento delle discriminazioni in un’ottica non solo garantista, ma anche promozionale

Rossella Giuliano

Rossella Giuliano nasce a Napoli nel 1994. Dopo aver conseguito la maturità classica nel 2012, inaspettatamente, interessata alle implicazioni giuridiche della criminologia, decide d'iscriversi al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Ateneo Federico II: durante il percorso accademico, si appassiona a tutto ciò che gravita attorno all'universo giuridico; volendo coniugare la sua passione per la cultura tedesca con la propensione per la tutela dei soggetti svantaggiati, sta attualmente redigendo una tesi sulle influenze del regime dell'orario di lavoro sulle politiche di tutela dell'occupazione nel diritto italiano e tedesco. Suoi ambiti d'interesse sono le lingue, letterature e culture straniere, i cani, la musica, la cinematografia.

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